Anticipo TFR per acquisto o ristrutturazione casa: quando è ammesso?
Come e quando ottenere l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto per comprare casa o per ristrutturarla. I casi in cui non è ammesso.
Il dipendente che abbia lavorato almeno 8 anni presso lo stesso datore può chiedere l’anticipo del TFR per una serie di esigenze, la più ricorrente delle quali è l’acquisto della casa.
Circa le condizioni e i limiti per ottenere tale beneficio, è bene fare dei chiarimenti. Contrariamente a quanto si crede, esso non può coprire qualsiasi costo o spesa inerente all’abitazione (ad esempio, non è possibile finanziare l’acquisto di una seconda abitazione o l’estinzione dei debiti per liberarla da un’ipoteca o da un pignoramento). Procediamo con ordine e vediamo
Tratteremo l’argomento partendo proprio dall’elencazione dei casi in cui è possibile chiedere tale beneficio.
Indice
Quando è possibile avere l’anticipo del TFR?
Si può ottenere l’anticipo del TFR solo dopo aver maturato almeno 8 anni di servizio prestato presso lo stesso datore.
Per “servizio prestato presso la stessa azienda” si intende l’anzianità di servizio vera e propria e non il periodo effettivamente lavorato.
È possibile ottenere l’anticipo del TFR una sola volta nel corso del proprio rapporto di lavoro e nella misura massima del 70% di quanto già maturato alla data della richiesta.
La somma viene detratta dal TFR complessivamente spettante al lavoratore.
Il calcolo deve essere effettuato come se alla data della richiesta dovesse cessare il rapporto di lavoro. Di conseguenza, si sommano tutti gli importi accantonati e si procede alla rivalutazione.
Motivi per ottenere l’anticipo del TFR
L’anticipazione può essere richiesta per:
- l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli;
- la necessità di sostenere spese sanitarie;
- sostenere le spese durante i periodi di fruizione di congedi parentali o di formazione del dipendente.
Anticipo TFR per acquisto prima casa
Per quanto riguarda la casa, l’anticipo del TFR può essere richiesto solo se sussistono le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di “prima casa” di proprietà per sé o per i figli (non è quindi contemplata la possibilità di acquistare una prima casa da intestare al coniuge o al partner);
- l’immobile deve essere destinato ad abitazione del lavoratore e della sua famiglia. Ciò esclude la possibilità di usare l’anticipazione del TFR per l’acquisto di magazzini, terreni, adiacenze a un’abitazione già di proprietà con cui ampliarla, ecc. L’anticipo è quindi ammesso se il lavoratore è già proprietario di immobili non costituenti casa di abitazione (Cass. 11 maggio 1989 n. 2139);
- l’immobile deve essere il luogo di residenza del lavoratore.
Casi in cui è ammesso l’anticipo del TFR per l’acquisto della prima casa
Sulla base delle pronunce della giurisprudenza è possibile comprendere quando è ammesso l’anticipo del TFR per la casa:
- acquisto con accensione di un mutuo ipotecario quando la somma, anche residua, sia di importo superiore o equivalente a quanto si intende richiedere a titolo di anticipazione;
- riscatto di abitazione già occupata ad altro titolo (ad esempio, l’inquilino che acquista l’immobile ove è già residente o in caso di leasing);
- acquisto della casa per il figlio, effettuato non dal lavoratore richiedente ma dal figlio stesso: in questo caso il genitore eseguirà la cosiddetta “donazione indiretta”, versando la somma non già sul conto del venditore ma del figlio stesso che, a sua volta, pagherà il prezzo al venditore.
È ammesso l’anticipo del TFR per l’acquisto del terreno su cui costruire casa?
Anche se la legge parla di anticipo del TFR per la prima casa, la giurisprudenza vi include anche l’acquisto del terreno allo scopo di costruirvi la prima abitazione (cfr. Trib. Pavia 13 giugno 1984).
È ammesso l’anticipo TFR per le spese di ristrutturazione della casa?
Si ritiene non ammissibile la richiesta di anticipo del TFR per sostenere le
È ammesso l’anticipo del TFR per estinguere il mutuo sulla casa?
Non è invece possibile chiedere l’anticipazione per coprire i debiti già contratti in passato per il pagamento della prima casa (Cass. 4 febbraio 1993 n. 1379) e/o per evitare l’espropriazione forzata della casa di proprietà. Si pensi all’ipotesi del dipendente che, avendo in passato stipulato un mutuo, non riesca a stare più dietro alle rate e tema un pignoramento dell’abitazione.