Quando si deve chiedere il ricalcolo della pensione?

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Autore: Noemi Secci

04 maggio 2025

Laureata in Giurisprudenza, Consulente del Lavoro, Docente in materie economico-giuridiche e formatrice qualificata. Oltre all'ambito giuslavoristico,è specializzata in campo previdenziale. Collabora con diverse testate online in materia di previdenza e di diritto del lavoro.

Riconteggio della pensione: ricostituzione, revoca, supplemento, abbattimento del tetto e pensione supplementare.

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La rideterminaizone della pensione è un’operazione che può diventare necessaria in diverse circostanze, sia per garantire che l’importo erogato sia corretto, sia per ottenere eventuali adeguamenti o rettifiche che possano aumentare il trattamento pensionistico.

Ma quando si deve chiedere il ricalcolo della pensione?

Innanzitutto, dopo aver ricevuto il primo cedolino del trattamento pensionistico, è sempre buona prassi verificare che l’importo sia stato calcolato correttamente. Se si riscontrano discrepanze nei contributi accreditati o errori nel calcolo dell’anzianità contributiva, è consigliabile ricorrere contro il provvedimento di liquidazione, oppure chiedere la ricostituzione della pensione. Può anche accadere che dopo la liquidazione della pensione emergano elementi o documenti che non erano stati presi in considerazione inizialmente.

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Anche l’accredito tardivo di contributi figurativi, come quelli per il servizio militare, o di ulteriori somme derivanti, ad esempio, da un adeguamento contrattuale retroattivo (come avviene spesso per i dipendenti pubblici), può determinare il diritto al ricalcolo della pensione.

Se, poi, dopo il pensionamento si continuano a versare contributi lavorativi, è possibile richiedere un supplemento di pensione o la pensione supplementare per includere questi nuovi versamenti, con l’obiettivo di ottenere un aumento del trattamento pensionistico, o un assegno aggiuntivo.

Accredito di nuovi contributi

Se un pensionato, dopo la liquidazione del trattamento, può far valere altri contributi, oltre a quelli già inclusi nel calcolo della pensione, ha diritto al

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ricalcolo dell’assegno.

L’accredito della nuova contribuzione può avvenire in due differenti modalità, a seconda della data di versamento:

Supplemento di pensione

I contributi versati dopo che il lavoratore si è pensionato possono essere utilizzati per liquidare un supplemento dell’assegno spettante: si tratta in pratica di un’aggiunta alla pensione, proporzionata all’ammontare della contribuzione ulteriore.

Questo, ad esempio, può capitare quando il pensionato continui l’attività lavorativa precedente, o ne inizi una nuova, per la quale sia obbligato a

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versare i contributi nella stessa gestione previdenziale o forma assicurativa (ad esempio, può chiedere il supplemento il dipendente che al pensionamento ha cessato l’attività subordinata ed in seguito ha aperto un’attività autonoma e si è iscritto alla gestione Inps artigiani o commercianti).

Il supplemento può essere richiesto dopo 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o di un precedente supplemento. Qualora, però, l’interessato abbia già compiuto l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni sino al 31 dicembre 2028), potrà richiedere il supplemento dopo 2 anni, ma per una sola volta.

Decorrenza del supplemento di pensione

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla

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data della domanda. Qualora siano versati dei contributi aggiuntivi ed il pensionato muoia prima di poter ottenere il supplemento, questo spetterà ai familiari superstiti sulla pensione di reversibilità.

Calcolo del supplemento di pensione

Il supplemento di pensione è calcolato con gli stessi criteri previsti per le pensioni, prendendo in considerazione retribuzione e contributi accreditati tra la data di decorrenza del trattamento, o del precedente supplemento, e quella del supplemento da liquidare.

Pertanto, non si ricalcola daccapo la pensione, in quanto la parte aggiuntiva viene quantificata autonomamente, anche se poi il tutto confluisce in un unico assegno.

Il supplemento non ha limiti d’importo e si somma al trattamento già liquidato in base all’

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anzianità contributiva massima (in generale, non si possono superare 2080 settimane alla data del 31 dicembre 2011).

Se la pensione preesistente è integrata al minimo, bisogna verificare la somma della prestazione non integrata e del supplemento:

Pensione supplementare

Il supplemento di pensione non deve essere confuso con la pensione supplementare: questa è una prestazione che si ottiene quando il lavoratore possiede contribuzione versata in

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più casse di previdenza che non ha riunito.

In pratica, se il lavoratore:

In questi casi, la gestione di previdenza rimasta fuori può erogare una prestazione, detta appunto pensione supplementare, che si aggiunge alla pensione principale in pagamento.

Attenzione, però: non tutte le casse previdenziali riconoscono la pensione supplementare:

Ricostituzione della pensione

Quando il lavoratore acquisisce tardivamente dei

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contributi pregressi, ad esempio a causa di un errore nelle comunicazioni dell’azienda o dell’amministrazione, o quando gli sono riconosciuti, successivamente alla data di liquidazione della pensione, dei contributi figurativi o da riscatto, la pensione può essere integrata tramite la procedura di ricostituzione, o riliquidazione.

La ricostituzione della pensione può essere attivata su domanda dell’interessato, o su iniziativa dell’Inps (o del diverso Ente previdenziale), quando i contributi sono accreditati d’ufficio sul conto dell’assicurato.
La domanda di ricostituzione non ha un termine di decadenza, ma i ratei si prescrivono in 10 anni.

