Come fare bonifici dall'estero ed essere al sicuro dal fisco
Intendo effettuare periodici bonifici alla mia compagna. Io risiedo all’estero (ed ho un conto all’estero da cui partirebbero i bonifici), lei è in Italia e ha il conto in Italia. Ho preparato un atto scritto in cui mi impegno ad eseguire queste donazioni ed in più nelle causali indicherò che trattasi di donazioni. E’ sufficiente per non aver problemi con il fisco?
L’Agenzia delle Entrate, con risposte agli interpelli n. 310 del 2019 e 7 del 2024 (confermate da sentenza della Corte di Cassazione, n. 8.175 del 2021), ha chiarito che nel caso di donazione di denaro in cui:
- il donante sia residente all’estero;
- il beneficiario sia residente in Italia,
- la donazione abbia ad oggetto una somma di denaro depositata all’estero,
l’importo donato non è soggetto a
Ovviamente sarà necessario, se lei rientrasse pienamente nel caso descritto, che la causale del bonifico sia ribadita ogni volta (e quella da lei indicata va benissimo).
In mancanza dei requisiti descritti, cioè se lei non avesse la residenza all’estero oppure se la donazione avesse ad oggetto somme depositate in Italia, la donazione sarebbe soggetta all’imposta sulle donazioni con aliquota dell’8% da calcolarsi sull’ammontare di essa (aliquota applicabile al vostro caso senza alcuna franchigia non essendovi alcun legame di parentela tra lei e la sua compagna) a meno che la donazione non sia di modico valore (articolo 783 del Codice civile).
Se infatti le donazioni fossero di modico valore, anche se mancassero i requisiti sopra indicati, esse sarebbero ugualmente non tassabili.
Tuttavia a me pare che le donazioni che lei ha di volta in volta intenzione di fare non siano donazioni di modico valore (il valore infatti è modico, in base all’articolo 783 del Codice civile, in base ad un parametro sia oggettivo – cioè l’entità oggettiva della somma – sia soggettivo – cioè tenendo conto delle condizioni economiche di chi dona, per cui se l’importo è rilevante rispetto alle condizioni economiche di chi dona, allora la donazione non è di modico valore).
Se quindi le donazioni che lei intende effettuare non fossero di modico valore:
- esse saranno tassabili (con aliquota dell’8% da calcolarsi sull’ammontare di essa) se non ricossero nel suo caso i requisiti indicati all’inizio;
- esse andranno eseguite a mezzo di atto pubblico notarile (cioè rivolgendosi ogni volta ad un notaio per la redazione di un atto pubblico, in mancanza del quale la donazione è nulla ed essendo nulla il rischio è, soprattutto per la sua compagna, che lei richieda la restituzione di tutte le somme versate considerato che ciò che si versa in base ad un atto nullo deve essere restituito a richiesta).
Preciso che anche se le donazioni fossero nulle, le
Infine rilevo che l’atto da lei allegato, essendo qualificabile come preliminare di donazione (cioè impegno ad effettuare una donazione) è un atto giuridicamente nullo.
La donazione infatti è per la legge un atto di liberalità e, in quanto tale, non è possibile obbligarsi a donare in anticipo proprio perché la donazione deve essere un atto spontaneo di pura liberalità (sottoscrivere l’atto da lei allegato, quindi, e poi non effettuare i versamenti indicati non comporterebbe per lei alcun problema perché, trattandosi di atto nullo, nessun giudice potrà mai condannarla a versare le somme che si era impegnato a donare in base all’atto stesso).
Pertanto, e riassumendo:
- se lei vuol donare dovrà e potrà liberamente farlo di volta in volta con il bonifico bastando, per qualificare l’atto come donazione, inserire la causale indicata;
- la donazione (il cui valore non pare modico considerate le sue condizioni economiche) dovrebbe essere però ogni volta essere eseguita a mezzo di atto pubblico (mi rendo conto che rivolgersi ogni volta ad un notaio avrebbe un costo considerevole, ma se effettivamente –come a me pare – non si trattasse di donazioni di modico valore e lei le eseguisse senza atto notarile, il rischio più grosso – e non unico – è che la sua compagna si veda chiedere da lei indietro i versamenti effettuati);
- fiscalmente le singole donazioni non sono tassabili in Italia se ricorrono i requisiti indicati all’inizio; in caso contrario, non sembrandomi donazioni di modico valore, esse andranno tassate con l’aliquota applicabile per l’imposta sulle donazioni pari all’8% dell’importo di volta in volta donato.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte