Come funziona l'accettazione dell'eredità?

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Autore: Angelo Greco

19 giugno 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Guida completa all’accettazione dell’eredità: espressa, tacita, presunta e con beneficio d’inventario. Effetti, termini, trascrizione e tutele.

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Tra gli adempimenti legali connessi a una successione vi è – forse il più importante – la scelta sulla eventuale accettazione dell’eredità. È da tale atto infatti che dipende l’acquisizione dello status di erede e, quindi, il subentro non solo nella proprietà dei diritti del defunto ma anche dei doveri (compreso il pagamento dei debiti). Tale momento trasforma un “chiamato all’eredità” in un “erede” a tutti gli effetti. Non si tratta di un automatismo: essere designati come successori in un testamento o dalla legge non significa diventare eredi all’istante. È necessario appunto tale atto di volontà, a volte esplicito, altre volte desumibile da comportamenti concludenti, o addirittura imposto dalla legge in determinate circostanze. Ma, nel dettaglio,

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come funziona l’accettazione di eredità e quali sono le modalità previste dal nostro ordinamento? Comprendere le diverse modalità di accettazione, i loro effetti (soprattutto in termini di responsabilità per i debiti del defunto) e i termini da rispettare è essenziale per affrontare con consapevolezza una fase così delicata della vita.

Accettazione eredità: come funziona e quali tipi?

L’

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accettazione dell’eredità è l’atto giuridico mediante il quale il “chiamato all’eredità” (cioè la persona designata come successore dalla legge o da un testamento) manifesta la volontà di acquisire l’eredità stessa, subentrando così nell’intero patrimonio del defunto (de cuius) o in una sua quota, sia per le attività che per le passività.

La semplice “delazione” o “chiamata” all’eredità, che si verifica automaticamente al momento della morte del defunto (con la menzione nel testamento o, in assenza di questo, per via del grado di parentela), non è sufficiente a far acquisire la qualità di erede. Dunque, è sempre necessaria una manifestazione di volontà, ossia l’accettazione. Questa è un negozio giuridico unilaterale (proviene solo dal chiamato) e non recettizio (produce effetti indipendentemente dalla sua comunicazione ad altri soggetti) (Cass. Civ., Sez. 5, N. 40685 del 20-12-2021).

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Il nostro sistema normativo prevede principalmente tre modalità di accettazione dell’eredità:

  • l’accettazione espressa (che può essere “pura e semplice” oppure “con beneficio di inventario”);
  • l’accettazione tacita;
  • l’accettazione presunta

Analizziamole singolarmente.

Cos’è l’accettazione espressa dell’eredità e come si fa?

Si ha accettazione espressa quando il chiamato all’eredità, in un atto formale posto dinanzi al notaio o al cancelliere del tribunale dell’ultimo luogo di residenza del de cuius, dichiara esplicitamente di accettare l’eredità o assume il titolo di erede. Lo stabilisce l’articolo 475, comma 1, del Codice Civile.

Le caratteristiche dell’accettazione espressa sono:

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  • forma: deve essere contenuta in un atto pubblico (redatto da un notaio) o in una scrittura privata (un documento scritto e firmato dal chiamato). Questa forma scritta è richiesta ad substantiam, cioè per la validità stessa dell’atto, a pena di nullità;
  • contenuto: non sono richieste formule sacramentali, ma la volontà di accettare deve emergere in modo inequivocabile;
  • purezza: l’accettazione espressa è un actus legitimus, cioè non può essere sottoposta a condizioni (es. “accetto se l’eredità è solo attiva”) né a termini (es. “accetto a partire da domani”) (art. 475, comma 2, c.c.). Eventuali condizioni o termini si considerano come non apposti, e l’accettazione rimane valida e pura. Non può essere nemmeno parziale (non si può accettare solo una parte dell’eredità e rinunciare al resto, se si è chiamati come eredi universali o in quota).

Accettazione tacita: quali atti mi rendono erede senza volerlo?

L’

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accettazione tacita è una modalità molto frequente e, talvolta, insidiosa, perché si può diventare eredi anche senza una dichiarazione formale, ma compiendo determinati atti. L’articolo 476 del Codice Civile stabilisce che si ha accettazione tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che:

  1. presuppone necessariamente la sua volontà di accettare; e
  2. non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede. Riguardo al primo punto, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario indagare sull’intento soggettivo effettivo (animus) del chiamato, ma si valuta oggettivamente se l’atto compiuto, per sua natura e secondo la comune esperienza, implichi la volontà di accettare. Il secondo presupposto è intrinsecamente legato al primo: l’idoneità dell’atto a far presumere la volontà di accettare è certa solo se si tratta di un atto che solo un erede potrebbe compiere.