Attenzione: la ricostituzione può dar luogo anche a una riliquidazione in negativo: è il caso dell

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’annullamento di contribuzione, o del riconoscimento di indebiti.

Ricalcolo della pensione

La ricostituzione non comporta una semplice aggiunta al trattamento, come il supplemento di pensione, ma questo viene interamente ricalcolato, tenendo conto della nuova situazione contributiva.

In base alla riliquidazione, la decorrenza della pensione può essere spostata:

In altri casi la ricostituzione può avere effetti con decorrenza successiva a quella del pensionamento, come avviene per i riscatti attivati dopo la liquidazione della pensione. Se la riliquidazione comporta un

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aumento, al beneficiario spetteranno gli arretrati dalla data dell’efficacia della ricostituzione a quella del pagamento del nuovo importo.

Se, invece, dalla riliquidazione deriva un debito, la prestazione ricalcolata è messa in pagamento per il suo esatto ammontare, mentre ciò che l’Inps ha pagato in più viene recuperato a rate, o in un’unica soluzione, a seconda dell’importo dovuto.

Sulle somme da recuperare non spettano gli interessi, a meno che l’indebito sia stato determinato dal dolo del pensionato.

Revoca della pensione

Il ricalcolo della pensione può anche dar luogo a dei provvedimenti negativi per il pensionato.

Infatti, nei casi in cui, dopo la pensione, sia accertato che i versamenti di contributi risultino insufficienti per la liquidazione di qualsiasi trattamento pensionistico a favore dell’interessato, l’Inps provvede alla

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revoca della pensione: come vengono restituiti i ratei pensionistici non dovuti?

In questi casi, dato che effettuare una trattenuta sulla pensione risulterebbe impossibile, considerato l’annullamento dell’assegno, l’Ente previdenziale dovrà attivare le comuni procedure per recuperare il credito.

Il credito dell’Inps si prescrive in 10 anni, ma la prescrizione non è rilevabile d’ufficio, pertanto dovrà essere l’interessato ad eccepirla.

Abbattimento del tetto massimo della pensione

La pensione quota 103, per chi ha maturato i requisiti nel 2023, prevede un limite massimo pari a 5 volte l’importo della pensione minima fino al raggiungimento dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia. Per chi ha maturato i requisiti nel 2024, tale tetto è fissato a 4 volte la pensione minima (oltre a essere previsto il calcolo interamente contributivo dell’assegno). Il tetto è pari a 5 volte per coloro che scelgono di andare in pensione anticipata contributiva a 64 anni (più 3 mesi di finestra) a partire dal 2024.

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Al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, questo limite cessa di essere applicato. La pensione viene dunque liquidata senza il vincolo del tetto, permettendo al pensionato di ricevere l’importo pieno della pensione maturata, senza alcuna limitazione relativa al precedente massimale. Questo significa che l’assegno pensionistico viene adeguato in base all’importo effettivamente spettante, secondo i contributi versati, senza la restrizione del limite massimo stabilito durante il periodo anteriore al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente pari a 67 anni).

Ricalcolo contributivo dopo la pensione

Chi è già andato in pensione non può chiedere il

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ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo per raggiungere un trattamento di importo superiore a quello riconosciuto, se scopre solo successivamente che l’opzione al contributivo sarebbe stata più favorevole. La Legge che disciplina l’opzione al sistema contributivo [1], difatti, chiarisce che la richiesta può essere presentata dai “lavoratori iscritti” e non dai già pensionati.

A chiarirlo è stata la Cassazione [2]: in pratica, una volta che i contributi hanno dato luogo a pensione, non è più possibile rideterminare il trattamento con un diverso sistema di calcolo.

I chiarimenti della Suprema Corte lasciano, quantomeno, perplessi, posto che, al contrario, chi opta per il sistema contributivo ha il diritto di ricevere dall’Inps, preventivamente, il doppio calcolo della pensione per confrontare gli importi. Il fatto che il diritto non sia previsto nel caso inverso costituisce, a parere della scrivente, un diverso trattamento a parità di condizioni.

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Ad ogni modo, può ancora “salvarsi” chi ha inviato domanda di pensione, se non ancora intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte dell’Inps e se non risulta trascorsa la data di decorrenza: in questi casi, si può comunicare all’Inps la rinuncia alla domanda di pensione [3].

Peraltro, una possibilità di chiedere l’opzione al contributivo dopo la pensione esiste: è il caso in cui l’interessato abbia diritto a una seconda pensione, supplementare o autonoma. In tale situazione, l’opzione al contributivo può essere richiesta, se verificati i requisiti per il beneficio in relazione al nuovo trattamento: per la verifica dei requisiti, non è comunque possibile considerare quei periodi di anzianità contributiva che hanno già dato luogo a pensione

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[4].

Prestazioni integrative del reddito

Non si tratta di un vero e proprio ricalcolo della pensione, ma di un aumento, nell’ipotesi in cui il pensionato richieda, dopo la liquidazione della pensione, una prestazione integrativa del reddito, come l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale o l’incremento al milione.

Si tratta di importi aggiuntivi che spettano se il reddito del pensionato (e del coniuge) risulta al di sotto di specifiche soglie.

Il ricalcolo può verificarsi nell’ipotesi in cui le integrazioni siano state riconosciute ma si rivelino in seguito non spettanti, o nel caso contrario o, ancora, nell’ipotesi in cui siano state liquidate in misura minore rispetto a quella dovuta. Parleremo allora di ricostituzione della pensione per motivi reddituali.

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