Penale su contratto d’affitto: tassazione e comunicazione

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Paolo Florio

27 settembre 2024

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

L’Agenzia delle Entrate si conforma all’orientamento della Cassazione secondo cui la penale sul contratto di locazione non deve essere tassata, ma resta da indicare.

Annuncio pubblicitario

Non capita di rado che, in un contratto di affitto, il locatore inserisca una clausola penale a carico del conduttore che non paghi regolarmente il canone o che non restituisca tempestivamente le chiavi dell’immobile alla scadenza della locazione. Si è a lungo discusso se tali clausole penali scontino un’imposta ulteriore rispetto a quella di registro – in quanto autonome pattuizioni – o se vengano assorbite da quest’ultime. In questo articolo vedremo il funzionamento della penale sul contratto di affitto, la tassazione e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Annuncio pubblicitario
.

Le penali nel contratto di locazione

Sono diverse le clausole accessorie dei contratti di locazione: da quelle che prevedono una maggiorazione degli interessi di mora a quelle che impongono il pagamento di un certo importo predeterminato, a titolo di risarcimento del danno, in caso di inadempimento da parte del conduttore. Queste ultime sono dette “clausole penali”.

Generalmente, infatti, in un contratto di affitto, al fine di tutelarsi da eventuali inadempimenti o da risoluzioni anticipate, sia il locatore che il locatario prevedono, volontariamente, l’inserimento di clausole penali (disciplinate dall’articolo 1382 del Codice civile) con cui si stabilisce, in via preventiva, la somma che dovrà essere corrisposta da una delle parti all’altra in caso di inadempimento, o di una caparra confirmatoria (disciplinata dall’articolo 1385 del Codice civile) che, invece, implica il versamento anticipato della somma in caso di inadempimento.

Annuncio pubblicitario

Ecco qualche esempio di clausola penale nell’affitto:

Tassazione delle clausole accessorie nel contratto di locazione

Il d.P.R. 131/86 individua soltanto la

Annuncio pubblicitario
tassazione applicabile alla caparra confirmatoria: questa è assoggettata all’imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,50% (si veda la nota all’articolo 10 della Tariffa, parte I allegata al d.P.R. 131/86). Tuttavia, non specifica nulla riguardo alla tassazione della clausola penale.

Il silenzio della norma ha da sempre indotto i contraenti a non assoggettare la clausola penale a un’autonoma e ulteriore imposta di registro e a versare soltanto quella per la registrazione del contratto di affitto.

La giurisprudenza ha tentato di colmare tale lacuna, stabilendo (ormai in modo costante) che la clausola penale apposta dal locatore in un contratto di locazione

Annuncio pubblicitario
con lo scopo di applicare sanzioni per eventuali inadempimenti del conduttore non è soggetta a un’ulteriore imposta di registro, oltre a quella già versata per la registrazione del contratto.

Altre clausole – diverse dalla penale – sono regolate dal d.P.R. 131/1986. Il deposito cauzionale non è sottoposto all’imposta di registro se la garanzia è prestata da una delle parti (come succede di solito quando è pagato dal conduttore). È tassato invece allo 0,5% se è versato da terzi.

Anche la clausola risolutiva espressa non è soggetta a imposta di registro; il decreto si limita a stabilire che la risoluzione derivante da una clausola o da condizione contrattuale è sottoposta all’imposta fissa.

Annuncio pubblicitario

Tassazione clausola penale: la posizione dell’Agenzia delle Entrate

Per lungo tempo, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno sostenuto che alla clausola penale dovesse applicarsi, per analogia, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva (disciplinati dall’articolo 27 del d.P.R. 131/86), con conseguente tassazione:

Questa posizione è stata aspramente criticata dalla Cassazione (sent. n. 30983 del 7 novembre 2023 e n. 3466 del 7 febbraio 2024), secondo cui la penale dell’affitto non va tassata.

Annuncio pubblicitario

Finalmente, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 185/2024 del 18 settembre, si è allineata a quanto affermato dalla Suprema Corte.

Secondo il Fisco, la tassazione sul contratto assorbe quella delle clausole accessorie, comprese le penali. Detto diversamente, in questi casi, applicando l’articolo 21 del d.P.R. 131/1986 va tassata solo la disposizione – tra il contratto e la clausola accessoria – che subisce la tassazione più gravosa (considerando la penale pattuita soggetta all’imposta fissa di 200 euro, come chiarito nella risoluzione 91/E/2004).

Penale sull’affitto in caso di cedolare secca

Quando il locatore opta per il regime della cedolare secca

Annuncio pubblicitario
, l’imposta di registro viene sostituita dalla tassa piatta, perciò il problema della tassazione delle clausole accessorie e penali non si pone neppure. Tale questione rimane invece rilevante nei casi di tassazione ordinaria (locazione non abitativa, locatore diverso da una persona fisica “privata” e così via).

La penale sull’affitto va dichiarata?

Alcune incertezze possono sorgere anche in merito al modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione, che nel quadro A contiene la casella «Clausola penale volontaria». Le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla compilazione della registrazione della locazione, indicano che la casella va barrata «nel caso in cui nel contratto è prevista una clausola penale apposta volontariamente dalle parti». Tuttavia, alla luce della recente posizione del’Agenzia, sarebbe opportuno aggiornare le istruzioni. Pertanto, bisognerebbe specificare che ad oggi tale casella non deve essere più barrata.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui