Messaggi con insulti dopo una convivenza: cosa fare?

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Autore: Angelo Greco

10 luglio 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Come agire nei confronti di un ex che perseguita e offende la precedente partner?

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Una nostra lettrice è preoccupata perché, al termine di una relazione, l’ex le sta inviando una serie di sms con offese particolarmente pesanti. Questa situazione la sta destabilizzando emotivamente, sicché vorrebbe comprendere come comportarsi e come agire legalmente. Vediamo dunque cosa fare in caso di messaggi con insulti dopo una convivenza.

L’invio ripetuto di comunicazioni non gradite tramite il telefono integra, di per sé, il reato di molestie punito dall’articolo 660 del Codice penale con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro. A tal fine, è sufficiente sporgere querela entro tre mesi dall’ultima delle condotte illecite. Di certo, il trattamento sanzionatorio non è tra i più severi.

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La querela può essere presentata presso la Polizia, i Carabinieri o la Procura della Repubblica.

La Cassazione ha più volte ribadito che anche l’inoltro di pochi sms può far scattare l’illecito penale in questione.

Quando però i messaggi hanno l’effetto di generare un forte stato di ansia nella vittima o di timore per la propria incolumità fisica (o per quella di un proprio caro), o sono tali da indurla a modificare le proprie abitudini quotidiane pur di evitare le persecuzioni, scatta il più grave reato di stalking punito dall’art. 612-bis del Codice penale con la reclusione da 1 anno fino a 6 anni e mezzo. Si tratta di certo di una condanna molto più incisiva – e socialmente invisa – rispetto a quella per molestie.

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Quanto alla prova delle conseguenze generate dal comportamento illecito, ossia la destabilizzazione psicologica della vittima, queste possono essere offerte con dichiarazioni di quest’ultima. Del resto, nel processo penale, la parte lesa è testimone di sé stessa e quindi quanto dichiarato al giudice può costituire valida prova, sufficiente a decretare la condanna.

La vittima di stalking può agire in due modi per difendersi.

Può sporgere querela entro 6 mesi dall’ultimo atto illecito, da depositare presso la polizia, i carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica.

In alternativa, può prima rivolgersi al Questore affinché ammonisca verbalmente il responsabile, intimandogli di interrompere le condotte moleste. Tale procedura ha carattere amministrativo, è gratuita e volontaria (non è cioè necessaria o strumentale alla successiva azione penale). Inoltre, non determina sanzioni né lascia segni sulla fedina del reo ma serve proprio per evitare il processo penale e gli strascichi che da esso potrebbero determinare (anche in termini di costi legali).

L’ammonimento del Questore consente di intervenire in modo rapido per evitare l’aggravarsi della situazione.

Se tale intimazione non dovesse essere rispettata, scatterà d’ufficio il procedimento penale per stalking, con un’aggravante sulle sanzioni.

Circa il contenuto offensivo della corrispondenza, questo non integra di per sé un reato in quanto l’ingiuria è stata depenalizzata. Diverso sarebbe il caso se l’ex diffondesse maldicenze nei confronti della precedente partner per metterla in cattiva luce: in tale ipotesi è possibile presentare una querela anche per diffamazione.

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