Cosa comporta fare da garante in un contratto di affitto?
Cosa succede al garante di un affitto se l’inquilino non paga o se muore?
Spesso il locatore di un appartamento vuole che sul contratto di locazione, oltre alla firma del conduttore, venga apposta quella di una terza persona che faccia da garante. Tale figura serve a tutare il proprietario dell’immobile da eventuali morosità. Ma, precisamente, cosa comporta fare da garante in un contratto di affitto, e soprattutto quali sono i rischi per lui se l’inquilino non versa puntualmente i canoni di locazione? Il padrone di casa può chiederne il pagamento al garante? E se sì, a quali condizioni? Cerchiamo di capire quali sono le responsabilità del garante per le eventuali morosità lasciate dall’inquilino.
Indice
Chi è il garante?
Non esiste, nel codice civile, la figura del “garante” di un contratto di locazione. Si deve piuttosto parlare, più propriamente, di “fideiussore”.
Con la fideiussione, accanto al contratto stipulato tra il creditore e il debitore di una determinata prestazione corrispettiva (nel nostro caso, la concessione di un appartamento in locazione a fronte del pagamento periodico dei canoni pattuiti), se ne aggiunge un secondo tra il creditore e il terzo – il garante di cui ci stiamo occupando – che si impegna a estinguere il debito maturato nei confronti del locatore se l’inquilino – che è l’obbligato principale – non dovesse adempiere.
Invece nel momento in cui un ulteriore soggetto firma il medesimo contratto del debitore principale, sorge un’unica obbligazione di due soggetti differenti – l’inquilino ed il garante – nei confronti del creditore, cioè del locatore proprietario dell’appartamento affittato. In tal caso, a meno che le clausole contrattuali non specifichino diversamente, tra l’inquilino e il garante si realizza una
Cosa comporta essere garanti in un affitto?
Fare da garante in un contratto di affitto comporta l’assunzione di una responsabilità legale nei confronti del locatore per garantire l’adempimento delle obbligazioni del conduttore, come il pagamento del canone di locazione e il risarcimento di eventuali danni all’immobile.
Se tu sei il garante e l’inquilino non paga l’affitto, il proprietario può rivolgersi direttamente a te per ottenere i canoni dovuti.
Sottoscrivendo il contratto di locazione, il garante si impegna a intervenire personalmente, con il proprio patrimonio, qualora l’inquilino non paghi puntualmente l’affitto.
Questo impegno è vincolante e il garante non può autonomamente recedere dal contratto a meno che non siano previste specifiche condizioni contrattuali che lo consentano o non vi sia il consenso espresso del locatore a svincolarlo.
Inoltre il garante non può richiedere al creditore di escutere prima il patrimonio del debitore principale (instaurando i pignoramenti nei suoi confronti) e poi, solo in caso di incapienza, il proprio. In pratica, con lo schema che abbiamo descritto il locatore – a meno che le clausole contrattuali non gli impongano di rivolgersi in prima battuta al conduttore – è libero di chiedere il pagamento del canone direttamente al garante anziché all’inquilino, poiché entrambi, con la firma del contratto di locazione, sono formalmente obbligati sullo stesso piano.
Cosa succede al garante se l’inquilino non paga?
In caso di mora dell’inquilino che si protragga per più di 20 giorni dalla scadenza del pagamento anche di un solo canone, il locatore può:
- procedere allo sfratto e, in quella sede, ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo contro il conduttore;
- oppure chiedere il pagamento al garante (e se questi provvede l’inquilino si salverà dallo sfratto).
Il garante, quindi, è tenuto a corrispondere i canoni per conto dell’inquilino. Se ciò avviene regolarmente, lo sfratto non può essere intrapreso.
Viceversa, se neppure il garante paga, il locatore può intimare lo sfratto e, nel frattempo, chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo sia contro il conduttore che contro il garante (che, come abbiamo visto, sono responsabili in solido per il debito maturato nei confronti del proprietario locatore). Dopo tale passaggio si potrà procedere al pignoramento dei rispettivi beni.
Cosa succede se l’inquilino muore?
In caso di decesso del conduttore, l’obbligazione prestata a garanzia del contratto di locazione non si estingue automaticamente, in quanto il contratto di locazione resta in vita. L’articolo 6 della legge n. 392/1978 stabilisce che: «in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi».
Così, permanendo e proseguendo il contratto di locazione, il garante rimane obbligato nei confronti del locatore (anche se la sua obbligazione adesso viene riferita ad altri soggetti tenuti al pagamento dei canoni, come gli eredi dell’originario inquilino).
Se invece i suoi eredi e familiari conviventi decidono di cessare il rapporto locatizio, l’obbligazione precedentemente assunta dal garante termina e si estingue insieme al contratto, poiché non vi saranno più obbligazioni del conduttore da garantire.