Errore medico: quali prove deve fornire il paziente danneggiato?
In che modo deve essere dimostrata la responsabilità dei sanitari che hanno provocato danni con una condotta negligente, imprudente o poco competente.
Chiunque subisce un caso di malasanità – un’operazione chirurgica non andata a buon fine, un trattamento terapeutico che non ha risolto la malattia ed ha creato problemi ulteriori, un intervento sanitario che ha procurato lesioni – se vuole agire in via giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni, ha bisogno di sapere: in caso di errore medico, quali prove deve fornire il paziente danneggiato?
Affrontare la sfida di dimostrare un errore medico può essere un processo complesso, soprattutto per chi già lotta contro le conseguenze fisiche e psicologiche del proprio stato di salute. L’onere della prova ricade proprio sul paziente, il quale deve orientarsi tra termini tecnici e requisiti legali per stabilire un legame causale tra l’azione del medico e il danno subìto.
Questo articolo spiega in dettaglio quali passaggi un paziente deve seguire per impostare un’azione giudiziaria efficace, e quali tipologie di prove sono indispensabili in queste circostanze.
Indice
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: quali differenze?
La responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale rappresentano due forme distinte di responsabilità civile. Precisamente, la prima si verifica quando non si adempie correttamente a un obbligo previsto da un
Quanto alla responsabilità contrattuale, l’art. 1218 cod. civ. stabilisce che un debitore che non adempie correttamente alle proprie obbligazioni è tenuto a risarcire il danno, a meno che non dimostri che l’inadempimento o il ritardo sia stato causato da una impossibilità di adempiere a lui non imputabile.
Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, l’art. 2043 cod. civ. stabilisce che chiunque compia un atto doloso o colposo che cagiona danno ingiusto ad altri è obbligato a risarcire il danno causato.
Nella responsabilità extracontrattuale l’elemento soggettivo, cioè l’atteggiamento mentale di chi ha provocato il danno, può essere sia il dolo che la colpa. Il
Analogamente, nella responsabilità contrattuale, il dolo si manifesta quando si viola volontariamente un obbligo contrattuale, e la colpa si configura quando si agisce con negligenza, non rispettando gli obblighi assunti.
Tuttavia, nell’ambito della responsabilità contrattuale, esiste una presunzione di colpa come delineata dall’art. 1218 cod. civ., il che significa che spetta al debitore dimostrare di non essere colpevole dell’inadempimento o del ritardo. Il creditore
Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato deve provare il danno subìto e l’intenzionalità o la negligenza (dolo o colpa) che ha portato al danno.
Qual è la natura della responsabilità per errore medico?
La legge n. 24/2017, nota come legge Gelli–Bianco, stabilisce chiaramente i termini di responsabilità per le strutture sanitarie, sia pubbliche che private. Secondo l’art. 7 di questa legge, tali strutture sono responsabili per gli atti sia dolosi che colposi dei professionisti della salute che si avvalgono della loro struttura per erogare servizi, anche se tali professionisti sono stati scelti dal paziente o non sono impiegati diretti della struttura. Questa responsabilità è delineata in conformità all’
Gli ospedali pubblici e le case di cura private si assumono quindi una responsabilità contrattuale nei confronti dei pazienti per le azioni dei medici e del personale sanitario che collaborano con loro. Tale responsabilità è regolamentata dall’art. 1228 cod. civ., che impone alle strutture sanitarie di rispondere delle eventuali negligenze o pratiche errate commesse dal loro personale nel corso dell’esecuzione dei propri doveri contrattuali.
D’altra parte, i medici che operano all’interno di queste strutture sono soggetti a una responsabilità extracontrattuale
Risarcimento da errore medico: conviene chiederlo al sanitario o alla struttura?
In caso di errore medico, quali prove deve fornire il paziente danneggiato? Quello che abbiamo detto ci consente di dare una risposta a questa domanda.
Se il paziente agisce contro la struttura sanitaria, intende far valere la responsabilità contrattuale
Se, invece, il paziente rivolge la sua azione contro uno o più medici, invoca la loro responsabilità extracontrattuale. Pertanto dovrà provare non solo il danno, ma anche che esso è derivato da una condotta dolosa o colposa dei sanitari.
Ne consegue che è consigliabile rivolgere un’azione legale principalmente contro la struttura sanitaria, la quale è responsabile contrattualmente non solo per le proprie obbligazioni, ma anche per quelle del suo personale medico e sanitario. Se si sceglie di procedere legalmente anche contro i singoli medici, è necessario dimostrare la loro responsabilità su base extracontrattuale, come previsto dall’art. 2043 cod. civ.. Ciò implica, come abbiamo detto, la necessità di fornire prove più dettagliate che illustrino chiaramente la responsabilità individuale dei medici e il diretto collegamento tra il loro comportamento illecito e il danno subito dal paziente.
Optare per un’azione contrattuale è generalmente più vantaggioso anche per la durata del termine di prescrizione, che in questo caso è di 10 anni. Questo è significativamente più lungo rispetto al termine di prescrizione di 5 anni applicabile alle azioni extracontrattuali.