Quali sentenze hanno efficacia esecutiva?
Cos’è un titolo esecutivo, quando la sentenza diventa definitiva e cosa fare se la parte soccombente non adempie.
La sentenza ha la caratteristica di essere, per sua natura, un “titolo esecutivo”. Essa cioè consente al creditore di agire contro l’avversario inadempiente tramite ufficiale giudiziario (ad esempio mediante un pignoramento) al fine di ottenere l’esecuzione coattiva dell’ordine del giudice. Ma non tutte le pronunce giudiziali hanno questa caratteristica. In questo articolo vedremo quali sentenze hanno efficacia esecutiva, in modo da poter comprendere cosa fare se una persona non rispetta il contenuto di tali atti. Ma procediamo con ordine.
Indice
Cos’è un titolo esecutivo?
Immagina di avere un credito verso una persona che risulta da un contratto scritto. Tale documento non è ancora un titolo esecutivo, ma una semplice prova documentale. Se il debitore non ti paga, puoi trascinare l’avversario in Tribunale affinché il giudice lo condanni. All’esito della causa, la
Sicché, se il debitore dovesse protrarre l’inadempimento avresti la possibilità, senza ricorrere nuovamente al giudice, di pignorargli i beni e metterli all’asta per poi rivalerti sul ricavato.
Il titolo esecutivo è dunque un documento che ti consente di avviare l’esecuzione forzata contro il debitore rivolgendoti direttamente all’ufficiale giudiziario, senza necessità di intraprendere un nuovo giudizio.
Esistono diversi tipi di titoli esecutivi, tra cui:
- sentenze: sono le decisioni prese da un giudice in un processo civile. Se questi ti dà ragione e condanna il debitore a pagarti una somma di denaro o a consegnarti un bene, la sentenza diventa un titolo esecutivo;
- decreti ingiuntivi se divenuti definitivi: sono provvedimenti emessi da un giudice su richiesta del creditore, senza bisogno di un processo, se il diritto del creditore è fondato su prova scritta, è certo, liquido ed esigibile. Anche i decreti ingiuntivi diventano titoli esecutivi se non vengono contestati entro 40 giorni;
- assegni e cambiali;
- contratti di mutuo stipulati dinanzi ai notai;
- altri contratti stipulati dinanzi al notaio che attestino un obbligo di pagamento;
- accordi di conciliazione: se tu e il debitore raggiungete un accordo in Tribunale, dinanzi a un organismo di mediazione o presso l’Ispettorato del Lavoro, il relativo verbale è titolo esecutivo.
Quando la sentenza è titolo esecutivo?
Dire che una sentenza è “titolo esecutivo” equivale a sostenere che essa è “esecutiva”. Ha quindi
In parole semplici, significa che se il magistrato ti dà ragione in una causa e condanna il tuo debitore a fare qualcosa (ad esempio, pagarti una somma di denaro o consegnarti un bene), con una sentenza esecutiva puoi costringerlo ad adempiere anche se lui non vuole.
Ebbene, tutte le sentenze, anche quelle in primo grado, sono esecutive. Esse acquistano tale caratteristica non appena vengono emesse dal giudice. Sicché diventano obbligatorie tra le parti e devono essere rispettate, a pena di esecuzione forzata. Non è cioè necessario che la pronuncia “passi in giudicato”, affinché possa considerarsi titolo esecutivo.
È noto che una sentenza è definitiva solo quando tutti i mezzi di impugnazione sono stati esperiti o sono scaduti i relativi termini per impugnarla. Ma, come appena detto, anche la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva. Lo dice l’articolo 282 del Codice di procedura civile: «La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti».
Dobbiamo tuttavia fare una precisazione. La norma parla genericamente di «sentenza», senza fare alcuna distinzione sul suo contenuto. Tuttavia, secondo la Cassazione (sent. n. 7369/2009) possono essere esecutive solo le sentenze di condanna, quelle cioè che impongono a un soggetto un comportamento specifico, come il pagamento di una somma, l’adempimento di un’azione, o l’astenersi da fare qualcosa. Si immagini una sentenza che ordina al vicino di abbattere un albero o una costruzione adiacente al confine; oppure si pensi alla condanna a pagare una somma di denaro o a restituire un oggetto, ecc.
Questa specificazione è importante, perché le sentenze possono avere contenuti molto eterogenei. Una sentenza che si limita a dichiarare qualcosa (ad esempio l’esistenza di un diritto) o ad accertare una proprietà non è, in termini tecnici, esecutiva.
Vero è però che, insieme a un accertamento, c’è quasi sempre una condanna. Facciamo qualche esempio.
Tizio lamenta un licenziamento illegittimo e chiede che il giudice non solo accerti la nullità del licenziamento, ma condanni anche il datore di lavoro alla reintegra. La sentenza avrà un contenuto dichiarativo (la nullità della sentenza), ma anche uno di condanna (la restituzione del posto di lavoro). Dunque, essa costituirà un titolo esecutivo.
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Marco chiede al giudice di accertare che Antonio ha violato il contratto di appalto e che pertanto venga condannato a rifare i lavori. Anche qui il magistrato, oltre ad accertare, condanna. La sentenza è quindi titolo esecutivo.
Quando la sentenza non è titolo esecutivo?
In caso di appello, il giudice di secondo grado può sospendere la sua provvisoria esecutività in attesa di decidere se le ragioni dell’opponente sono fondate o meno. Lo farà solo se, a un primo e generico vaglio, l’appello appare motivato.
Un’altra ipotesi specifica è il decreto ingiuntivo, ossia l’ordine di pagare una somma o consegnare un determinato bene. Esso diventa titolo esecutivo solo dopo che siano decorsi 40 giorni dalla sua notifica. Tuttavia, in alcuni casi (come in materia condominiale o in presenza di assegni e cambiali), è immediatamente esecutivo.
Cosa fare con una sentenza esecutiva?
Una volta che una sentenza è esecutiva, il creditore può:
- notificarla al debitore: quest’ultimo deve essere informato che esiste una sentenza esecutiva contro di lui e che rischia di subire un pignoramento o un altro tipo di esecuzione forzata se non adempie ai suoi obblighi;
- notificare successivamente l’atto di precetto: si tratta di un’ultima intimazione a pagare entro 40 giorni a pena di avvio di azioni esecutive;
- richiedere all’ufficiale giudiziario di intraprendere un’esecuzione forzata: quest’ultimo può pignorare lo stipendio del debitore, il conto corrente, la pensione, i suoi beni mobili o immobili, metterli all’asta per recuperare il denaro che deve al creditore.
Differenza tra il reato di minaccia, estorsione e revenge porn
Abbiamo visto che i reati contestabili dinanzi a chi ti ricatta con foto sono tre:
- minaccia;
- estorsione;
- revenge porn.
Ma qual è la differenza tra di essi?
La minaccia richiede la semplice intimidazione.
L’estorsione scatta, invece, solo se il reo chiede qualcosa in cambio.
Il revenge porn infine presuppone solo foto o video e si verifica quando la condivisione è già avvenuta; se invece si ferma a semplice ricatto, scatta l’estorsione o la minaccia.