Cosa si intende per dies a quo?

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Differenza tra termine a quo e termine a quem: un’analisi approfondita.

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Nel diritto, la determinazione dei termini assume un ruolo fondamentale nel computo di scadenze, prescrizioni e decadenze. Tra i concetti chiave in materia di termini figurano il termine dies a quo e il termine dies a quem, spesso utilizzati in maniera impropria o confusa.

Il presente articolo ha l’obiettivo di spiegare cosa si intende per dies a quo e quali sono le differenze con il dies a quem.

Cosa significa dies a quo

In latino, la parola

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dies significa giorno. Nel calcolo di un termine, dunque, il dies a quo è il giorno a partire dal quale si inizia a calcolare il termine stesso.

Insomma, il dies a quo è il “giorno iniziale”: esso indica la data o l’evento da cui ha inizio il decorso di un termine. In altre parole, rappresenta il momento a partire dal quale inizia a “scorrere” il periodo di tempo utile per compiere un’azione, esercitare un diritto o adempiere un obbligo.

Facciamo un esempio pratico. Il termine di prescrizione di un credito derivante da un contratto è di 10 anni e inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere, ossia da quando il pagamento deve essere fatto. Pertanto, se il contratto stabilisce una precisa data in cui il pagamento deve avvenire, questa costituisce il dies a quo a partire dal quale iniziano a decorrere i 10 anni. Scaduto tale termine, il diritto di credito si prescrive.

Caratteristiche del dies a quo

Il dies a quo non viene computato nel calcolo della durata del termine (i latini esprimevano questo concetto con il brocardo «

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dies a quo non computatur in termino»). Quindi, dovendo calcolare il termine di decadenza o di prescrizione, il primo giorno è quello immediatamente successivo. Lo afferma anche il Codice di procedura civile: l’art. 155 infatti stabilisce parimenti che «nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali».

Inoltre il dies a quo può essere determinato in modo certo (ad esempio, una data specifica) o incerto (ad esempio, un evento come la morte di un soggetto);

Infine il dies a quo può essere fissato dalla legge, da un contratto o da un provvedimento giurisdizionale.

Cosa significa dies a quem

Il dies ad quem, noto anche come “giorno finale” o “termine finale”, indica la data o l’evento entro cui deve compiersi un’azione, esercitarsi un diritto o adempiersi un obbligo. In altre parole, rappresenta il momento ultimo entro cui è possibile validamente intraprendere un’attività giuridica. È l’ultimo giorno che segna la scadenza del termine.

Quindi, ad esempio, se un credito si prescrive in tre anni a decorrere dal 1° gennaio, il

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dies a quo è l’ultimo giorno del terzo anno, ossia il 31 dicembre.

Caratteristiche del dies ad quem

A differenza del dies a quo, il dies a quem viene computato nel calcolo della durata del termine ed è necessario che sia interamente decorso (deve cioè essere scattata la mezzanotte).

Anch’esso può essere determinato in modo certo (ad esempio, una data specifica) o incerto (ad esempio, un evento come la pubblicazione di un provvedimento).

Come comprendere meglio il dies a quo e il dies a quem

Per una migliore comprensione, si può rappresentare il dies a quo e il dies a quem come due punti su una linea temporale:

Esempi pratici

Facciamo un esempio con la prescrizione. Il termine di prescrizione per proporre un’azione giudiziaria da illecito extracontrattuale è di cinque anni. In questo caso, il

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dies a quo è il giorno in cui il diritto è sorto (ad esempio, il giorno in cui è stato subito un danno) e il dies ad quem è il giorno entro cui l’azione deve essere proposta (ad esempio, cinque anni dopo il giorno in cui è stato subito il danno).

Facciamo un esempio con la decadenza. Il termine di decadenza per esercitare un diritto di recesso da un contratto è di trenta giorni. In questo caso, il dies a quo è il giorno in cui il contratto è stato concluso e il dies a quem è il giorno entro cui il diritto di recesso deve essere esercitato (ad esempio, trenta giorni dopo la conclusione del contratto).

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