Separazione: evitare la condanna se non versi l’assegno di mantenimento

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Scatta l’assoluzione dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare solo per motivi oggettivi e per lo stato di necessità del soggetto obbligato.

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Per essere assolti dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento, bisogna dimostrare il proprio “stato di necessità”. In particolare il genitore onerato deve dare prova di due importanti circostanze:

– le proprie oggettive difficoltà economiche, non dovute a sua volontà (per esempio uno stato di disoccupazione incolpevole) e di salute (che lo ha costretto, suo malgrado, a ridurre l’impegno lavorativo);

– che, comunque, ha fatto di tutto per contribuire al mantenimento dei figli.

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Il chiarimento proviene da una recente sentenza del Tribunale di Firenze [1]. La sentenza ricorda che solo dimostrando l’impossibilità oggettiva di adempiere al versamento mensile si può evitare la responsabilità penale per il delitto previsto dal Codice penale [2].

In pratica, l’assoluzione con formula piena si può ottenere in presenza di due presupposti:

1. l’impossibilità ad adempiere deve essere assoluta e oggettiva. In altre parole, le semplici difficoltà economiche dell’obbligato non rilevano, salvo nell’ipotesi in cui si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza. Non è sufficiente, dunque, addurre una mera diminuzione degli introiti o una generica condizione di difficoltà [3].

2. non vi deve essere alcuna colpevolezza dell’inadempimento. In particolare, il genitore non si deve essere sottratto volontariamente ai propri doveri di assistenza. Tale circostanza può essere dimostrata, per esempio, verificando se, in passato, il soggetto ha regolarmente versato il mantenimento, compiendo il proprio dovere regolarmente.

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Le spese da pagare

Quali sono le spese di cui si deve far carico il genitore per evitare il reato e dimostrare, dunque, di essersi attivato, facendo di tutto per non lasciare la prole in uno stato di indigenza? Tra i mezzi di sussistenza che vanno garantiti ai figli, la giurisprudenza [5] include innanzitutto l’alloggio: risponde, infatti, di omessa assistenza chi non paga le rate del mutuo sulla casa, rischiando così di far espropriare la casa a moglie e figli dove abitano. Per la stessa ragione, vi rientrano anche i canoni di locazione, il pagamento delle bollette, gli esborsi per il trasporto o per l’istruzione [6].

In definitiva, se l’imputato dimostra la sua volontà di adoperarsi per onorare i propri obblighi, nonostante gli eventi sfavorevoli della sorte che ne abbiano diminuito le possibilità economiche e fisiche, può ottenere la sentenza di assoluzione.

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