Regole per installazione motori esterni di climatizzatori

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Angelo Greco

09 settembre 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Quali sono le regole e le leggi da rispettare per l’installazione dei motori esterni di condizionatori e impianti caldo/freddo, quali i vincoli nei centri storici di ogni città.

Annuncio pubblicitario

L’installazione dei motori esterni di climatizzazione in edifici condominiali e nei centri storici è regolata da una serie di norme (nazionali e locali), che mirano a bilanciare le esigenze individuali con il rispetto dei diritti degli altri condomini e la tutela del decoro architettonico. Di seguito, analizziamo le principali regole e vincoli da rispettare.

Normativa generale sull’installazione dei motori esterni di climatizzazione

Ci sono tre ordini di regole da osservare se si decide di installare un climatizzatore o il relativo motore sulla parete esterna di una casa:

Annuncio pubblicitario

L’osservanza della normativa amministrativa non implica anche la sua regolarità sotto un profilo civilistico (e viceversa). Sicché, ad esempio, il fatto che un condizionatore sia conforme agli standard imposti dal Comune non esclude che il vicino ne chieda l’arretramento a causa del motore rumoroso, dei fumi e dei calori prodotti.

Analizziamo ora separatamente questi tre complessi di norme per conoscerli più nel dettaglio.

Regole condominiali sull’installazione del motore del climatizzatore

L’articolo 1102 del Codice civile consente ai condomini di utilizzare le parti comuni dell’edificio, come la sua facciata, purché

Annuncio pubblicitario
non ne alterino la destinazione e non impediscano agli altri condomini di farne pari uso. Questo principio si applica anche all’installazione di motori esterni di climatizzazione: installazione pertanto che deve avvenire senza pregiudicare il diritto degli altri condomini di usare la medesima area (il muro). In altri termini, non bisogna occupare così tanto spazio da impedire ai vicini di fare altrettanto o di sfruttare il muro maestro per altri scopi personali [1] (antenne, parabole, condizionatori, ecc.).

La giurisprudenza ha chiarito che qualsiasi intervento che incida negativamente sull’aspetto armonico dello stabile è considerato lesivo del decoro architettonico, indipendentemente dal pregio estetico dell’edificio stesso

Annuncio pubblicitario
[2].

Spesso, i regolamenti condominiali contengono disposizioni specifiche riguardanti l’installazione di impianti di climatizzazione. Ad esempio, possono vietare di posizionare motori esterni sulla facciata principale o richiedere l’approvazione dell’assemblea condominiale [3]. Tali limitazioni tuttavia sono valide solo in presenza di un regolamento approvato all’unanimità dall’assemblea oppure di natura contrattuale (ossia allegato dal costruttore ai singoli atti di compravendita degli appartamenti, in modo da ottenere il consenso di tutti i condomini, seppur in momenti tra loro diversi).

Distanze legali dei condizionatori

Dalle regole condominiali, veniamo ora alle norme che tutelano la proprietà privata, quella cioè del vicino di casa che potrebbe essere infastidito dal motore del condizionatore.

Annuncio pubblicitario

La prima questione da analizzare è quella della distanza minima tra l’impianto e le finestre degli altri condomini.

L’installazione dei motori esterni deve osservare le distanze legali previste dal codice civile e dalle normative locali. In particolare, l’articolo 873 cod. civ. stabilisce la distanza minima tra costruzioni (non solo in senso orizzontale ma anche – come avviene nei condomini – in senso verticale) è di 3 metri. Ebbene, tale distanza deve essere rispettata anche per i motori esterni di climatizzazione (Cass. Civ., Sez. 2, N. 7253 del 13-03-2023). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, si può derogare a detto limite nei condomini che non ne consentono il rispetto (si pensi ai palazzi dove gli appartamenti sono molto vicini gli uni agli altri e non è possibile osservare i 3 metri di distanza tra una finestra e l’altra).

Annuncio pubblicitario

C’è poi il problema del rumore il quale – recita l’art. 844 del cod. civ. – non deve superare la «normale tollerabilità». Una perizia fonometrica che stabilisca un rumore superiore a 3 decibel rispetto a quello proveniente dall’esterno potrà essere sufficiente per chiedere l’arretramento o lo smantellamento dell’impianto.

Allo stesso modo anche eventuali fumi e calori non possono risultare intollerabili, tanto da costringere i vicini a chiudere le finestre.

La violazione di tali vincoli può essere contestata dinanzi al giudice che imporrà l’eliminazione del motore.

Regolamenti comunali e vincoli nei centri storici

Non resta che guardare ora la normativa amministrativa che, di regola, tutela il decoro e il patrimonio urbanistico e, in particolare, quello storico-artistico.

Annuncio pubblicitario

I regolamenti comunali possono prevedere ulteriori restrizioni e requisiti per installare motori esterni nei centri storici. Ad esempio, possono vietare l’installazione di unità esterne visibili dalla strada o richiedere che siano collocate in posizioni meno impattanti dal punto di vista visivo (Cass. sent. n. 37609/2021, n. 8311/2019).

Nei centri storici, il posizionamento di motori esterni di climatizzazione è soggetto a vincoli più stringenti per tutelare il patrimonio storico-artistico. Le normative locali e i piani regolatori spesso prevedono restrizioni specifiche per preservare l’integrità estetica e architettonica degli edifici storici (Cass. sent. n. 12751/2023, n. 37609/2021, Cass. SU sent. n. 8311/2019).

A tal fine è necessario rivolgersi al proprio Comune, poiché le regole potrebbero cambiare in base a determinate normative del singolo ente locale.

In molti casi, è necessario ottenere autorizzazioni specifiche dalle autorità competenti, come la Soprintendenza ai Beni Culturali, prima di procedere con l’installazione. Questo è particolarmente vero per gli edifici vincolati o situati in aree di particolare pregio storico e architettonico (Cass. SU sent. n. 8311/2019).

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui