Ha valore legale l’accordo su un post-it o su altro pezzo di carta?
Contratti: come devono essere stipulati e con quale forma? Si può revocare un accordo fatto su un post-it o su un foglio di carta comune?
Un nostro lettore, in un momento di impulso, ha firmato un accordo con un’altra persona su un post-it, senza alcuna formalità e in modo piuttosto rudimentale. Ci chiede se sia possibile ripensarci e revocare l’impegno preso, considerando che la forma adottata non è quella tipica di una scrittura privata. Ha valore legale l’accordo su un post-it o su altro pezzo di carta?
Per rispondere a tale domanda dobbiamo partire da un’importantissima premessa in materia di diritto civile.
Indice
Come si concludono i contratti?
In Italia vige il principio di
Questo principio è espressione dell’autonomia contrattuale, ovvero della libertà dei privati di regolare i propri interessi come meglio credono, nei limiti stabiliti dalla legge.
Il principio di libertà della forma non è espressamente sancito in una singola norma, ma si ricava da diverse disposizioni del Codice civile:
- 1325 c.c.: elenca gli elementi essenziali del contratto, tra cui la forma, ma solo “quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”. Questa quindi è richiesta solo se espressamente da una norma;
- 1350 c.c.: indica gli atti che devono farsi per iscritto, a pena di nullità. Quest’articolo rappresenta un’eccezione al principio di libertà della forma, in quanto prevede casi specifici in cui la forma scritta è obbligatoria;
- 1322 c.c.: sancisce l’autonomia contrattuale, ovvero la libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. La libertà di forma è una delle manifestazioni di questa autonomia.
Da ciò si evince che un contratto può essere concluso non solo per iscritto, ma anche
Quanto alla forma scritta, la legge non prevede formule sacramentali, a patto che l’accordo contenga gli elementi essenziali: le parti, l’oggetto della prestazione e la causa di essa (ad esempio la vendita, la donazione, il prestito, il mutuo, ecc.). Naturalmente sarà poi indispensabile la firma delle parti, mentre la data si può anche dimostrare con altre prove.
La tipologia del documento su cui viene riportato l’accordo è del tutto irrilevante: può trattarsi di un foglio di carta, di un’email, di un fazzoletto di carta per la cucina, di un post-it, persino di un muro. Insomma, qualsiasi supporto può essere valido se contiene le firme delle parti.
Anche nel caso di una forma scritta carente o poco chiara, l’accordo contrattuale può essere desunto dai comportamenti delle parti (ad esempio dai bonifici o dall’esecuzione della prestazione).
Quando l’impegno sulla carta non ha valore?
Ci sono delle eccezioni al principio di libertà di forma. La prima è relativa alla donazione. Una persona non si può impegnare a regalare a un’altra, per un tempo che verrà, un determinato bene o una somma di denaro. Le donazioni, infatti, non possono essere oggetto di obbligazioni. O si fanno contestualmente (per iscritto o verbalmente) o non si fanno. Qualsiasi accordo quindi non avrebbe valore, anche se scritto.
Marco si impegna per iscritto a regalare ad Antonio, in un momento futuro da lui richiesto, la somma di 5mila euro. L’atto non ha valore giuridico.
Esistono altre eccezioni al principio di libertà della forma: si tratta di quei pochi casi in cui la legge prevede una forma specifica per la validità del contratto. Le principali eccezioni sono:
- atti relativi a beni immobili: i contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni immobili (compravendita, donazione, permuta, ecc.) necessitano della forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- contratti di locazione di durata ultranovennale: anche questi pretendono la forma scritta, soggetta peraltro a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
- costituzione di società: la forma scritta notatile è richiesta per l’atto costitutivo di alcune società;
- contratti di lavoro: il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato anche oralmente, ma la legge impone l’obbligo di consegnare al lavoratore una copia del contratto o una comunicazione scritta con gli elementi essenziali del rapporto. Inoltre vanno effettuate le comunicazioni all’INPS, all’INAIL e al Centro per l’impiego;
- altri casi specifici: la legge prevede la forma scritta anche per altri contratti, come ad esempio le assicurazioni, i contratti con banche, le donazioni di beni mobili di valore non modico.
Conclusioni
Alla luce di quanto detto, l’accordo riportato su un post-it o su qualsiasi altro foglio di carta ha pieno valore legale se è firmato, se indica le parti, l’oggetto dell’obbligazione, la sua natura e sempre che non riguardi una donazione futura.