Il nome sul citofono è obbligatorio?

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Autore: Angelo Greco

23 maggio 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Cosa succede a chi non è reperibile, se il proprio nome non è sul citofono o sulla cassetta delle lettere? A chi spetta sostenere la spesa per cambiare la targhetta?

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Hai preso un appartamento in affitto. Sul citofono c’è ancora il nome del vecchio inquilino. L’amministratore ti ha chiesto un contributo economico per modificare la targhetta. Non hai tuttavia alcuna intenzione di spendere questa cifra, a meno che non se ne faccia carico il locatore. Quest’ultimo, a sua volta, non ritiene la spesa di propria competenza. In ultimo, il postino ti ha detto che mettere il nome sul citofono è obbligatorio. È davvero così? Chi ha ragione? A chi spetta farsi carico del costo della sostituzione dell’adesivo? E cosa succede se, sul citofono, dovesse rimanere il cognome di un’altra persona? Saresti passibile di multa? Cerchiamo di comprendere cosa prevede a riguardo la legge.

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Mettere il nome sul citofono è obbligatorio?

Sebbene, per legge, ogni cittadino debba essere reperibile, tale dovere si sostanzia semplicemente nel fornire all’Anagrafe comunale un indirizzo di residenza e nella necessità che esso corrisponda anche al luogo di effettiva e principale dimora.

Non è quindi possibile scegliere, a proprio piacimento, come luogo di residenza un immobile ove tuttavia non si vive per gran parte dell’anno (ad esempio la casa dei propri genitori).

L’indicazione di una residenza “falsa” integra un

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reato: quello di falso in atto pubblico (in questo caso infatti il registro dell’Anagrafe è un atto pubblico e il conservatore comunale che compila gli atti di residenza è un pubblico ufficiale). Il reato è tuttavia commissivo: presuppone cioè una condotta attiva, quella di indicare la falsa residenza. Non è invece possibile configurare l’illecito penale nella condotta omissiva, quella cioè di chi non si reca affatto all’Anagrafe a comunicare il cambio di residenza e, pertanto, lascia il vecchio indirizzo ove tuttavia non vive più.

Detto ciò, non esiste un obbligo di esporre il proprio nome sul citofono: alcuna norma di legge lo impone. Ragion per cui neanche il condominio, l’amministratore o il locatore possono imporre tale onere all’inquilino dell’appartamento. Potremmo quindi parlare di una sorta di diritto soggettivo all’

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anonimato, seppur non contemplato da nessuna norma ma deducibile “a contrario”, dall’assenza di un obbligo a essere reperibili sul citofono.

Esiste solo un Decreto ministeriale del 9 aprile 2001, successivamente modificato nel 2008, che impone di mettere una targhetta col proprio nome e cognome sulla cassetta della posta. Quindi, è ben possibile non inserire il nome sul citofono se questo è invece indicato sulla buca delle lettere.

Ma cosa rischia chi non aggiorna neanche la cassetta postale? Non esistono sanzioni. Questo è uno dei pochi casi in cui il nostro ordinamento non prevede alcuna conseguenza per chi viola tale legge.

Cosa rischia chi non mette il proprio nome sulla cassetta delle lettere e/o sul citofono?

Se è vero che non esistono sanzioni di carattere amministrativo o penale per chi non inserisce il proprio nome sulla cassetta delle lettere o sul citofono, da tale comportamento discendono tuttavia delle conseguenze pratiche tutt’altro che piacevoli. Difatti, in caso di notifiche (per multe stradali, cartelle esattoriali, atti giudiziari, ecc.), il postino dovrà seguire la procedura prevista per gli

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irreperibili ossia per le persone di cui è sconosciuta la residenza o il domicilio (si parla tecnicamente di «irreperibilità assoluta»). Tale iter prevede il deposito dell’atto:

In entrambi i casi, il destinatario non ne avrà notizia: non riceverà cioè una seconda raccomandata (la “raccomandata informativa”) con la comunicazione del tentativo di notifica, come succede invece per i casi di cosiddetta “irreperibilità relativa” (quella cioè per i soggetti il cui indirizzo è certo perché il nome è presente sul citofono o sulla cassetta delle lettere, ma che sono momentaneamente assenti all’arrivo del notificatore).

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La conseguenza è che il destinatario dell’atto non potrà difendersi.

Vero tuttavia è che, secondo la giurisprudenza più recente, la notifica per irreperibilità assoluta è nulla se il postino o l’ufficiale giudiziario, prima di eseguire il deposito dell’atto rispettivamente all’ufficio postale o al comune, non effettua delle ricerche in loco per individuare la dimora del destinatario. Ciò implicherebbe quantomeno di citofonare ad altri condomini per sapere se hanno conoscenza di tale soggetto e chiedere loro se vive in tale edificio, dando atto di ciò nel verbale di notifica.

A chi spetta la spesa del nome del citofono

Ipotizziamo ora che l’inquilino voglia inserire il proprio nome sul citofono, ma che per fare questo debba pagare. La spesa spetta al proprietario dell’appartamento o all’inquilino medesimo? Se il contratto non prevede diversamente, l’onere è a carico del conduttore in quanto di basso importo e funzionale all’utilizzo dell’appartamento.

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