Autorizzati i Tutor invisibili

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Multe per eccesso di velocità: il conducente non sarà più in grado di verificare se l’apparecchio segnalato misura la velocità media.

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Potrebbero essere denominati “tutor invisibili” i nuovi dispositivi di controllo elettronico della velocità che d’ora in poi vedremo ai margini delle strade. La nuova definizione deriva da una recente e sorprendente decisione della Cassazione, secondo la quale non è più obbligatorio specificare agli automobilisti, tramite cartellonistica stradale, se le telecamere rilevano la velocità media o quella istantanea. Cambia così una interpretazione consolidata che, fino a oggi, era stata ritenuta pacifica.

Nessuna norma, specifica la Corte nell’ordinanza n. 19377/2024 del 15 luglio 2024, impone alla segnaletica di indicare se lo strumento installato dalla polizia è un tutor o un autovelox. È sufficiente che sia indicata, con un congruo anticipo rispetto al luogo di rilevazione, la possibilità di “

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controllo elettronico della velocità” e null’altro. Un unico cartello quindi per qualsiasi tipo di apparecchio.

Le nuove indicazioni fornite dalla giurisprudenza potrebbero mettere in serie difficoltà gli automobilisti. Difatti non capita di rado che, dopo aver oltrepassato la telecamera, ci si distragga e, dimenticando gli avvisi visti poco prima, si superino i limiti di velocità. Ma cosa accadrebbe se, dopo qualche chilometro, il conducente si trovasse di fronte a un cartello bianco con l’icona del cappello della polizia nero, segnale quest’ultimo che indica la fine del tratto in cui viene misurata la velocità media? Sempre ammesso che ci si accorga della sua presenza (essendo molto più piccolo rispetto al precedente avviso di “controllo elettronico della velocità”), si frenerebbe all’improvviso. La drastica riduzione della velocità o l’arresto completo dell’auto contribuirebbero a ridurre la media di percorrenza del tratto stradale evitando la multa. Con conseguente rischio di tamponamenti.

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Insomma, non specificare che il controllo avviene sulla velocità media e non su quella istantanea lascerà il conducente in uno stato di completa incertezza, costretto a rispettare limiti di velocità a volte obsoleti e insensati, anche sulle strade a scorrimento rapido.

Chi troverà un cartello con su scritto “Attenzione: controllo elettronico della velocità” non saprà dunque se, superata la postazione di controllo, potrà distrarre gli occhi dal tachimetro oppure se dovrà continuare – e chissà per quanto tempo – a evitare lo sconfinamento, anche di un solo chilometro, dai limiti della segnaletica stradale.

Del resto, aggiunge la Cassazione, l’articolo 142 codice della strada prevede l’utilizzabilità delle medesime apparecchiature di controllo della velocità istantanea “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati” a patto che siano “segnalate e ben visibili”. Dunque le stesse telecamere possono essere utilizzate sia per l’autovelox che per il tutor, indistintamente. Così come unico deve quindi essere anche il cartello di avviso ai conducenti.

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