Opposizione al verbale degli ispettori sul lavoro: i chiarimenti
Che valore hanno le dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede di ispezione e come opporsi al verbale.
Nell’ambito dei ricorsi in opposizione ai verbali degli ispettori del lavoro, la Cassazione ha fornito due importanti chiarimenti. Il primo è in merito ai termini per la produzione in giudizio, da parte dell’Ispettorato, dei verbali contenenti le dichiarazioni dei dipendenti. Il secondo è relativo al valore che queste ultime assumono ai fini della prova e quindi dell’esito della causa. Vediamo, più nel dettaglio, cosa ha detto la Corte con l’ordinanza n 7801/2024.
Ma procediamo con ordine e soffermiamoci innanzitutto sull’aspetto della procedura: come fare ricorso contro il verbale dell’Ispettore del Lavoro ed entro quanto tempo?
Indice
Il ricorso contro il verbale dell’Ispettorato del Lavoro
A seguito del controllo, gli Ispettori del lavoro possono rilevare una serie di irregolarità, anche relative alla mancata applicazione del CCNL. Il verbale deve indicare le modalità per il ricorso.
Il datore di lavoro può presentare ricorso entro 30 giorni prima in via amministrativa al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro. Solo in caso di esito negativo o di silenzio è possibile fare ricorso al giudice competente. Quest’ultimo è il Tribunale del lavoro. Il rito segue quello delle opposizioni a sanzioni amministrative regolato dalla Legge 689/1981.
I termini per il deposito in giudizio delle dichiarazioni dei dipendenti
L’articolo 6, comma 1 del D.Lgs 150/2011 prevede che le controversie previste dall’articolo 22 della Legge 689/1981 – ossia nei giudizi di opposizione contro ordinanze di ingiunzione di pagamento emesse dalla Pubblica Amministrazione – siano regolate dal rito del lavoro (salvo diversamente stabilito).
Il successivo comma 8 prevede che, con decreto con cui viene fissata l’udienza a seguito del deposito del ricorso, il giudice ordini all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento
Ebbene, con l’ordinanza citata in apertura, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione, il termine di 10 giorni prima dell’udienza, stabilito per il deposito dei documenti dall’amministrazione (conformemente all’articolo 23, comma 2, della Legge 689/1981), non è perentorio. La sua violazione costituisce quindi solo una mera irregolarità, che non preclude l’utilizzo dei documenti stessi prodotti tardivamente come prova da parte dell’amministrazione.
Del resto, la procedura in materia di opposizione al verbale degli Ispettori del Lavoro– che come detto segue le regole in materia lavoristica – prevede in capo al giudice il potere di condurre attività istruttorie indipendentemente dall’iniziativa delle parti. Insomma, vale il principio “inquisitorio” (in contrapposizione al “principio dispositivo”, in base al quale le prove possono essere presentate solo dalle parti).
Tale disposizione crea un contesto processuale atipico, dove il termine di 10 giorni non assume carattere assoluto e inderogabile, ma piuttosto orientativo, come confermato da numerose sentenze (Cassazione 13795/2006, 2149/2004, e altre).
Di qui la conseguenza che l’inosservanza di tale termine non comporta decadenza per l’amministrazione.
Che valore hanno le dichiarazioni dei dipendenti rilasciate agli Ispettori del lavoro?
Una volta depositato in giudizio il verbale con le dichiarazioni raccolte dagli Ispettori sul luogo di lavoro, bisogna verificare che valore hanno dette dichiarazioni: se cioè siano “vincolanti” o meno per il giudice.
Ebbene, la legge attribuisce
Anche le deduzioni annotate a verbale dagli ispettori non godono intrinsecamente di “fidefacienza”, ossia non sono automaticamente ritenute credibili o affidabili senza ulteriori verifiche.
Il magistrato quindi, nel suo ruolo di valutatore imparziale delle prove, è tenuto a non accettare acriticamente il contenuto dei verbali ispettivi. È suo dovere analizzare la presenza di eventuali altri elementi che possano supportare o contraddire le dichiarazioni raccolte.
Inoltre, è fondamentale che la sentenza motivi in modo dettagliato e specifico il processo attraverso il quale le dichiarazioni sono state valutate e considerate attendibili.
Una delle chiavi per accreditare tali dichiarazioni è l’univocità delle testimonianze, cioè la loro coerenza interna e reciproca conferma tra le varie affermazioni. Se le dichiarazioni rilasciate dai diversi soggetti coinvolti nell’ispezione convergono senza significative discrepanze, questo elemento contribuisce fortemente all’affidabilità delle stesse e quindi al loro valore di prova.
Può costituire un ulteriore indicatore di affidabilità il fatto che le dichiarazioni raccolte non siano state specificamente contestate dalle parti in causa. La mancanza di opposizione o di contestazione specifica alle affermazioni annota una tacita accettazione delle stesse da parte degli interessati.
Quando vengono presentate delle affermazioni contrarie alle dichiarazioni iniziali, il giudice deve valutare attentamente la credibilità di tali contraddizioni. Se le allegazioni opposte non sono supportate da prove convincenti o sono intrinsecamente deboli, le dichiarazioni originali possono mantenere la loro forza probatoria.