Quanto deve distare un albero da una casa?
Alberi in condominio: quanto può essere alto e che fare se toglie luce, aria e consente ai ladri di salire sui balconi?
Gli alberi, in un condominio, rappresentano un elemento del cosiddetto “decoro architettonico”, ragion per cui, trattandosi di un bene comune che abbellisce e dà valore all’intero stabile, la loro estirpazione richiede l’unanimità (ai sensi dell’articolo 1120 del Codice civile). Ma che succede se l’albero finisce per ostacolare la visuale e l’affaccio per uno dei condomini, togliendogli luce e aria? E se i rami dovessero essere così vicini alle finestre o ai balconi da determinare il rischio di un utilizzo improprio da parte dei ladri? Non è raro infatti che questi ultimi, arrampicandosi proprio sui tronchi e sulle piante ad alto fusto, riescono a raggiungere più facilmente le abitazioni private.
Tale disposizione stabilisce le seguenti distanze, anche in ambito condominiale:
- 3 metri per gli alberi di alto fusto. Si considerano tali gli alberi il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2 metri per le siepi di robinie;
- 1,5 metri per gli alberi di non alto fusto. Sono tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 0,5 metri per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
In ogni caso, i regolamenti comunali possono prevedere distanze diverse.
Indice
Distanze minime per piantare alberi: dove misurarle?
Le distanze minime devono essere misurate dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero al momento della piantagione, e non dal punto in cui è stata fatta la semina. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 10502/2013.
Cosa fare con alberi in condominio che tolgono luce, aria e che sono pericolosi?
La Corte di Cassazione (sent. n. 9829/1992) ha chiarito che, se un condomino chiede l’abbattimento totale o la potatura di alberi che, piantati a distanza ravvicinata l’uno dall’altro in un’aiuola comune, con le loro chiome a ridosso del proprio alloggio
- tenendo innanzitutto conto delle distanze legali appena indicate;
- indagando inoltre se la mancata manutenzione degli alberi costituisca un comportamento negligente del condominio, idoneo a cagionare un ingiusto danno.
Esiste infatti un principio generale in condominio per il quale l’uso delle parti comuni non deve mai risolversi in pregiudizio di alcun condomino. Il che significa che se anche gli alberi contribuiscono a impreziosire l’edificio, ciò non può riversarsi in un danno per il singolo.
Anche il tema della sicurezza delle abitazioni
Quindi, chi subisce un danno dalla presenza degli alberi in condominio, perché ravvicinati alle proprie finestre e/o balconi, può agire dinanzi al giudice affinché condanni il condominio a prendere idonee misure (anche la semplice potatura, se sufficiente a ripristinare il diritto leso) e a risarcire i danni al proprietario.
Distanze legali per gli alberi: chiarimenti dalla Cassazione
Secondo l’ordinanza n. 35377 del 1° dicembre 2022 della Cassazione, il divieto di piantare alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, previsto dall’art. 892 del Codice civile, ha lo scopo di evitare che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare danno ai vicini. Tale danno potrebbe consistere nella diminuzione di aria, luce, sole o vista panoramica. Pertanto, anche se la distanza indicata dalla norma può non essere rispettata per la presenza di un muro divisorio sul confine, le piante devono comunque essere mantenute ad un’altezza che non superi la sommità del muro.
Eccezioni per i muri divisori
Non è necessario rispettare le distanze legali se esiste un muro divisorio sul confine, purché le piante non superino l’altezza del muro stesso (Cass. 26 agosto 2019 n. 21694).
La nozione di muro divisorio rilevante, secondo l’art. 892, comma 4, del Codice civile, è la stessa dell’art. 881 c.c., ovvero quel muro che impedisce al vicino di vedere le piante altrui.
Fondi a dislivello
Nel caso di fondi a dislivello, un muro di contenimento che emerge dal livello del terreno del fondo superiore e nasconde le piante alla vista del vicino può anche fungere da muro divisorio ai sensi dell’art. 892, comma 4, del Codice civile (Cass., 12 luglio 2018, n. 18439).