Chi ha diritto al posto auto in condominio?

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Autore: Angelo Greco

22 aprile 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Il Codice civile stabilisce le norme per i posti auto in condominio, incluso l’assegnamento ai disabili, garantendo l’accesso equo e considerando le necessità speciali.

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L’articolo 1117, numero 2, del Codice civile chiarisce che le aree di parcheggio rientrano nella proprietà comune dei proprietari delle unità immobiliari di un edificio, a meno che non sia specificato diversamente nel regolamento condominiale.

Quando lo spazio non è tuttavia sufficiente per tutte le vetture dei proprietari di appartamento, chi ha diritto al posto auto in condominio? Sul punto, la legge non dice nulla, lasciando al regolamento o all’assemblea il potere di gestire, nel rispetto dei principi generali della materia condominiale, tali questioni. Vediamo allora come si stabiliscono i parcheggi in condominio.

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La regolamentazione e i turni

L’assemblea può deliberare, con la maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno metà dei millesimi, una regolamentazione nell’uso dei parcheggi, secondo un criterio rotatorio. Questo sistema garantisce a tutti il cosiddetto “pari uso”, imposto dall’articolo 1102 del Codice civile. Tale norma infatti garantisce a ciascun condomino il diritto a usare le aree comuni, in conformità alla loro destinazione, a patto però di non impedire agli altri di fare altrettanto.

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Proprio sulla base di tale principio si è, altresì, detto che non è possibile assegnare più posti auto a chi possiede più millesimi. Non è, quindi, il valore dell’appartamento a determinare una priorità o una maggiore intensità nel godimento delle parti comuni. Tutti i condomini sono uguali.

L’assemblea può anche deliberare l’introduzione di posti auto aggiuntivi in un’area comune e disporne l’assegnazione turnaria annuale sulla base di un sorteggio, in cambio del pagamento di un corrispettivo mensile (Cassazione 22 maggio 2023, numero 14019). Tale decisione rientra nelle competenze dell’assemblea di regolamentare l’uso delle parti comuni, senza pregiudicare i diritti degli altri condomini, come previsto dall’articolo 1102 del Codice civile.

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Cosa fare se l’assemblea non prevede dei turni?

Poniamo il caso di un condominio con un cortile piccolo con conseguente insufficienza dei posti auto rispetto al numero delle vetture possedute da ciascun condomino. In questi casi, che fare se l’assemblea non vuole adottare una regolamentazione rotatoria? Le ipotesi sono due:

Eccezioni per necessità particolari

Esistono situazioni in cui le esigenze specifiche di alcuni condomini, come quelle legate a condizioni di salute, garantiscono una precedenza. Ad esempio, il Tribunale di Verbania, nella sentenza del 2 dicembre 2020, numero 513, ha sostenuto il diritto di un

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condomino portatore di handicap, con mobilità ridotta, di parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso del condominio. Questa decisione prevale sull’interesse degli altri condomini che possono utilizzare altre aree di parcheggio disponibili o i parcheggi pubblici. Del resto, il principio trova indiretta conferma nella Costituzione, che ha una base solidaristica, volta a tutelare le persone con difficoltà e a rimuovere gli ostacoli di fatto che possono impedire l’attuazione del principio di uguaglianza.

Il diritto all’assegnazione di un posto auto riservato a persone con disabilità è stato confermato anche da una sentenza del Tribunale di Roma del 27 febbraio 2022, numero 12021. La decisione è nata dall’impugnazione di una delibera assembleare che aveva accettato la richiesta di una condomina. Questa, per facilitare il trasporto di un familiare gravemente disabile, aveva chiesto di poter utilizzare uno stallo riservato vicino al portone d’ingresso della propria abitazione.

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Il Tribunale ha giudicato l’assegnazione del posto auto legittima; nel caso di specie gli stalli esistenti erano sufficienti per assicurare il parcheggio a tutti i veicoli dei condomini. I giudici hanno rilevato che tale disposizione rispettava l’utilizzo consentito dall’articolo 1102 del Codice civile, che regola l’uso delle parti comuni senza necessità di modificare la destinazione originaria dell’area.

Il principio di solidarietà e il quadro normativo

La sentenza ha inoltre enfatizzato che i rapporti tra condomini devono essere improntati al principio di solidarietà: principio che impone un equilibrio costante tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione condominiale.

Inoltre, il giudice ha integrato nella sua valutazione i principi della normativa antidiscriminatoria, come la Legge 67/2006 e la Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, oltre che gli articoli 32, 2, 3 e 42 comma 2 della Costituzione italiana.

Questo caso rappresenta un esempio significativo di come il diritto condominiale possa incontrare e integrare le normative volte a proteggere i diritti delle persone con disabilità, assicurando loro un accesso equo e adeguato agli spazi comuni.

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