Scrittura privata per divisione ereditaria: è valida?
Qual è il valore del contratto con cui gli eredi dividono tra loro i beni mobili e immobili facenti parte dell’asse ereditario senza ricorrere al notaio?
Alla morte di una persona il suo patrimonio si trasferisce ai familiari più prossimi, i quali possono accettare l’asse ereditario oppure rifiutarlo. Nel primo caso, si pone il problema di attribuire a ciascuno la propria quota, nell’ipotesi in cui non ci sia un testamento che disponga una ripartizione tra i chiamati. In questo preciso contesto si pone il seguente quesito: è valida la scrittura privata per la divisione ereditaria?
In buona sostanza, si tratta di capire qual è il valore del contratto con cui gli eredi dividono tra loro i beni mobili e immobili facenti parte dell’asse ereditario, senza ricorrere al notaio.
Indice
Cos’è la scrittura privata?
La scrittura privata è il documento sottoscritto con firma autografa, cioè di proprio pugno.
Per redigere una scrittura privata non occorrono formalità: sono sufficienti un foglio e una penna per poter imprimere una volontà vincolante.
Nemmeno è necessario ricorrere al notaio: l’atto pubblico è infatti prescritto solo in pochi casi (ad esempio, quando occorre procedere a una locazione).
Rappresenta una scrittura privata non solo il
Alla scrittura privata è equiparato il documento informatico sottoscritto con firma digitale.
Che valore ha una scrittura privata?
La scrittura privata vincola la parte che l’ha sottoscritta alle dichiarazioni in essa contenute.
La scrittura privata, dunque, fa piena prova all’interno di un processo civile, nel senso che il giudice è tenuto a credere ciò che è scritto al suo interno.
La portata della scrittura privata può essere però “neutralizzata” disconoscendo la firma apposta in calce; in questo caso, la parte che intende avvalersi del documento deve chiedere al giudice la nomina di un
Si può dividere l’eredità con una scrittura privata?
È legale dividere l’eredità con una scrittura privata.
Secondo la legge (art. 1350 cod. civ.), gli atti di divisone di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (usufrutto, ecc.) vanno fatti con atto pubblico o con scrittura privata, a pena di nullità.
Dunque, gli eredi possono dividere tra loro l’asse patrimoniale pervenuto dal de cuius attraverso una semplice scrittura privata, la quale deve ritenersi valida e vincolante.
Va tuttavia precisato che solo a seguito di trascrizione nei registri immobiliari la divisione è resa pubblica e portata a conoscenza dei terzi, acquistando efficacia nei confronti di tutti.
La divisione ereditaria stipulata con una scrittura privata non può essere trascritta nei registri pubblici della conservatoria; ciò impedisce di poter opporre la divisione ai terzi.
La trascrizione è una forma di pubblicità della divisione del bene immobile; la mancanza non inficia la validità tra le parti della divisione fatta con scrittura privata ma la rende inopponibile ai terzi.
Poiché è possibile trascrivere solo gli atti pubblici o le scritture private autenticate (art. 2657 cod. civ.), la semplice scrittura privata, seppur idonea a dividere l’eredità, non è opponibile ai terzi, i quali potranno continuare a considerare la massa ereditaria come un’unità indivisa facente capo indistintamente a tutti gli eredi, con la conseguenza che ciascuno di essi potrebbe disporre della stessa nei confronti dei terzi, salvo poi
Tizio e Caio ereditano due immobili dal defunto padre. Con una scrittura privata decidono di dividersi le abitazioni in questo modo: Tizio prende l’immobile A e Caio l’immobile B. Senza trascrizione della scrittura privata, Tizio potrebbe vendere a Sempronio l’immobile B, sebbene nella scrittura privata sia stato attribuito a Caio. Sempronio, trascrivendo l’acquisto, diverrebbe il proprietario del bene a discapito di Caio, il quale però potrebbe rivalersi su Tizio chiedendo il risarcimento.
È per questa ragione che gli atti inerenti ai beni immobili si fanno solitamente con atto notarile regolarmente trascritto nei registri della conservatoria immobiliare.
Cosa sono i patti successori?
La legge (art. 458 cod. civ.) vieta di disporre della propria futura eredità; pertanto, qualora la scrittura privata di divisione dell’asse ereditario dovesse essere conclusa prim’ancora della morte del de cuius, essa sarebbe totalmente nulla.
Si tratta del noto divieto di patti successori.