Mandato agenzia immobiliare: cambio idea

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Autore: Angelo Greco

23 aprile 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Che succede se il proprietario della casa non vuole più vendere o vuole cambiare agente dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza?

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Alcuni mesi fa avevi preso la decisione di vendere la tua casa e hai così firmato un mandato a un’agenzia immobile. Ma ora hai cambiato idea: preferisci attendere che il mercato dell’usato si rialzi oppure vuoi prestare l’appartamento a tuo figlio che si sta per sposare. Ti chiedi se una decisione di tale genere possa implicare degli obblighi o degli oneri economici.

Insomma, in caso di ripensamento, sei comunque tenuto a pagare l’agente? E se, nel frattempo, dovessi trovare un acquirente e procedessi tu stesso alle trattative, tenendo fuori il mediatore, saresti comunque tenuto a versargli poi la provvigione?

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Vediamo che fine fa il mandato all’agenzia immobiliare se cambi idea prima della scadenza del contratto.

Innanzitutto, in tali circostanze, è importante leggere attentamente le condizioni negoziali che hai sottoscritto, verificarne il contenuto e la presenza di eventuali vincoli di durata. La giurisprudenza, però, ritiene nulla la clausola con cui il venditore si impegni a versare la provvigione all’agente a prescindere da qualsiasi attività di intermediazione da parte di questi. Dunque, semmai l’immobile non dovesse vendersi, non sei tenuto ad alcun pagamento.

In secondo luogo, potresti trovare un accordo con l’agenzia per un recesso anticipato dal contratto. Tale atto (preferibilmente scritto) richiede però il consenso di entrambe le parti e non ti esonera comunque dal corrispondere la provvigione in caso di vendita dell’appartamento a un soggetto che ti aveva presentato il mediatore. Difatti, il diritto al compenso per quest’ultimo scatta, indipendentemente da qualsiasi formalizzazione di incarico, per il semplice fatto di aver messo in contatto tra loro le parti (venditore e acquirente) ed esse abbiano manifestato la volontà (anche tacitamente) di volersi avvalere della sua opera.

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Proprio quest’ultima circostanza ti porta anche alla terza soluzione per risolvere il problema. Potresti limitarti ad attendere la scadenza del contratto senza dover perciò necessariamente vendere o accettare proposte contrattuali che ritieni non convenienti. Allora sarai libero da qualsiasi vincolo. Potrai anche trovare tu stesso un interessato all’acquisto senza dover versare la provvigione al precedente agente (sempre che non si tratti di una parte che il mediatore ti aveva a suo tempo presentato).

In sintesi, è del tutto lecito cambiare idea dopo aver firmato il contratto di mediazione. Non sei infatti obbligato a vendere solo perché hai sottoscritto il rapporto di agenzia, né tantomeno tenuto ad accettare le proposte che l’agente ti presenti. Il fatto però che il contratto sia scaduto non ti esime dall’obbligo di corrispondere il compenso al mediatore, qualora dovessi sottoscrivere il compromesso con un acquirente con cui eri stato in precedenza messo in contatto dal mediatore stesso.

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