Quando si possono dare le dimissioni da un contratto a tempo determinato?

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Contratto a tempo determinato con 60 giorni lavorativi di periodo di prova. Posso dare dimissioni “senza giustificazione” entro il sessantesimo giorno ma con validità successiva? Ad esempio, con validità a far data dal settantesimo giorno o dall’ottantesimo giorno?

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In questa guida risponderemo a una domanda abbastanza frequente: è possibile dare le dimissioni da un contratto a tempo determinato? Se sì, in quali casi?

Il contratto a tempo determinato si caratterizza per avere un termine finale allo scadere del quale il rapporto di lavoro si scioglie automaticamente. Ci si domanda dunque: in quali casi è possibile dare le dimissioni prima della scadenza del termine contrattualmente stabilito?

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Il contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato, detto anche contratto a termine, è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante l’apposizione di un termine finale allo spirare del quale il rapporto di lavoro cessa automaticamente.

Per il contratto a tempo determinato la legge non prevede alcuna ipotesi di recesso anticipato; dunque, fino allo scadere del termine il lavoratore non potrà rassegnare le proprie dimissioni né il datore di lavoro potrà procedere con un licenziamento.

La parte che recede dal contratto prima della scadenza del termine dovrà indennizzare l’altra parte dal danno subito (ciò avviene di regola, attraverso il pagamento di una indennità dal valore pari alla retribuzione contrattualmente dovuta per il periodo residuo del contratto).

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Come già detto, al termine del contratto il rapporto di lavoro cesserà automaticamente, senza che sia necessario fornire alcun preavviso o comunicazione.

Tuttavia, resta ferma la possibilità per le parti di prorogare il contratto a termine, oppure di stipularne un altro (chiamato rinnovo), oppure di procedere alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo determinato (il tutto, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina di riferimento costituita dalla legge e dalle disposizioni del contratto collettivo).

Il periodo di prova nel contratto a tempo determinato

L’articolo 2096 del codice civile prevede che nei contratti di lavoro subordinato (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) possa essere previsto dalle parti un periodo di prova, ossia un periodo in cui le parti hanno il diritto di valutare la convenienza di proseguire o meno il rapporto di lavoro.

Durante tale periodo, la cui durata massima è stabilita dal contratto collettivo, le parti sono libere di

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sciogliere il rapporto di lavoro senza giustificazione e senza preavviso (e senza alcun vincolo di forma).

Il citato articolo 2096 del codice civile prevede che una volta scaduto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva, ossia una volta che il rapporto di lavoro prosegue, anche solo di fatto, oltre il termine del periodo di prova, non è più possibile recedere liberamente dal contratto di lavoro.

Stando a quanto sopra, dunque, l’ipotesi in cui il lavoratore o il datore di lavoro effettuino il recesso dal contratto durante il periodo di prova ma con efficacia differita ad un momento successivo al termine del periodo di prova viene considerata irrilevante: se di fatto il rapporto di lavoro prosegue, si ritiene che l’assunzione sia definitiva.

Per quanto non molto frequente, è possibile prevedere, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal contratto collettivo, un periodo di prova anche nel contratto a tempo determinato: a tal proposito la legge si limita a prevedere che nel caso di rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

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Le ipotesi di recesso dal contratto a tempo determinato prima della scadenza del termine

Come già anticipato, nel contratto a tempo determinato non sono contemplate ipotesi di recesso prima della scadenza del termine.

Fa eccezione la possibilità di recedere durante il periodo di prova – ove esso sia espressamente previsto nel contratto a tempo determinato – e purché la prestazione lavorativa cessi effettivamente entro e non oltre il termine del periodo di prova.

Una ulteriore ipotesi di recesso anticipato nel contratto a tempo determinato è quella del recesso (dimissioni se provengono dal lavoratore, licenziamento se proviene dal datore di lavoro) per giusta causa, cioè, a mente dell’articolo 2119 del codice civile, quella causa che non consente, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Si tratta di casi particolarmente gravi (ad esempio: mobbing, molestie sul lavoro, omesso pagamento di almeno due stipendi) che consentono sia al lavoratore che al datore di lavoro di recedere anticipatamente dal contratto a termine e di ottenere un risarcimento del danno.

Il recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato è una materia molto complessa, ragion per cui è importante avvalersi di un avvocato specializzato in materia.

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