Pensione anticipata contributiva: cos’è e come funziona
Quanti anni di contributi per andare in pensione contributiva: cosa cambia con le nuove regole.
La pensione anticipata contributiva, costituisce una via di uscita dal lavoro che permette di anticipare la pensione quando si è in presenza di determinati requisiti e condizioni (per come aggiornati dalla legge n. 213/2023, ossia la legge di Bilancio 2024). Fino a qualche anno fa era uno strumento poco conosciuto che, però, sta prendendo piede in questi ultimi anni.
Indice
Chi ha diritto alla pensione anticipata contributiva?
Ha diritto alla pensione anticipata contributiva il lavoratore dipendente che possiede tutti i seguenti requisiti (il cosiddetto “contributivo puro”):
- deve aver iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi;
- deve avere 20 anni di contributi ed almeno 64 anni di età.
Chi ha maturato contributi prima del 1996 può aggirare l’ostacolo nell’ipotesi in cui sia in possesso di contributi versati nella Gestione separata ed accede alla prestazione in esame attraverso il Computo (ne parleremo più avanti nel corso del presente articolo).
In questo modo è possibile uscire dal lavoro con 3 anni di anticipo rispetto ai canonici 67 anni previsti dalla legge per l’accesso alla pensione di vecchiaia ed inoltre con la metà degli anni di contributi rispetto alla pensione anticipata ordinaria, quella che richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Condizioni per accedere alla pensione anticipata contributiva
L’articolo 1, comma 24, della legge di bilancio n. 213/23 ha previsto alcune novità per i lavoratori rientranti, totalmente, nel sistema contributivo che vogliono accedere alla pensione anticipata contributiva.
Soglia minima di trattamento
La soglia minima del trattamento pensionistico deve essere almeno 3 volte l’importo dell’assegno sociale (pari a 534,41 euro per l’anno 2024 e quindi a 1.603,23€ mensili). Tale requisito, viene ridotto a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.
Di conseguenza il lavoratore che ha raggiunto 64 anni di età e 20 di contributivi deve avere una soglia pensionistica minima di 1.603,20 euro.
In pratica, il montante necessario per accedere all’opzione anticipata contributiva è molto elevato: almeno 402.044,56 euro. Per arrivare a questa soglia occorrono versamenti annuali (contributi IVS) pari in media a 18.000 euro. Bisognerebbe avere uno stipendio di oltre 54mila euro annui (oppure un reddito medio di 72.000 euro percepito da un professionista iscritto alla gestione Separata).
Soglia massima di trattamento
Inoltre è previsto un tetto per il periodo di anticipo fino al compimento dell’età stabilita per la pensione di vecchiaia, a oggi 67 anni, che non potrà superare al lordo mensile le 5 volte il trattamento minimo di pensione Inps.
Finestra di attesa
La legge prevede poi una
Tetto massimo pensione anticipata contributiva
la pensione anticipata contributiva è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente(corrispondenti a 2.993,05€ per il 2024), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia.
Come funziona il computo attraverso la Gestione separata
Come abbiamo visto sopra, l’accesso alla pensione anticipata contributiva può avvenire anche attraverso lo strumento del computo della contribuzione nella Gestione separata. Tale diritto è riconosciuto agli iscritti alla Gestione separata che hanno anche altra contribuzione versata nelle altre gestioni pensionistiche.
Possono accedere a tale facoltà coloro che, contemporaneamente:
- sono iscritti alla gestione separata; devono intendersi tali i soggetti che hanno accreditato almeno un contributo mensile. In tale gestione assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della stessa gestione, bensì l’eventuale esistenza di una copertura contributiva;
- possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. Si può esercitare la facoltà di computo sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente all’1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data.
È escluso il computo, quando i periodi si collochino solo ed esclusivamente, successivamente al 1996; infatti, in tali situazioni non sussistono le condizioni per l’opzione al contributivo.
Per l’esercizio della facoltà di computo è necessario che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:
- un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995. Si fa riferimento all’anzianità complessivamente maturata entro tale data computando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal soggetto, al momento dell’esercizio della facoltà descritta, nelle gestioni indicate dall’articolo 3 del Dm 282/96 purché non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico;
- un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo l’1.1.1996. Si avrà riguardo a tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), posseduta dal soggetto nelle gestioni indicate dall’articolo 3 del Dm 282/1996, non sovrapposta temporalmente e non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.