Alcuni

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atti che tipicamente configurano accettazione tacita dell’eredità sono:

  • la voltura catastale dei beni immobili caduti in successione a proprio nome (Cass. Civ., Sez. 5, N. 22178 del 14-10-2020);
  • la proposizione o l’adesione a una domanda di divisione giudiziale dell’eredità (Corte Di Appello Di Genova, Sentenza n. 1407 del 22 Novembre 2024 – data indicata);
  • la costituzione in un giudizio dichiarando la propria qualità di erede dell’originario debitore (o creditore), senza contestare tale qualità e la conseguente titolarità passiva (o attiva) della pretesa;
  • la vendita, la donazione o la cessione di diritti ereditari o di singoli beni dell’eredità;
  • la riscossione di crediti ereditari o il pagamento di debiti ereditari con denaro dell’asse.

Leggi l’elenco in

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Quali sono gli atti di accettazione tacita dell’eredità

Dopo la morte del padre, la figlia Maria, chiamata all’eredità, vende un piccolo appezzamento di terreno che faceva parte del patrimonio del defunto. Con questo atto di disposizione, che solo un erede potrebbe compiere, Maria ha tacitamente accettato l’eredità.

Quali atti non significano accettazione tacita dell’eredità?

È altrettanto importante sapere quali atti, invece, non comportano automaticamente l’accettazione tacita dell’eredità, in quanto possono essere compiuti anche dal semplice chiamato all’eredità a titolo di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea (ai sensi dell’art. 460 c.c.), senza che ciò implichi una volontà di assumere la qualità di erede. Tra questi (come indicato da Cass. Civ., Sez. 5, N. 6710 del 13-03-2024 e altre sentenze conformi):

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  • la presentazione della denuncia di successione ai fini fiscali e il relativo pagamento delle imposte di successione. Questi sono adempimenti fiscali obbligatori che non presuppongono la volontà di accettare civilmente l’eredità;
  • la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione nei registri immobiliari;
  • il ritiro delle raccomandate inviate al defunto;
  • la mera ricezione della notifica di un atto giudiziario (citazione, ricorso) per debiti del defunto;
  • la costituzione in giudizio al solo scopo di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, ossia per dichiarare di non essere erede (o di non aver ancora accettato);
  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa all’Ufficiale di anagrafe o ad altra Pubblica Amministrazione per meri fini amministrativi (es. per certificare la composizione del nucleo familiare del defunto) (Tribunale Di Messina, n. 276/2025);
  • l’impugnazione di un atto impositivo fiscale notificato agli eredi impersonalmente e collettivamente.

Quando si diventa eredi ‘automaticamente’ (accettazione presunta)?

Esistono situazioni in cui l’acquisto della qualità di erede avviene automaticamente per legge (ex lege), indipendentemente da una manifestazione di volontà espressa o tacita del chiamato. Si parla in questi casi di

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accettazione presunta o legale. L’ipotesi principale è disciplinata dall’articolo 485 del Codice Civile e riguarda il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso (anche solo materiale) dei beni ereditari.

In questo caso:

  • se il chiamato nel possesso dei beni non redige l’inventario dell’eredità entro tre mesi dall’apertura della successione (o dalla notizia della devoluzione dell’eredità), è considerato erede puro e semplice per legge (Cass. Civ., Sez. 5, N. 36770 del 26-11-2021; Tribunale Di Roma, Sentenza n. 15540 del 14 Ottobre 2024 – data indicata);
  • se il chiamato nel possesso dei beni compie l’inventario entro i tre mesi, ma non dichiara di accettare con beneficio d’inventario o di rinunciare all’eredità entro i successivi quaranta giorni dal compimento dell’inventario, è ugualmente considerato erede puro e semplice.

Perché scatti questa accettazione legale, è sufficiente la disponibilità materiale anche di un solo bene ereditario significativo e la consapevolezza da parte del chiamato che tale bene appartiene all’asse ereditario e che egli è stato chiamato a succedere.

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Il figlio continua a vivere nella casa del padre defunto (bene ereditario) dopo la sua morte, utilizzando i mobili e gestendo l’immobile come se fosse suo, senza fare l’inventario entro tre mesi. Diventa erede puro e semplice per legge.

Accettare l’eredità: quali sono gli effetti immediati?

Con l’accettazione (espressa, tacita o presunta), il chiamato acquista definitivamente la qualità di erede. L’effetto più importante dell’accettazione è la sua retroattività: ai sensi dell’articolo 459 del Codice Civile, gli effetti dell’accettazione risalgono al momento in cui si è aperta la successione (cioè al momento della morte del de cuius). Questo principio assicura la continuità nella titolarità dei rapporti giuridici, come se non ci fosse mai stata interruzione tra il defunto e l’erede (Cass. Civ., N. 36770/2021).

