Ricorso al Prefetto contro multa: che fare se viene rigettato?
Opposizione all’ordinanza di ingiunzione del Prefetto: come fare ricorso al Giudice di Pace. I termini per la risposta.
La legge consente di fare opposizione, contro i verbali per violazione del Codice della strada, al Giudice di Pace (entro 30 giorni) o, in alternativa, al Prefetto (entro 60 giorni). Se il primo rigetta l’impugnazione si può presentare appello in Tribunale (entro 30 giorni). Vediamo invece che fare se viene rigettato il ricorso al Prefetto contro la multa.
Partiamo da principio. Il ricorso al Prefetto è gratuito, informale e non richiede né la partecipazione a udienze né l’assistenza di un avvocato. Tuttavia, esso presenta un grosso rischio: la decisione è rimessa non già a un soggetto terzo e imparziale (quale è il giudice) ma a un organo della Pubblica Amministrazione. Come tale, questi non ha il potere o l’attitudine a interpretare la legge, bensì si limita ad applicarla pedissequamente per come la stessa amministrazione ritiene corretto. Stando così le cose, le chance di vittoria del ricorso sono limitate alle sole ipotesi in cui
Dall’altro lato, però, detto ricorso offre un indubbio vantaggio: la regola del silenzio-assenso. In buona sostanza, se la risposta del Prefetto non arriva entro termini ben precisi, l’opposizione al verbale si considera accolta.
Il termine entro cui il Prefetto deve rispondere è di:
- 180 giorni se hai presentato ricorso al Prefetto spedendolo all’organo accertatore da cui hai ricevuto la multa. Questi infatti ha il compito di rispondere alle tue eccezioni e inviare successivamente tutto il fascicolo (compreso il tuo atto) alla Prefettura;
- 210 giorni se invece hai inviato il ricorso direttamente alla Prefettura (quest’ultima deve avere il tempo di chiedere chiarimenti all’organo accertatore, il quale dovrà spedirglieli in un secondo momento).
Dunque, se l’ordinanza con l’eventuale rigetto del ricorso arriva dopo tali termini, oppure se non viene emessa affatto, la multa si considera annullata in automatico (senza necessità di dover svolgere ulteriori attività).
Attenzione però a non commettere l’errore che in molti compiono. Per verificare il rispetto dei termini da parte della Prefettura, non bisogna considerare la data in cui si riceve l’ordinanza prefettizia ma quella in cui la stessa viene spedita, ossia consegnata all’ufficio postale (vi si risale tramite il codice a barre presente sulla busta della raccomandata).
Immaginiamo dunque di ricevere l’ordinanza ingiunzione della Prefettura con il rigetto del ricorso. La stessa può condannare l’automobilista al pagamento della multa in misura integrale, pari cioè al minimo edittale moltiplicato per due (che, di fatto, è il doppio di quanto inizialmente indicato nell’originario verbale).
Per inciso: questo rischio non c’è nel caso di impugnazione al Giudice di Pace che invece può solo confermare la sanzione irrogata dalla polizia.
A questo punto, bisogna fare una distinzione:
- se la Prefettura non risponde al ricorso non si deve fare nulla: la multa si considera annullata e non è necessario pagarla (chi però lo fa non può più chiedere la restituzione dei soldi);
- se la Prefettura risponde tardivamente al ricorso (ossia se l’ordinanza ingiunzione è stata spedita oltre i 180 o 210 giorni rispettivamente dall’invio del ricorso alla polizia o alla Prefettura) si può fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni. In questo caso, ci si può semplicemente limitare a far rilevare il vizio procedurale e quindi a chiedere l’annullamento dell’ordinanza stessa. Difatti, il ritardo nella risposta fa sì che il ricorso al Prefetto si consideri accolto;
- se la Prefettura risponde nei termini, ma l’automobilista non aderisce alle conclusioni del Prefetto è sempre possibile fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni sollevando i medesimi vizi che erano stati dedotti dinanzi alla Prefettura. In tale ipotesi il Giudice non sarà vincolato alla decisione del Prefetto e potrà rivalutare la questione in autonomia;
- se la Prefettura accoglie il ricorso non c’è bisogno di pagare e di compiere altre attività. La multa dunque non andrà saldata.