Errore medico: quali prove deve fornire il paziente danneggiato?

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Autore: Paolo Remer

02 novembre 2025

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

In che modo deve essere dimostrata la responsabilità dei sanitari che hanno provocato danni con una condotta negligente, imprudente o poco competente.

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Chiunque subisce un caso di malasanità – un’operazione chirurgica non andata a buon fine, un trattamento terapeutico che non ha risolto la malattia ed ha creato problemi ulteriori, un intervento sanitario che ha procurato lesioni – se vuole agire in via giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni, ha bisogno di sapere: in caso di errore medico, quali prove deve fornire il paziente danneggiato?

Affrontare la sfida di dimostrare un errore medico può essere un processo complesso, soprattutto per chi già lotta contro le conseguenze fisiche e psicologiche del proprio stato di salute. L’onere della prova ricade proprio sul paziente, il quale deve orientarsi tra termini tecnici e requisiti legali per stabilire un legame causale tra l’azione del medico e il danno subìto.

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Questo articolo spiega in dettaglio quali passaggi un paziente deve seguire per impostare un’azione giudiziaria efficace, e quali tipologie di prove sono indispensabili in queste circostanze.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: quali differenze?

La responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale rappresentano due forme distinte di responsabilità civile. Precisamente, la prima si verifica quando non si adempie correttamente a un obbligo previsto da un

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contratto, mentre la seconda emerge a seguito di un atto illecito.

Quanto alla responsabilità contrattuale, l’art. 1218 cod. civ. stabilisce che un debitore che non adempie correttamente alle proprie obbligazioni è tenuto a risarcire il danno, a meno che non dimostri che l’inadempimento o il ritardo sia stato causato da una impossibilità di adempiere a lui non imputabile.

Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, l’art. 2043 cod. civ. stabilisce che chiunque compia un atto doloso o colposo che cagiona danno ingiusto ad altri è obbligato a risarcire il danno causato.

Nella responsabilità extracontrattuale l’elemento soggettivo, cioè l’atteggiamento mentale di chi ha provocato il danno, può essere sia il dolo che la colpa. Il

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dolo implica una volontà consapevole di compiere un atto che danneggia altri, mentre la colpa si verifica attraverso un comportamento negligente, imprudente o mancante di competenza, dal quale il danno deriva.

Analogamente, nella responsabilità contrattuale, il dolo si manifesta quando si viola volontariamente un obbligo contrattuale, e la colpa si configura quando si agisce con negligenza, non rispettando gli obblighi assunti.

Tuttavia, nell’ambito della responsabilità contrattuale, esiste una presunzione di colpa come delineata dall’art. 1218 cod. civ., il che significa che spetta al debitore dimostrare di non essere colpevole dell’inadempimento o del ritardo. Il creditore

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deve quindi provare soltanto il danno subito a seguito dell’inadempimento. D’altro canto è compito del debitore dimostrare di aver adempiuto correttamente alla propria obbligazione o di non aver potuto adempiere a causa di un impedimento non imputabile a sé stesso.

Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato deve provare il danno subìto e l’intenzionalità o la negligenza (dolo o colpa) che ha portato al danno.

Qual è la natura della responsabilità per errore medico?

La legge n. 24/2017, nota come legge GelliBianco, stabilisce chiaramente i termini di responsabilità per le strutture sanitarie, sia pubbliche che private. Secondo l’art. 7 di questa legge, tali strutture sono responsabili per gli atti sia dolosi che colposi dei professionisti della salute che si avvalgono della loro struttura per erogare servizi, anche se tali professionisti sono stati scelti dal paziente o non sono impiegati diretti della struttura. Questa responsabilità è delineata in conformità all’

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art. 1218 e all’art. 1228 cod. civ., che trattano delle obbligazioni e delle relative responsabilità per inadempimento.

Gli ospedali pubblici e le case di cura private si assumono quindi una responsabilità contrattuale nei confronti dei pazienti per le azioni dei medici e del personale sanitario che collaborano con loro. Tale responsabilità è regolamentata dall’art. 1228 cod. civ., che impone alle strutture sanitarie di rispondere delle eventuali negligenze o pratiche errate commesse dal loro personale nel corso dell’esecuzione dei propri doveri contrattuali.

D’altra parte, i medici che operano all’interno di queste strutture sono soggetti a una responsabilità extracontrattuale

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nei confronti del paziente, se non stanno agendo nell’ambito di un contratto diretto con il paziente stesso. Questo significa che, se un medico non è legato da un accordo contrattuale specifico con il paziente, la sua responsabilità derivante da eventuali errori o negligenze segue la disciplina dettata dall’art. 2043 e seguenti cod. civ..

Risarcimento da errore medico: conviene chiederlo al sanitario o alla struttura?

In caso di errore medico, quali prove deve fornire il paziente danneggiato? Quello che abbiamo detto ci consente di dare una risposta a questa domanda.

Se il paziente agisce contro la struttura sanitaria, intende far valere la responsabilità contrattuale

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di quest’ultima. Di conseguenza, dovrà dimostrare soltanto il danno subito a seguito del trattamento ricevuto e la sua entità. L’ospedale o la clinica, invece, dovrà dimostrare che il danno si è verificato per una causa non imputabile alla struttura o all’operato dei sanitari che, a qualsiasi titolo, vi lavorano.

Se, invece, il paziente rivolge la sua azione contro uno o più medici, invoca la loro responsabilità extracontrattuale. Pertanto dovrà provare non solo il danno, ma anche che esso è derivato da una condotta dolosa o colposa dei sanitari.

Ne consegue che è consigliabile rivolgere un’azione legale principalmente contro la struttura sanitaria, la quale è responsabile contrattualmente non solo per le proprie obbligazioni, ma anche per quelle del suo personale medico e sanitario. Se si sceglie di procedere legalmente anche contro i singoli medici, è necessario dimostrare la loro responsabilità su base extracontrattuale, come previsto dall’art. 2043 cod. civ.. Ciò implica, come abbiamo detto, la necessità di fornire prove più dettagliate che illustrino chiaramente la responsabilità individuale dei medici e il diretto collegamento tra il loro comportamento illecito e il danno subito dal paziente.

Optare per un’azione contrattuale è generalmente più vantaggioso anche per la durata del termine di prescrizione, che in questo caso è di 10 anni. Questo è significativamente più lungo rispetto al termine di prescrizione di 5 anni applicabile alle azioni extracontrattuali.

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