Il giudice ha l’obbligo di nominare il Consulente Tecnico (CTU)?
Se il giudice rigetta la richiesta di nomina di CTU deve fornire motivazione? Può decidere in modo difforme dalla consulenza e quando?
La consulenza tecnica d’ufficio (la cosiddetta CTU) è lo strumento utilizzato dal giudice, in qualunque momento del giudizio, per ottenere nozioni specialistiche su dati tecnici di particolare complessità o per svolgere indagini che richiedono competenze specifiche. Tuttavia, la CTU non è un mezzo di prova. Serve solo per integrare le conoscenze del giudice in materie particolarmente tecniche o che richiedono nozioni scientifiche complesse. Ecco perché, laddove il giudice sia già in possesso di tali informazioni, può benissimo fare a meno del consulente tecnico d’ufficio. Ciò nonostante, nella prassi, sono sempre le parti a suggerire al giudice di nominare un perito, proprio come avviene in tema di richiesta di mezzi istruttori. E il giudice decide in merito. Di qui la domanda:
La risposta fornita dalla giurisprudenza è sempre stata negativa. E ciò proprio perché, come appena detto, non si può usare la CTU come strumenti per raggiungere delle prove che la parte ha l’obbligo di procurarsi prima del giudizio ed a prescindere dal successivo conferimento dell’incarico al CTU da parte del giudice. Il consulente tecnico d’ufficio non è un mezzo per cercare prove.
Di qui il principio formulato di recente dalla Cassazione: «il giudice, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio». Egli infatti «può ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali» (ord. n. 13603/2024).
Al riguardo, inoltre, non essendo la consulenza tecnica d’ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, la stessa è sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice.
In altri termini la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare.
Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso (nella specie, documentata attraverso l’allegazione di un certificato medico indicativo del nesso di causalità tra la sindrome depressiva lamentata e la condotta illecita del convenuto), costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (Cassazione, sent. 1° settembre 2015, n. 17399).
Sulla stessa scia sono anche i precedenti della medesima Corte (si confronti ord. n. 14759/2007): «il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, ma può ben fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche personali». Il giudice è infatti il “perito dei periti” (
Insomma, una volta nominato il CTU e da questi depositata la perizia, il magistrato non è vincolato alle conclusioni contenute nella perizia medesima.
Si riporta, sul punto, un ulteriore precedente della Cassazione secondo cui: «è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio: e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie; sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto» (Cass. ord. n. 11440/1997).
Il giudice è tenuto soltanto a non introdurre nel giudizio la conoscenza privata dei fatti storici, salvo rientrino nella categoria dei fatti notori, mentre può dissentire, con adeguata motivazione, dalle conclusioni del perito anche sulla base di teorie non prospettate dalle parti e perciò tratte dal bagaglio culturale del giudice e dai suoi studi personali (Cassazione, sent. 22 novembre 2010, n. 23592).
Ultimo passaggio di questo ragionamento è che il giudice non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate, in modo specifico, dalle parti. Al contrario, qualora le censure rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio siano dettagliate e non generiche, il giudice ha l’obbligo di
Inoltre il giudice non deve per forza motivare il diniego di rinnovazione di una consulenza tecnica in grado di appello se oggetto di contestazione siano non i dati tecnico-storici acquisiti dai consulenti in primo grado, ma le valutazioni che degli stessi sono state date e fatte proprie dal giudice (Cassazione, sentenza 19 maggio 1999, n. 4852).
Nell’ipotesi di discordanti pareri medico-legali, ai fini del decidere il collegio non può essere «guidato» né dalla prevalenza numerica dei (favorevoli o no) pareri sanitari né, per così dire, dalla provenienza più o meno autorevole e/o di supremazia di un organo rispetto ad un altro ma deve seguire il ragionamento più valido ed obiettivo sia per i profili sanitari sia per i criteri logico-giuridici affinché la motivazione appaia convincente e fondata (Corte dei Conti, sez Puglia, sentenza 2 marzo 1998, n. 111).