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L’accettazione può essere di due tipi principali, con conseguenze molto diverse per la responsabilità dell’erede.

Quali differenze tra accettazione eredità pura e semplice e accettazione con beneficio d’inventario?

L’accettazione pura e semplice comporta la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede. Di conseguenza, l’erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius e risponde dei debiti ereditari e dei legati illimitatamente, cioè anche con il proprio patrimonio personale se l’attivo ereditario non è sufficiente.

L’accettazione con beneficio d’inventario permette di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. In questo caso, l’erede risponde dei debiti ereditari e dei legati

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solo nei limiti del valore dei beni a lui pervenuti con l’eredità (intra vires hereditatis) e non con i propri beni personali (Cass. Civ., Sez. 6, N. 30212 del 27-10-2021). Questa forma di accettazione richiede una procedura formale: una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale competente, seguita dalla redazione di un inventario analitico dei beni ereditari.

Il beneficio di inventario è una forma di accettazione obbligatoria per alcune categorie di soggetti (es. minori, interdetti, persone giuridiche, salvo eccezioni). La perdita del beneficio d’inventario (ad esempio, per mancata o tardiva redazione dell’inventario o per atti di disposizione non autorizzati) comporta l’acquisto della qualità di erede puro e semplice.

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Una volta accettata l’eredità, posso cambiare idea (rinunciare)?

L’accettazione dell’eredità, una volta validamente manifestata (espressamente o tacitamente) o una volta che si sono verificate le condizioni per l’accettazione legale (ex art. 485 c.c.), è irrevocabile. Vige infatti il principio semel heres, semper heres (una volta erede, sempre erede) (Cass. Civ., Sez. 5, N. 22178 del 14-10-2020; Corte Di Appello Di Genova, n. 1407/2024).

Un’eventuale rinuncia all’eredità effettuata dopo che è intervenuta l’accettazione (anche tacita) è inefficace e priva di effetti giuridici.

L’unica, limitata, eccezione riguarda la responsabilità per i legati: se, dopo l’accettazione pura e semplice, si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al momento dell’accettazione, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati contenuti in tale testamento oltre il valore dell’attivo ereditario o con pregiudizio della sua porzione di legittima (art. 483, comma 2, c.c.). Questa norma, però, limita la responsabilità per i legati sconosciuti, ma non consente di revocare l’accettazione dell’eredità (Cass. Civ., N. 22178/2020).

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Quanto tempo ho per decidere se accettare l’eredità?

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Questo termine decorre:

  • dal giorno dell’apertura della successione (cioè dalla data della morte del de cuius) per la generalità dei chiamati;
  • dal giorno in cui si verifica la condizione sospensiva, se l’istituzione di erede era sottoposta a tale condizione. Esistono limitate eccezioni a questa decorrenza, che riguardano impedimenti di natura legale e non di mero fatto o soggettivi (Tribunale Di Messina, Sentenza n. 2199 del 8 Ottobre 2024).

Tuttavia, chiunque vi abbia interesse (ad esempio, i creditori del defunto, altri chiamati all’eredità in subordine, i legatari) può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un

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termine più breve (la cosiddetta actio interrogatoria, art. 481 c.c.) entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità. Se il chiamato non si pronuncia entro il termine fissato dal giudice, perde il diritto di accettare.

L’accettazione dell’eredità va trascritta? Quando e come?

Se l’eredità comprende beni immobili o altri diritti reali immobiliari, l’accettazione dell’eredità (o l’acquisto del legato avente ad oggetto tali beni) deve essere trascritta nei registri immobiliari (art. 2648 c.c.). La trascrizione serve a rendere l’acquisto opponibile ai terzi e a garantire la continuità delle trascrizioni.

Le modalità di trascrizione variano a seconda del tipo di accettazione:

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  • accettazione espressa: si trascrive sulla base della dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  • accettazione tacita: se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita (es. vendita di un bene ereditario), e tale atto risulta da sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata/accertata giudizialmente, si può chiedere la trascrizione sulla base di quell’atto. La trascrizione dell’atto che implica accettazione tacita è considerata facoltativa per la validità dell’accettazione stessa, ma produce effetti giuridici ulteriori (Cass. Civ., Sez. 5, N. 40685/2021);
  • accettazione presunta o legale (ex art. 485 c.c.): la legge non prevede una modalità espressa per la pubblicità immobiliare di questo tipo di acquisto in mancanza di un “titolo” formale idoneo alla trascrizione. Tuttavia, la qualità di erede così acquisita potrà essere trascritta in occasione del compimento di un successivo atto (es. una vendita) che costituisca titolo idoneo (Cass. Civ., N. 36770/2021).

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