Il nome sul citofono è obbligatorio?
Cosa succede a chi non è reperibile, se il proprio nome non è sul citofono o sulla cassetta delle lettere? A chi spetta sostenere la spesa per cambiare la targhetta?
Hai preso un appartamento in affitto. Sul citofono c’è ancora il nome del vecchio inquilino. L’amministratore ti ha chiesto un contributo economico per modificare la targhetta. Non hai tuttavia alcuna intenzione di spendere questa cifra, a meno che non se ne faccia carico il locatore. Quest’ultimo, a sua volta, non ritiene la spesa di propria competenza. In ultimo, il postino ti ha detto che mettere il nome sul citofono è obbligatorio. È davvero così? Chi ha ragione? A chi spetta farsi carico del costo della sostituzione dell’adesivo? E cosa succede se, sul citofono, dovesse rimanere il cognome di un’altra persona? Saresti passibile di multa? Cerchiamo di comprendere cosa prevede a riguardo la legge.
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Mettere il nome sul citofono è obbligatorio?
Sebbene, per legge, ogni cittadino debba essere reperibile, tale dovere si sostanzia semplicemente nel fornire all’Anagrafe comunale un indirizzo di residenza e nella necessità che esso corrisponda anche al luogo di effettiva e principale dimora.
Non è quindi possibile scegliere, a proprio piacimento, come luogo di residenza un immobile ove tuttavia non si vive per gran parte dell’anno (ad esempio la casa dei propri genitori).
L’indicazione di una residenza “falsa” integra un
Detto ciò, non esiste un obbligo di esporre il proprio nome sul citofono: alcuna norma di legge lo impone. Ragion per cui neanche il condominio, l’amministratore o il locatore possono imporre tale onere all’inquilino dell’appartamento. Potremmo quindi parlare di una sorta di diritto soggettivo all’
Esiste solo un Decreto ministeriale del 9 aprile 2001, successivamente modificato nel 2008, che impone di mettere una targhetta col proprio nome e cognome sulla cassetta della posta. Quindi, è ben possibile non inserire il nome sul citofono se questo è invece indicato sulla buca delle lettere.
Ma cosa rischia chi non aggiorna neanche la cassetta postale? Non esistono sanzioni. Questo è uno dei pochi casi in cui il nostro ordinamento non prevede alcuna conseguenza per chi viola tale legge.
Cosa rischia chi non mette il proprio nome sulla cassetta delle lettere e/o sul citofono?
Se è vero che non esistono sanzioni di carattere amministrativo o penale per chi non inserisce il proprio nome sulla cassetta delle lettere o sul citofono, da tale comportamento discendono tuttavia delle conseguenze pratiche tutt’altro che piacevoli. Difatti, in caso di notifiche (per multe stradali, cartelle esattoriali, atti giudiziari, ecc.), il postino dovrà seguire la procedura prevista per gli
- presso la Casa Comunale se la notifica viene fatta dall’ufficiale giudiziario;
- presso l’Ufficio postale se la notifica viene fatta dal postino.
In entrambi i casi, il destinatario non ne avrà notizia: non riceverà cioè una seconda raccomandata (la “raccomandata informativa”) con la comunicazione del tentativo di notifica, come succede invece per i casi di cosiddetta “irreperibilità relativa” (quella cioè per i soggetti il cui indirizzo è certo perché il nome è presente sul citofono o sulla cassetta delle lettere, ma che sono momentaneamente assenti all’arrivo del notificatore).
La conseguenza è che il destinatario dell’atto non potrà difendersi.
Vero tuttavia è che, secondo la giurisprudenza più recente, la notifica per irreperibilità assoluta è nulla se il postino o l’ufficiale giudiziario, prima di eseguire il deposito dell’atto rispettivamente all’ufficio postale o al comune, non effettua delle ricerche in loco per individuare la dimora del destinatario. Ciò implicherebbe quantomeno di citofonare ad altri condomini per sapere se hanno conoscenza di tale soggetto e chiedere loro se vive in tale edificio, dando atto di ciò nel verbale di notifica.
A chi spetta la spesa del nome del citofono
Ipotizziamo ora che l’inquilino voglia inserire il proprio nome sul citofono, ma che per fare questo debba pagare. La spesa spetta al proprietario dell’appartamento o all’inquilino medesimo? Se il contratto non prevede diversamente, l’onere è a carico del conduttore in quanto di basso importo e funzionale all’utilizzo dell’appartamento.