Sputare è reato?

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Autore: Angelo Greco

09 settembre 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Chi sputa per terra o vicino a una persona o direttamente in faccia ad altri può essere denunciato?

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Un tempo, sputare per strada era una condotta piuttosto usuale. Chi scrive ricorda ancora certe stradine dei centri storici dove, la mattina, potevi vedere piccole chiazze verdi e scivolose, frutto dei rigurgiti delle prime ore del giorno, specie quelli degli incalliti fumatori. Ma cosa succederebbe se ciò avvenisse oggi? Ed ancor di più: sputare in faccia a una persona, o comunque al suo indirizzo in segno di disprezzo, può considerarsi reato? Spoiler: una sentenza della Cassazione ha sdoganato lo “sputo virtuale”, quello via social. Ma è chiaro che quello non sporca, salvo la reputazione. È allora arrivato il momento di chiarire se

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sputare è reato.

Sul punto sarà necessario analizzare una serie di reati che possono venire in rilievo in ipotesi di questo tipo: quello di deturpamento e imbrattamento della cosa altrui, quello di getto pericoloso di cose e quello di diffamazione. Ma sarà anche l’occasione per ricordare qual è la differenza tra ingiuria e diffamazione, specie quella via internet. Procediamo dunque con ordine.

Sputare in faccia a qualcuno è reato?

Ipotizziamo il caso di un soggetto che sputi in faccia a qualcuno al fine di umiliarlo, provocarlo o semplicemente offenderlo. Un tempo, secondo la Cassazione, tale condotta integrava il reato di

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ingiuria. Ma, come noto, tale illecito è stato depenalizzato nel 2015. Oggi l’offesa rivolta direttamente alla vittima – con parole, gesti o comportamenti –, anche se dinanzi a più persone, è un illecito civile che consente tutt’al più di chiedere il risarcimento del danno. All’esito del processo, il tribunale dovrà condannare il responsabile al pagamento di una multa da versare alle casse dello Stato da 100 a 8.000 euro.

Potrebbe però configurarsi un diverso reato: quello di getto pericoloso di cose. Si potrà sostenere che la saliva non è pericolosa. Certo, ma – come dice la norma contenuta all’articolo 674 del codice penale – il reato in questione ricorre tutte le volte in cui si gettano o versano, in un luogo di pubblico transito o privato ma di comune o di altrui uso,

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cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone. E di certo muco e saliva sporcano e infastidiscono non poco!

Ahimè, il reato di getto pericoloso è minore: facile sarà quindi per il reo, a fronte di una potenziale pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a euro 206, ottenere invece il perdono giudiziale per via della “particolare tenuità del fatto” (art. 131-bis cod. pen.). Restano però – oltre alla fedina penale macchiata – gli effetti civili della sentenza ossia l’obbligo di risarcire il danno: e non solo quello della tintoria ma anche quello non patrimoniale all’onore e alla reputazione lesi, specie se si era in pubblico.

Dire di voler sputare in faccia a una persona è reato?

Veniamo ora alle semplici “intenzioni” a cui, nella morale comune, non si può fare un processo, ma per il diritto sì. Immaginiamo il caso (peraltro effettivamente avvenuto) di un uomo che, con un post pubblicato su Facebook, dichiari di «

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voler sputare in faccia» a una persona nei cui confronti ha evidentemente sentimenti di avversione. Si può ritenere una condotta del genere rientrante nel reato di diffamazione?

La differenza rispetto all’ingiuria – che, come visto sopra, non è reato – è data dal fatto che, nella diffamazione, la vittima non è fisicamente (o telematicamente) presente al momento della commissione dell’illecito. Inoltre, sono presenti due o più persone che possono sentire o leggere l’insulto.

Ebbene, secondo la Cassazione (sent. n. n. 33994/2024 pubblicata il 6 settembre 2024), lo sputo virtuale via social non può considerarsi reato, anche se questo ha il dichiarato intento di denigrare l’altrui reputazione. Da una parte c’è l’esimente del

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diritto di critica se il fatto denunciato è vero. Dall’altra, sostiene la Corte, bisogna considerare che il successo dei social network ha ridotto la sensibilità collettiva, mentre «deve ritenersi acquisita una maggiore tolleranza verso un lessico grossolano».

Nel caso di specie è stato assolto dall’accusa di diffamazione aggravata un pendolare che si era sfogato su una pagina Facebook contro l’amministratore dell’azienda di trasporti per via dei ritardi nei rimborsi di alcuni abbonamenti non fruiti durante la pandemia. L’imputato aveva pubblicato un post in cui dichiarava che «ho voglia di sputare in faccia» al manager, «che forse lo sa e porta gli occhiali per questo».

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Lo sfogo è certamente aggressivo, ma ha una connotazione ironica che ne smorza la portata offensiva. Del resto, sottolineano i giudici supremi, i social «hanno accelerato il processo di progressiva “secolarizzazione” della sensibilità collettiva». Lo sputo “virtuale” non costituisce una manifestazione di disprezzo al pari della condotta concreta, che offende il decoro del destinatario, mentre resta un’esternazione più vicina «a un motto di spirito, a una boutade, che all’ingiuria».

Sputare per terra è reato?

Ora veniamo al caso di chi invece, senza essere animato da alcun intento offensivo negli altrui confronti, deve liberarsi dei muchi che gli invadono l’esofago. Chi sputa per terra commette reato? In teoria, un agente della municipale potrebbe segnalare l’episodio alla Procura della Repubblica per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, disciplinato dall’art. 639 del codice penale e per il quale è prevista una multa fino a 309 euro. Ma anche a non voler scomodare il diritto penale (escludendo quindi il reato), l’articolo 15 del Codice della strada punisce con una sanzione amministrativa da 26 a 102 euro chiunque insudicia o imbratta la strada e le sue pertinenze. Quindi, il famoso poliziotto potrebbe elevare una contravvenzione a chi sputa per strada, pur senza denunciarlo.

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