Compro casa a prezzo inferiore al valore di mercato: rischi?

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Autore: Angelo Forte

23 novembre 2024

L'avv. Angelo Forte si è laureato in giurisprudenza a pieni voti nel 1997 con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario, esercita la professione dal 2001 nel settore civile e fiscale con particolare riferimento al diritto condominiale, alle locazioni, al diritto successorio, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al diritto tributario, al diritto consumeristico, al diritto del lavoro ed alle compravendite immobiliari. Fiduciario di associazioni di consumatori.

Dovrei acquistare un immobile ad uso abitativo ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Rischio accertamenti fiscali?

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E’ bene sapere che la legge (articolo 1, comma 497, legge n. 266/2005) consente, a determinate condizioni, di acquistare beni immobili ad uso abitativo, ed anche le relative pertinenze (il cui vincolo deve essere esplicitato nell’atto) se dotate di propria rendita e contigue al bene principale (anche in quota), dichiarando al notaio di volere l’applicazione del cosiddetto criterio del prezzo – valore.

Richiedendo al notaio, in sede di stipula, l’applicazione di questo criterio si ottiene di determinare in modo oggettivo, ed incontestabile dal fisco, la

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base imponibile degli atti traslativi a titolo oneroso (vendite principalmente) di diritti reali immobiliari per determinare poi, su questa base imponibile (incontestabile dal fisco), l’ammontare dell’imposta di registro dovuta.

In altri termini, richiedendo espressamente al notaio l’applicazione di questo criterio (che dovrà essere menzionato nel rogito) si otterrà l’automatica determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro senza che poi, successivamente, l’Agenzia delle Entrate possa contestare l’entità del prezzo pattuito e chiedere maggiori imposte.

Il prezzo valore in sostanza coincide con il valore catastale del bene che si ottiene moltiplicando la rendita catastale complessiva dell’immobile per un coefficiente pari a 126 (se si acquista un immobile destinato a seconda casa) o a 115,5 (per acquisto di immobile da destinare a

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prima casa).

Sul valore così ottenuto (che costituirà la base imponibile) si calcolerà l’imposta di registro (pari al 2% della base imponibile per l’acquisto di prima casa e pari al 9% per l’acquisto di seconde case) il che, nella maggior parte dei casi, effettuati gli opportuni calcoli, consente un risparmio d’imposta per l’acquirente.

Inoltre l’applicazione del criterio del prezzo valore consente di ottenere i seguenti ulteriori effetti previsti dalla legge:

Il criterio del prezzo valore può trovare applicazione a queste condizioni:

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Si tenga conto che se però nell’atto di compravendita si indicherà un prezzo pattuito e pagato inferiore rispetto a quello effettivamente pagato, le imposte saranno dovute sull’intero ed effettivo importo pagato (e non più sul valore catastale) oltre all’applicazione di sanzioni.

Le consiglio pertanto, se volesse, di contattare anche informalmente un notaio a cui chiedere più dettagliate informazioni attagliate al suo caso specifico.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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