La separazione coniugale è revocabile?
Cosa succede se marito e moglie, per sfuggire ai creditori, simulano la separazione con intestazione della casa a uno solo di questi.
Non è raro che due coniugi si separino non perché non vanno più d’accordo, ma per sfuggire ai creditori. Avviene così che, nell’ambito degli accordi di separazione, il coniuge indebitato ceda i propri beni all’altro a titolo di contributo per il mantenimento. Ma un accordo del genere, in quanto lesivo dei diritti di un terzo, può essere contestato? La separazione coniugale è revocabile nonostante venga omologata dal giudice e la sentenza diventi definitiva?
A dare risposta positiva è stata la Cassazione (sent. n. 26127/2024), secondo cui il cosiddetto “passaggio in giudicato” della pronuncia di separazione consensuale o giudiziale non pregiudica la possibilità, per i creditori, di esperire la cosiddetta
Come noto infatti l’articolo 2901 del codice civile tutela il ceto creditori dagli atti di disposizione del patrimonio del debitore che abbiano lo scopo di svuotare il patrimonio di quest’ultimo. Sia che si tratti di atti a titolo oneroso (vendite) che gratuito (donazioni), il creditore può agire entro 5 anni dalla trascrizione dell’atto stesso per renderlo inefficace nei propri confronti. Con la conseguenza che il bene, inizialmente uscito dal patrimonio del debitore (di solito un immobile, ma può trattarsi anche di una somma accreditata in banca), potrà ben essere pignorato.
Ci si è allora posto il problema se l’azione revocatoria si possa esercitare contro una sentenza di separazione
Ebbene, secondo i giudici supremi, l’azione revocatoria contro l’accordo di separazione coniugale è esperibile anche se sia stato recepito in una sentenza emanata in esito a un procedimento di separazione giudiziale.
La particolarità della pronuncia della Cassazione qui in commento sta nel fatto di aver, per la prima volta, esteso alla separazione giudiziale lo stesso principio, ormai consolidatosi, che era già stato espresso con riferimento alla revocabilità dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto (Cass. sent. n. 17612/2018).
Secondo la Suprema Corte, è «priva di rilievo» la considerazione che gli accordi di contenuto patrimoniale raggiunti in sede di separazione coniugale siano stati approvati dal tribunale. Il “visto” del giudice è solo una valutazione di congruità rispetto ai diritti indisponibili del coniuge più debole e degli eventuali figli: ha quindi valore “dichiarativo”, ma non può pregiudicare i diritti di terzi – i creditori – che peraltro non hanno partecipato al giudizio e non si sono potuti difendere (Cass. SU sent. n. 21761/2021).
Atteso dunque che, astrattamente, la separazione e l’intestazione della casa all’ex moglie non sempre possono sortire l’effetto di tutelare dai creditori potendo essere oggetto di azione revocatoria, cerchiamo di capire ora a quali condizioni questi ultimi possono agire contro il soggetto che si è artificialmente reso
La condizione per l’esperimento dell’azione revocatoria, oltre al rispetto del termine di decadenza di cinque anni dall’atto, è che il patrimonio del debitore risulti sostanzialmente privo di ulteriori beni utilmente pignorabili. Pertanto, non si può revocare la separazione con cui si ceda solo uno dei beni del coniuge quando ben è possibile il pignoramento degli altri. Naturalmente, detto pignoramento non deve apparire oltremodo difficoltoso. Un esempio chiarirà meglio la questione.
Immaginiamo Nicola che abbia un debito con la banca di 190mila euro. Egli si separa con la moglie e, negli accordi, prevede la donazione a quest’ultima della sua unica casa di proprietà. Nicola è tuttavia percepisce uno stipendio mensile di 1.700 euro. È dunque vero che, all’esito del giudizio, egli non rimane nullatenente, ma è anche vero che
il pignoramento dello stipendio ha un tetto oltre il quale non può spingersi: il quinto del netto in busta paga. Di conseguenza, la banca riuscirebbe a soddisfare il suo credito solo dopo molti anni. In questo caso, l’azione revocatoria della separazione è consentita.Annuncio pubblicitario
L’azione revocatoria non revoca la separazione: la coppia, quindi, all’esito della sentenza di omologa del giudice cessa di essere sposata; il suo unico effetto è quello di rendere inefficace, nei confronti del creditore agente, il trasferimento dei beni effettuato durante la separazione.
Ricapitolando, la Cassazione ha così sancito il seguente principio: deve ritenersi che l’accordo tra coniugi avente a oggetto un trasferimento immobiliare, sia in una separazione consensuale che giudiziale, è soggetto all’azione revocatoria, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito. Questo perché tale pronuncia ha una efficacia meramente dichiarativa «non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo».