Guida in stato di ebbrezza: quanto tempo durano le indagini?

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Autore: Mariano Acquaviva

20 aprile 2024

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Un anno fa sono stato fermato dalla polizia mentre ero alla guida della mia vettura. A seguito di etilometro è stato rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. La patente mi è stata ritirata e ho dovuto sottopormi a visita e controllo per riaverla. Al momento, però, la Procura della Repubblica non mi ha notificato alcunché. Come mai? Quanto tempo durano le indagini per il reato di guida in stato di ebbrezza?

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La guida in stato d’ebbrezza è un reato che commette chi si mette al volante di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro di sangue (g/l).

L’accertamento del tasso avviene attraverso appositi strumenti che prendono il nome di “

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etilometri” (o alcoltest) ovvero per mezzo dell’esame del sangue.

Secondo la giurisprudenza, tuttavia, il reato può essere contestato anche in presenza di elementi sintomatici che sono rivelatori dello stato d’ebbrezza, come ad esempio l’alito vinoso e l’eloquio sconnesso.

L’art. 186 del codice della strada prevede tre gradi di sanzioni a seconda della gravità della condotta, ossia a seconda di quanto alcol viene trovato nel sangue del conducente a seguito dell’alcoltest:

Tanto precisato, le indagini per il reato di guida in stato di ebbrezza non possono superare il

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termine massimo di un anno da quando il nominativo del responsabile è stato iscritto all’interno del registro degli indagati.

Per essere più precisi, l’articolo 405 del codice di procedura penale – così come modificato a seguito della riforma Cartabia – afferma che «il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione».

L’articolo 406 cod. proc. pen. precisa però che il pubblico ministero può chiedere una proroga, per un periodo non superiore a sei mesi, che deve essere

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motivata dalla (reale) complessità delle indagini.

Ecco dunque come si giunge al termine massimo di un anno per le contravvenzioni, come lo è appunto il reato di guida in stato di ebbrezza.

Scaduto questo termine, il pubblico ministero ha tre mesi di tempo per decidere se chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione.

Decorso anche questo termine, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria e la persona indagata può chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere all’archiviazione.

Dunque, essendo la guida in stato di ebbrezza un reato minore (contravvenzione), decorso al massimo un anno dal giorno in cui il nominativo dell’indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, il pm ha altri tre mesi di tempo per decidere cosa fare; in caso di inerzia, l’indagato – tramite il proprio difensore – può chiedere di accedere agli atti e fare istanza al gip affinché disponga l’archiviazione.

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