Lavoro stagionale e diritto di precedenza nelle assunzioni

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Quando esercitare il diritto di prelazione nelle assunzioni per chi lavora solo in alcuni periodi dell’anno.

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L’articolo 24 del D.Lgs n. 81/2015 riconosce al lavoratore stagionale, assunto a tempo determinato, il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Per esercitare il diritto di precedenza, lo stagionale deve necessariamente manifestare per iscritto la propria volontà di essere riassunto al datore, entro tre mesi che iniziano a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto di precedenza si estingue trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

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Proprio per garantire l’esercizio di tale diritto nei termini, il datore di lavoro deve informare per iscritto il lavoratore stagionale della possibilità di esercitare il diritto di precedenza. In assenza di tale comunicazione, l’interessato che fa scadere l’anno ha diritto al risarcimento. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente ordinanza (Cass. ord. n. 9444/2024).

A ben vedere, la norma che sancisce l’obbligo del datore di informare lo stagionale del diritto di prelazione non prevede alcuna sanzione in caso di violazioni. Proprio perciò alcuni giudici hanno sostenuto che l’unica conseguenza sarebbe quella della mancata decorrenza del termine per far valere il diritto di precedenza medesimo.

Secondo invece la Suprema Corte, questa soluzione non è accettabile. Ma non lo è neanche quella che porrebbe, a carico del datore, l’obbligo di assumere lo stagionale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, come invece succede nel caso dei contratti a tempo determinato se il termine non viene indicato per iscritto.

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D’altra parte, se è stato introdotto un obbligo formale a carico del datore di lavoro per informare il lavoratore sulle condizioni di insorgenza e sulle modalità di esercizio del diritto di precedenza, la sua violazione deve comportare conseguenze, come la necessità di risarcire il danno in base all’articolo 1218 del Codice civile.

Attenzione, quindi, a un adempimento troppo spesso dimenticato: nel contratto a termine, che sia ordinario o stagionale, deve esserci un’informativa circa la possibilità di esercitare il diritto di precedenza, alle condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo.

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