L’assicurazione copre l’investimento doloso in area privata?

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Se un automobilista investe un passante volontariamente in una strada non pubblica, chi paga il risarcimento?

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Nel caso in cui il conducente di un’auto colpisca un passante intenzionalmente e fuori da una strada pubblica (ad esempio all’interno di un cortile privato o di un terreno recintato), la vittima da chi viene risarcita? L’assicurazione copre l’investimento doloso in area privata? La questione è stata decisa dalla Cassazione con la sentenza 10394 del 17 aprile 2024.

Prima di affrontare il tema è bene precisare che i principi che forniremo in questo articolo valgono non solo in caso di investimento di pedone, ma anche di tamponamento volontario di veicolo (si pensi a un’auto che sterzi improvvisamente contro un’altra che, in quel momento, le sta accanto, al fine di farla uscire fuori strada o di danneggiarla).

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Insomma, qui di seguito vedremo se è possibile farsi risarcire da un’assicurazione quando l’incidente è stato causato intenzionalmente, con malafede, e al di fuori di una strada pubblica.

Secondo la Suprema Corte, l’utilizzo di una vettura diretta intenzionalmente a colpire o ferire una persona (oppure, nella peggiore delle ipotesi, a ucciderla), anche se avviene in un’area non destinata normalmente alla circolazione dei mezzi, attiva la copertura dell’assicurazione Rc auto nei confronti della persona danneggiata.

Naturalmente, la copertura non si estende al conducente responsabile del danno. Per cui se quest’ultimo, nell’intento di investire il passante, sbanda e fa un incidente, ferendosi, non otterrà alcun risarcimento.

Per attivare l’assicurazione in favore della vittima, è necessario che l’uso dell’automobile rispetti la sua funzione usuale: il danno deve essere causato dal movimento del veicolo stesso, anche se questo avviene in un contesto non conforme alla sua funzione di trasporto.

Il caso

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esaminato dalla Cassazione riguarda una donna che, camminando, era stata avvicinata e poi investita da una vettura guidata dal suo ex partner. L’incidente è avvenuto in un campo arato, luogo non destinato al transito pubblico. Inizialmente, la Corte d’Appello aveva liberato l’assicurazione RCA dell’autista da ogni responsabilità. Secondo infatti i giudici di secondo grado, il sinistro non era avvenuto in una via pubblica, e quindi non rientrava nella definizione di circolazione stradale prevista dall’articolo 2054 del Codice civile. Di conseguenza, l’assicurazione era stata ritenuta non obbligata a risarcire i danni causati in luoghi non specificamente destinati alla circolazione dei veicoli.

Tuttavia, una sentenza della Cassazione (Sezioni Unite, n. 21983/2021) ha chiarito che la distinzione tra aree pubbliche e private non influisce sulla copertura assicurativa. È stato infatti stabilito che ogni luogo dove avviene un incidente deve essere considerato equiparabile a una strada di uso pubblico

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, a condizione che l’uso della vettura sia conforme alla sua funzione abituale (quindi, ad esempio, in caso di incidente conseguente a una corsa in velocità tra auto, l’assicurazione non paga).

Pertanto, la responsabilità dell’assicuratore RCA rimane valida indipendentemente dal tipo di area in cui il veicolo è utilizzato, con l’unica condizione che il suo utilizzo rientri nelle normali funzioni del mezzo stesso.

È necessario esaminare se l’uso intenzionale di un’auto per infliggere danni a terzi sia conforme al normale utilizzo della vettura. Facendo riferimento a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 settembre 2014 (caso C-162/2013), secondo cui la normativa europea comprende nella definizione di circolazione dei veicoli qualsiasi uso conforme alla loro funzione abituale, la Cassazione ha determinato che l’uso del veicolo, anche se finalizzato a colpire ripetutamente una vittima, si configura comunque come circolazione. Questo perché l’incidente è stato causato dal movimento del mezzo, sebbene in maniera non appropriata rispetto alla sua funzione di trasporto.

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Di fronte alla necessità di proteggere principalmente il soggetto danneggiato, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che il contratto di assicurazione si scinde: opera in favore del danneggiato, che ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, ma non opera in favore dell’assicurato danneggiante, contro il quale l’assicuratore avrà il diritto di regresso (ossia potrà rivalersi per ottenere il rimborso delle somme versate alla parte danneggiata).

Solo per l’assicurato danneggiante (e non anche per i terzi), l’ipotesi dell’utilizzo del veicolo in contesti particolari e avulsi dal concetto di circolazione, come quando viene utilizzato come arma per investire e uccidere persone, rimane non coperta da assicurazione RCA.

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