Cosa succede se qualcuno pubblica una foto senza consenso?
Cosa rischia chi pubblica l’immagine di una persona: è reato? Si può chiedere il risarcimento del danno?
Non è infrequente che, nell’era digitale, una persona scatti la foto a un luogo e, senza volerlo, ritragga anche un’altra persona facilmente riconoscibile. Se questa dovesse accorgersi della pubblicazione, potrebbe chiedere la cancellazione dell’immagine? Avrebbe diritto al risarcimento? Cosa succede se qualcuno pubblica una foto senza consenso?
La violazione del diritto all’immagine costituisce un illecito civile che dà diritto, come vedremo a breve, alla rimozione della pubblicazione e, nello stesso tempo, al ristoro dei danni morali ed economici sofferti. Ma se la foto dà anche una rappresentazione negativa della persona, finendo per comprometterne la reputazione e l’onore, la condotta integra un reato, quello di diffamazione. Diffamazione per di più aggravata se il mezzo ove la foto viene pubblicata è un giornale o internet.
In questo articolo vedremo dunque cosa rischia chi pubblica una foto senza consenso e come si può agire contro di lui.
Indice
È necessario chiedere il consenso per una foto scattata in pubblico?
L’immagine è un dato personale coperto da riservatezza. La legge tutela il diritto di ogni persona a non vedere utilizzata la propria foto per un fine indebito o comunque senza il proprio consenso.
Non rileva il fatto che lo scatto sia fatto in un luogo pubblico: ciò non autorizza a immortalare chi non lo voglia.
Il consenso deve essere richiesto sia per lo scatto in sé, sia per la successiva pubblicazione dello stesso. Sono quindi necessarie due “liberatorie”, non necessariamente in forma scritta.
Il consenso infatti può essere espresso o tacito ma determinabile attraverso l’interpretazione del comportamento della persona ritratta (Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3014).
Il fatto di posare dietro la macchina fotografica può considerarsi di per sé un tacito consenso alla realizzazione della fotografia ma non anche alla sua successiva pubblicazione.
Considerato poi che il consenso costituisce una scriminante all’utilizzo dell’immagine altrui, l’onere di provare il consenso dell’interessato è a carico dell’utilizzatore.
Chi ha concesso l’autorizzazione alla pubblicazione della foto può sempre revocarlo in qualsiasi momento, ordinando così la cancellazione del contenuto. Ma, se per la pubblicazione aveva ricevuto un compenso, dovrà risarcire i danni alla controparte.
Pubblicazione dell’immagine altrui: cosa si rischia?
Ai sensi dell’art. 10 codice civile, «qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che
Si tratta quindi non già di un reato ma di un illecito civile.
La stessa disposizione è ripresa dalla legge sul diritto d’autore: ai sensi dell’art. 96 della Legge 633/1941, se una persona pubblica l’immagine di un’altra persona senza il consenso di quest’ultima, o se dalla pubblicazione derivi pregiudizio al decoro o alla reputazione della stessa, o dei suoi congiunti, questi potranno agire in giudizio per ottenere una pronuncia che ordini la cessazione dell’abuso e condanni l’autore della pubblicazione al risarcimento dei danni patiti.
Pertanto il diritto di agire in giudizio spetta anche ai parenti più prossimi, posto che il danno è da intendersi esteso all’intera famiglia (secondo la concezione dell’epoca in cui fu scritta la norma).
Quando si può pubblicare l’immagine altrui senza consenso?
L’art. 97 della Legge sul diritto d’autore contiene delle deroghe indicando i casi in cui è ammessa la pubblicazione dell’altrui immagine senza il consenso dell’interessato. Ciò avviene quando la riproduzione dell’immagine è giustificata:
- dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto (si pensi a una foto al Capo dello Stato),
- da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali (si pensi alla foto scattata dalle forze dell’ordine a un automobilista mentre viola il codice della strada),
- quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (si pensi alla foto scattata da un giornalista durante un arresto o a quella di un manifestante durante uno sciopero).
Tuttavia, anche in questi casi, la pubblicazione dell’immagine non può comportare un pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Si può usare la foto di un personaggio famoso a fini pubblicitari?
L’abuso dell’immagine altrui senza il consenso dell’interessato, quando il ritratto sia da considerarsi persona nota, è illecito ove sia rivolta a fini pubblicitari.
Per poter sfruttare a fini commerciali o pubblicitari l’immagine di persona nota è quindi sempre necessario il consenso dell’interessato; la notorietà non può indurre a ritenere superflua la richiesta di tale autorizzazione ma, al contrario, rende ancor più giustificata tale esigenza, determinandosi altrimenti un parassitario sfruttamento dell’immagine dell’individuo, la quale è invece a lui riservata anche nella prospettiva dello sfruttamento economico derivante proprio dalla notorietà della sua immagine (Cass. civ., sez. III, 8 ottobre 2015, n. 24221).
Cosa rischia chi pubblica foto altrui?
Se la pubblicazione di foto e video è avvenuta senza il consenso dell’avente diritto il Giudice disporrà la cancellazione ed eliminazione del contenuto. Tale azione può essere esercitata, come visto, anche dai familiari.
Inoltre è dovuto il risarcimento del danno che, tuttavia, può chiedere solo il titolare dell’immagine (non anche i suoi parenti).
Come chiarito dalla Cassazione, poich�� il diritto all’immagine, in quanto diritto della personalità, ha carattere personalissimo allora l’estensione della legittimazione ad agire a tutela del diritto stesso ai familiari, in mancanza di espressa previsione normativa, non può riguardare anche l’azione risarcitoria nella quale si faccia valere il danno non patrimoniale, sia se inteso quale danno morale soggettivo, consistente nella sofferenza interiore, sia come danno esistenziale, consistente nella significativa alterazione della vita quotidiana, entrambi risarcibili ove rigorosamente provati caso (Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22585). In quanto attinenti alla sfera personale e intima della persona, solo questi può lamentarne la lesione, evidenziando il proprio turbamento ovvero l’incidenza sulle proprie abitudini di vita.
Il danno va sempre dimostrato: non è implicito nella semplice pubblicazione.