La comunicazione dei nomi dei condomini morosi ai creditori

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La corretta gestione dell’anagrafe condominiale è fondamentale per comunicare ai creditori i dati dei condòmini morosi.

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Esistono dati che non sono coperti da privacy. Tra questi, i nominativi dei condomini non in regola con i pagamenti delle quote ordinarie o straordinarie. Difatti, per legge, se a causa di tali morosità il condominio non riesce a pagare le fatture al fornitore, quest’ultimo dovrà iniziare a pignorare i beni proprio di coloro che hanno insoluti. In questo contesto, si instaura una fase di collaborazione tra l’amministratore e il creditore che si realizza appunto tramite la comunicazione dei nomi dei condomini morosi al creditore stesso.

Come avviene tale comunicazione e quali garanzie ci sono sulla segretezza dei dati? Cosa impone la legge sulla privacy e come prevenire fughe di notizie? Cerchiamo di fare il punto della situazione?

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È legale che l’amministratore comunichi il mio nome ai fornitori?

Chi scopre che il proprio nome è stato comunicato dall’amministratore a terzi potrebbe restare basito: «È una violazione della privacy!», potrebbe affermare a primo acchito. E difatti, per legge, rivelare a terzi che una persona è morosa – ossia che non onora le obbligazioni – non solo integra un illecito trattamento dei dati personali (e quindi una violazione della legge sulla privacy), ma anche il reato di diffamazione. E ciò per via del disvalore sociale che tutt’oggi viene assegnato a chi non vuole o non può pagare i debiti.

Ma una legge può derogare a un’altra legge. E in questo caso la norma speciale che prevale è l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile. Tale norma prevede l’obbligo, per l’amministratore,

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di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi. Ciò però solo a condizione che ne facciano richiesta gli stessi creditori, non potendo l’amministratore effettuare comunicazioni di propria iniziativa.

Dunque, il comportamento dell’amministratore che svela le generalità e il debito del condomino moroso non solo non viola la privacy ed è del tutto lecito, ma addirittura è obbligatorio. Tant’è che, in caso di mancata ottemperanza a tale richiesta, il fornitore del condominio può ricorrere al Tribunale affinché condanni l’amministratore a fornire tali indicazioni.

L’importanza dell’anagrafe condominiale

Alla luce di tale dovere, l’amministratore ha altresì l’obbligo di tenere costantemente aggiornata l’anagrafe condominiale, un registro dove sono contenute tutte le generalità dei condomini e di chi occupa l’appartamento in forza di un contratto (ad esempio locazione, usufrutto, diritto di abitazione). In esso non confluiscono invece i nomi degli altri conviventi (ad esempio i familiari del proprietario dell’immobile).

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Una recente sentenza del Tribunale di Pescara (n. 241/2024) ha evidenziato l’importanza di questo registro, sottolineando l’obbligo legale dell’amministratore di tenerlo aggiornato, non solo per facilitare la gestione interna del condominio (ad esempio ai fini delle convocazioni dell’assemblea) ma anche per cooperare con eventuali creditori esterni, che necessitano di recuperare crediti nei confronti del condominio. In caso di inadempienza, l’amministratore si espone a responsabilità dirette per il mancato recupero del credito da parte dei terzi.

Come si procede alla riscossione dei contributi in condominio?

La riscossione dei contributi condominiali segue una procedura ben definita dall’articolo 63 delle disposizioni attuative del Codice civile. L’amministratore, una volta approvato lo stato di ripartizione dall’assemblea, può nominare un avvocato di propria fiducia e così ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo senza necessità di un’autorizzazione assembleare specifica. Tale ingiunzione è

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immediatamente esecutiva, anche in caso di opposizione.

Per tutelare i condomini in regola con i pagamenti delle azioni dei creditori, questi ultimi devono iniziare il pignoramento dai morosi e poi, solo in caso di insuccesso, procedere contro tutti gli altri (in proporzione ai rispettivi millesimi). Affinché tale meccanismo si svolga in modo regolare è compito dell’amministratore fornire ai creditori, su loro richiesta, i dati relativi ai condòmini morosi per consentire il recupero dei crediti.

Quali conseguenze comporta la mancata comunicazione?

La mancata o inadeguata comunicazione da parte dell’amministratore delle informazioni sui condòmini morosi può comportare un suo inadempimento e, di conseguenza, una responsabilità diretta nei confronti dei creditori lesi da tale omissione.

L’amministratore, per poter essere in grado di fornire le specifiche generalità, deve tenere sempre aggiornato il registro dell’anagrafe condominiale previsto dall’articolo 1130, comma 1, n. 6 Codice civile. Questo gli conferisce, in caso di inerzia da parte del condomino, la possibilità di acquisire le informazioni necessarie addebitandone il costo ai responsabili.

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