Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS): cosa dice la legge?
Quando un genitore manipola i figli contro l’altro: la PAS non è riconosciuta scientificamente. La giurisprudenza invita a valutare i comportamenti concreti.
La Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) è una teoria controversa che descrive un comportamento di un genitore volto a manipolare il figlio e a farlo allontanare dall’altro genitore. Ma questa teoria è scientificamente valida? Esiste la PAS per il nostro diritto e cosa dice la legge?
In questa guida, approfondiremo la questione dell’alienazione parentale o genitoriale, analizzando la sua validità scientifica e la posizione della giurisprudenza italiana in materia di separazione e affidamento dei figli.
Indice
La PAS: una teoria controversa
La PAS, teorizzata negli anni ’80 dallo psichiatra Richard Gardner, descrive una dinamica in cui un genitore (alienante) mette in atto comportamenti manipolatori per indurre il figlio a rifiutare l’altro genitore (alienato) senza una valida ragione se non il rancore o addirittura l’odio verso l’ex partner.
Tuttavia, la PAS non è riconosciuta come un disturbo psicologico nelle principali classificazioni internazionali (DSM-5) e la sua validità scientifica è ampiamente dibattuta.
La posizione della giurisprudenza italiana
La giurisprudenza italiana ha affrontato la questione della PAS in diverse occasioni, arrivando a conclusioni importanti.
La Cassazione ha ripetutamente affermato che la PAS non ha fondamento scientifico e pertanto non può essere utilizzata come base per le decisioni giudiziarie.
I giudici devono basare le loro decisioni sui comportamenti concreti dei genitori, accertati con i mezzi di prova disponibili, e non su teorie non riconosciute dalla comunità scientifica.
L’interesse del minore è la priorità. Il giudice deve adottare i provvedimenti necessari per garantire al figlio una crescita equilibrata e serena, anche in caso di conflittualità tra i genitori.
Questo significa che, anche laddove il minore sia vittima di manipolazione da parte del genitore con cui convive, il giudice non può, solo al fine di sanzionare quest’ultimo, obbligare il figlio ad andare dall’altro genitore nei cui confronti nutre ormai un sentimento d’odio. Pertanto, tutt’al più, può essere ordinato un percorso di riavvicinamento graduale, mediato attraverso i Servizi Sociali.
Sentenze chiave
Cassazione Civile, Sez. I, 20 marzo 2013, n. 7041: la PAS non è riconosciuta dalla comunità scientifica e non può essere utilizzata in ambito giudiziario;
Cassazione Civile, Sez. I, 8 aprile 2016, n. 6919: il giudice deve verificare la veridicità dei comportamenti di alienazione parentale, indipendentemente dalla validità scientifica della PAS.
Cassazione Civile, Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13217: i provvedimenti sull’affidamento non possono basarsi su teorie prive di fondamento scientifico.
Cassazione Civile, Sez. I, 24 marzo 2022, n. 9691: la PAS non ha fondamento scientifico e i giudici non possono basare le loro decisioni su di essa.
Cosa fare se si sospetta che l’altro genitore stia alienando il figlio?
L’articolo 473-bis 38 del Codice di procedura civile (introdotto dalla riforma Cartabia, in vigore dal 2023) ha introdotto la possibilità di depositare un ricorso nei casi in cui sorgano controversie in ordine all’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento.
Instaurata la causa, il giudice – per prima cosa – tenta di conciliare le parti, e, se non vi riesce, determina le modalità cui i genitori devono attenersi, con riguardo all’interesse superiore del minore.
In particolare, il ricorso alla forza pubblica è previsto solo se assolutamente indispensabile, con l’ausilio di personale specializzato e l’adozione di tutte le possibili cautele. Prima di arrivare a prendere provvedimenti, il giudice può comunque demandare ai Servizi socio-sanitari, o a consulenti, approfondimenti sul nucleo familiare.
L’articolo successivo (473-bis 39) stabilisce che le gravi inadempienze di un genitore possono portare a una modifica delle decisioni in vigore, e che si può anche – tra l’altro – ammonirlo, prevedere una “multa” per il futuro in caso di inadempienze, determinare una sanzione amministrativa (fino a 5.000 euro) e persino condannarlo al risarcimento del danno
Inoltre, secondo l’articolo 473-bis 6, quando, nel corso di un procedimento, emerga che un genitore ostacola i rapporti con l’altro, o che un minore si rifiuti di vedere il padre o la madre, i termini processuali sono abbreviati.
Il giudice, nei casi più gravi, e sempre tenendo conto del superiore interesse del minore, può anche:
- revocare la collocazione prevalente presso il genitore colpevole;
- disporre l’affidamento esclusivo.
- disporre un percorso di sostegno psicologico per il minore e per i genitori.
È importante raccogliere prove concrete dei comportamenti di alienazione e rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia.
Approfondimenti
Per ulteriori informazioni, leggi “Quando l’alienazione parentale fa perdere l’affido dei figli” e gli articoli ivi richiamati.