Ripartizione dei costi di installazione di un ascensore in condominio

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Come si divide la spesa per la realizzazione di un nuovo ascensore o per la sostituzione di quello esistente?

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Come si ripartiscono le spese per la realizzazione di un ascensore o per la sua sostituzione? I condomini dei piani più alti dovranno pagare di più di quelli che stanno ai piani bassi?

Sulla ripartizione dei costi di installazione di un ascensore in condominio si è espressa più volte la Cassazione (sent. n. 20713/2017). Ecco quali sono i criteri indicati dalla Corte, come la spesa va divisa e chi deve pagare di più.

Criteri di ripartizione delle spese per l’ascensore

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i costi per l’installazione “ex novo” di un ascensore non vengono suddivisi in base all’ubicazione degli appartamenti all’interno dell’edificio, ma seguono le regole previste dall’articolo 1123 del Codice civile. Ciò significa che ogni condomino contribuirà in base ai

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millesimi di proprietà, indipendentemente dal piano in cui si trova l’appartamento. Questa disposizione garantisce una ripartizione equa dei costi, proporzionale al valore dell’immobile posseduto all’interno del condominio.

Il regolamento può derogare a tale previsione, purché sia stato adottato all’unanimità. E ciò vale sia per quello approvato in assemblea da tutti i condomini, sia per quello allegato agli atti di acquisto.

Maggioranze per la realizzazione di un ascensore in condominio

L’introduzione di un ascensore è considerata un’innovazione, che può essere approvata dall’assemblea condominiale seguendo le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice civile (ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi dei millesimi dell’edificio) o realizzata con il consenso unanime di tutti i condomini. In quest’ultimo caso, l’impianto diventerà di proprietà comune.

Diritto di opposizione alla spesa dell’ascensore in condominio

È importante notare che, anche in presenza di una delibera assembleare che approva l’installazione dell’ascensore, alcuni condomini possono scegliere di non partecipare alla spesa. Questa possibilità è prevista dall’articolo 1121 del Codice civile, che riconosce il diritto di astenersi da innovazioni gravose o da impianti che permettono un utilizzo separato. In tal caso l’impianto sarà solo di proprietà di chi lo ha pagato, fermo il divieto per gli altri di utilizzarlo a meno che non partecipino, anche in un momento successivo, alla spesa versando la propria quota della spesa attualizzata al momento corrente.

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Tabella millesimale per la manutenzione dell’ascensore

Per quanto riguarda la manutenzione futura e l’eventuale sostituzione dell’ascensore, sarà necessario redigere una nuova tabella millesimale per le spese relative ai consumi energetici e alla manutenzione ordinaria. A tal fine, bisognerà seguire i criteri dell’articolo 1124 del Codice civile. Questo implica che i costi saranno suddivisi:

Conclusioni

L’installazione di un ascensore in un edificio condominiale rappresenta un’importante innovazione, che migliora l’accessibilità e il valore dell’immobile. La giurisprudenza fornisce criteri chiari per la ripartizione dei costi iniziali e per la gestione futura dell’impianto, garantendo equità e trasparenza nel processo. Condomini e amministratori devono, quindi, agire in conformità a queste normative per assicurare una corretta implementazione e manutenzione dell’ascensore.

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