Si può portare cibo negli stabilimenti balneari?

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Il titolare del lido preclude l’ingresso al bagnante con borsa frigo: può farlo?

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Dopo mesi di lavoro indefesso, tutti noi cerchiamo di goderci un periodo di riposo: la mèta preferita dagli italiani è fuor di dubbio il mare, dacché esso è fonte di rinfresco (il che è indispensabile con un’afa del genere) e, contestualmente, offre preziose opportunità di socializzazione.

Malgrado l’apparente «crisi», i lidi son pienissimi anche quest’anno; ma i rispettivi titolari possono impedire ai bagnanti di portarsi le vivande da casa? Si può portare cibo negli stabilimento balneari? Il presente contributo mira a sciogliere questo dilemma.

A chi appartiene la spiaggia?

Nel linguaggio corrente tendiamo spesso ad identificare come «proprietario della spiaggia» il soggetto che gestisce uno stabilimento balneare ed i servizi che esso a vario titolo offre (bar, ristorante, area giochi, e quant’altro); tuttavia, un’espressione siffatta è del tutto impropria, oltreché atecnica sotto il profilo giuridico: non si trascuri, benvero, che l’articolo 822 del Codice Civile annovera tanto la

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spiaggia quanto il lido del mare tra i beni demaniali, i quali ultimi, facendo fede alla statuizione contenuta nell’articolo successivo (833 c.c.), non possono essere in alcun modo alienati. Esemplificando, Luca non può comprare dallo Stato una porzione di litorale per fare ciò che crede [1]!

Inoltre, per quanto concerne la spiaggia ed il litorale, il comma primo dell’art. 822 c.c. stabilisce espressamente la loro appartenenza allo Stato: in altre parole, essi rientrano fra i beni demaniali necessari, considerata la loro attitudine a soddisfare interessi pubblici.

Lo chiamiamo «padrone del lido», ma chi è realmente?

Supponiamo che il referente del Bagno Papageno sia Luca: è lui, infatti, che prende le prenotazioni, intrattiene i rapporti con la clientela e firma le ricevute di pagamento, con tanto di timbro recante la denominazione del lido, unitamente ai dati societari e personali (come il Codice Fiscale e la Partita I.V.A.).

Ma, come anticipato nel paragrafo che precede, identificare Luca nel «proprietario» della porzione di spiaggia in cui sorge il suo stabilimento è un errore meritevole di doppia linea blu: egli è, in realtà, quel soggetto cui lo Stato, all’esito di una procedura ad

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evidenza pubblica, ha trasferito una serie di poteri su una parte della spiaggia e del lido marittimo, ossia un concessionario [2].

Una famiglia porta delle borse frigo allo stabilimento: il proprietario può negare l’ingresso?

Ipotizziamo che da un’autovettura scenda una famigliola ben distinta, con l’obiettivo di trascorrere una giornata in spiaggia: la scelta ricade sullo stabilimento di Luca, che sorge in una porzione di lido sita nel territorio comunale di Volpazia.

La madre reca con sé una borsa portavivande, contenente alimenti senza glutine per la figliuola, che è affetta da celiachia, ma Luca, una volta accortosene, le rende noto che, nel perimetro dello stabilimento, è possibile consumare in via esclusiva prodotti acquistati al bar dello stesso, che, però, non ha la disponibilità di cibario adatto alla fanciulla (se un celiaco ingerisce glutine…muore!).

Comprensibilmente sdegnata per il trattamento riservatole, la donna si rivolge alle Forze dell’Ordine, le quali intervengono tempestivamente ed irrogano a Luca una

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sanzione amministrativa: difatti, il comb. disp. delle Leggi nn. 209/2006 e 217/2011 stabilisce che l’accesso alla battigia ed al mare è libero (in virtù della demanialità che connota i beni «spiaggia» e «lido»), pertanto il concessionario che gestisce uno stabilimento può, sì, pretendere che si paghi una sdraio od un lettino, ma non può assolutamente impedire il passaggio attraverso l’area di sua attività alle persone che intendono raggiungere il bagnasciuga.

Non va trascurato, infine, che l’art. 187 del Regolamento Attuativo del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS) vieta a tutti gli esercenti di rifiutare, senza un motivo legittimo, una prestazione a chiunque la richieda o la paghi, salvele ipotesi di cui agli artt. 689 e 691 del Codice Penale [4].

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