La rinuncia a una quota dell’eredità è una donazione?

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Autore: Angelo Greco

01 gennaio 2024

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Si possono avere difficoltà a rivendere un immobile se uno dei coeredi cede la propria quota agli altri?

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Un lettore ci pone il seguente quesito. Un uomo riceve in eredità, insieme al fratello, un immobile. Il fratello effettua la rinuncia alla propria quota del 50%: tale atto può considerarsi come una donazione e quindi comportare difficoltà a rivendere l’immobile? La questione può quindi essere sintetizzata nel seguente modo: la rinuncia a una quota dell’eredità è una donazione e quali sono gli effetti che essa implica?

A seconda del momento in cui tale volontà viene manifestata si parla di “rinuncia all’eredità” o di successiva “cessione della quota”. La risposta al quesito che ci ha posto il lettore varia proprio in base a tale qualificazione giuridica. Ma procediamo con ordine.

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Rinuncia all’eredità e donazione indiretta

Ipotizziamo che il fratello rinunci alla propria quota di eredità. Egli quindi non diventa erede. Se ha figli, la possibilità di accettare la quota spetta a questi ultimi. Se anche questi rinunciano o se non ci sono figli, la sua quota va ad accrescere quella degli altri eredi e quindi anche dell’altro fratello.

La giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia all’eredità non può costituire una donazione indiretta, poiché l’arricchimento per il beneficiario non proviene dalla sfera patrimoniale del rinunciante, ma direttamente dal

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de cuius. In altri termini, il fratello che così diventa proprietario al 100% dell’immobile ha ricevuto detto bene dal defunto.

Rinuncia alla quota di un singolo bene ereditario

Ipotizziamo ora che un soggetto accetti l’eredità ma poi ceda la sua quota di comproprietà dell’immobile al fratello coerede del medesimo bene.

In tal caso la rinuncia alla quota di un singolo bene ereditario può essere considerata una donazione indiretta, in quanto comporta un arricchimento degli altri coeredi (Cass. sent. n. 10667/2021). In tal caso, la rinuncia potrebbe essere qualificata come una liberalità, con le conseguenti implicazioni giuridiche. Ciò potrebbe comportare difficoltà nella successiva vendita dell’immobile. Infatti, i beni provenienti da donazione possono essere soggetti ad

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azioni di riduzione da parte dei legittimari lesi del donante, con il rischio di dover restituire il bene. La donazione infatti è revocabile entro 10 anni dalla morte del donante, a prescindere da quando è stata fatta. La contestazione però può essere sollevata solo dagli eredi legittimari ossia il coniuge e i figli (o, in assenza dei figli, i genitori), del donante. L’azione in commento può essere esperita solo se i legittimari hanno ricevuto meno della quota ad essi riservata dalla legge (la cosiddetta “legittima”).

Possibili soluzioni

Per evitare le difficoltà legate alla provenienza donativa, è possibile ricorrere a strumenti giuridici come la rinuncia all’azione di riduzione da parte dei legittimari o l’inserimento di clausole di garanzia nell’atto di vendita.

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