Reato commesso da più persone: la pena è maggiore?
Cos’è e come si articola il concorso di persone nel reato; se più persone collaborano per commettere lo stesso reato la pena sarà maggiore? Quanti tipi di concorso esistono?
Quasi tutti i reati esistenti possono venir commessi da una o più persone. Un interrogativo comune quanto costante è: colui che non commette direttamente il reato, ma contribuisce alla sua realizzazione, di cosa risponde? Ci sono infatti situazioni complesse che vedono più persone coinvolte nella realizzazione di un illecito penale. Misurare la dose di responsabilità di ciascuna di queste è uno dei compiti della legge e, per farlo, essa si avvale di un contagocce giuridico: la normativa sul concorso di persone nel reato.
In questo articolo andremo ad approfondire quest’ultima, concentrandoci su una domanda fondamentale, ossia: se il reato è commesso da più persone la pena è maggiore?
Indice
Come si articola il concorso di persone nel reato?
Non necessariamente una singola persona deve commettere un reato, più persone possono infatti collaborare con intenti criminosi. Prendiamo ad esempio colui che, durante una rapina, svolge il ruolo del palo, ossia controlla che non arrivi la polizia. Questo comportamento preso isolatamente non costituisce un reato. Mettersi all’angolo di una strada a guardare chi arriva, infatti, non realizza alcuna fattispecie criminosa.
Nel momento in cui però il “palo”, coscientemente, sa e vuole contribuire alla commissione della rapina, allora qui entra in gioco l’articolo 110 del Codice penale. Questo articolo, che stabilisce la medesima pena per chiunque collabori alla realizzazione di un determinato reato, è, in un certo senso, un ponte giuridico. Questo perché permette di punire condotte concrete che non aderiscono alle fattispecie astratte dettate dalle norme. Dunque il “palo”, di cui prima dicevamo, risponderà del reato di rapina in concorso con colui che ha effettuato materialmente la rapina vera e propria. In questo caso ci troveremo di fronte ad un concorso materiale nel reato.
Ma non solo chi contribuisce con comportamenti concreti risulta punibile, bensì anche chi istiga o rafforza il proposito della commissione di un reato, se l’istigazione viene accolta. In questo secondo caso ci troveremo dinnanzi ad un
Bisogna, poi, distinguere il concorso eventuale dal concorso necessario. Se un gruppo di persone decide di commettere assieme un determinato reato si parla di concorso eventuale, disciplinato dall’articolo 110 c.p. e seguenti.
Ben diverso è il caso in cui quel gruppo di persone decidesse di fondare una associazione a delinquere, volta a commettere un numero indeterminato di crimini. In quest’altro caso ciascuna di esse sarebbe punibile ex articolo 416 c.p., non 110 c.p. Questo perché l’associazione a delinquere, per definirsi tale, necessita di almeno tre persone, di conseguenza è una fattispecie a concorso necessario, non eventuale.
Definiamo allora con esattezza quali sono gli elementi strutturali del concorso di persone nel reato:
- la pluralità di agenti;
- la realizzazione di un fatto di reato (consumato o tentato);
- il contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto;
- il requisito oggettivo.
Per “requisito oggettivo” si intende la consapevolezza e volontà di contribuire causalmente alla realizzazione del fatto. E’ infatti necessaria per la responsabilità del partecipe la presenza del dolo. Egli deve rappresentarsi e volere sia la realizzazione del fatto principale, sia il suo stesso contributo causale a tale fatto.
Nel nostro ordinamento, inoltre, non esclude la realizzazione di un concorso di persone la circostanza che alcune di queste fossero non imputabili o non punibili. Se dunque due persone, una delle quali incapace di intendere e di volere, si adoperassero per commettere un reato, si realizzerebbe comunque un concorso di persone, a nulla rilevando il fatto che l’incapace non sarà imputabile, e quindi non subirà una pena, a differenza del suo complice.
La pena è maggiore se più persone commettono un reato?
Come abbiamo detto all’inizio del paragrafo precedente l’articolo 110 c.p. stabilisce che chiunque collabori alla realizzazione di un reato soggiace alla pena per questo stabilita. Si potrebbe dunque giustamente pensare che la pena sia identica al caso in cui il reato venisse commesso da una sola persona, ed è così.
Ci sono però delle eccezioni. Già all’articolo 111 c.p. leggiamo come la pena venga aumentata per colui che determina un soggetto non imputabile o non punibile a commettere un crimine.
Nel caso in cui poi il crimine consista in un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Lo stesso articolo stabilisce inoltre che se il genitore determina i propri figli o figlie a commettere un reato allora la pena è aumentata fino alla metà, oppure, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.
L’articolo 112 c.p. poi elenca una serie di ipotesi per la quali la pena è aumentata nei confronti di tutti i partecipanti o di determinati soggetti. La pena è aumentata:
- quando cinque o più persone hanno concorso nel reato;
- per chi ha diretto le persone che sono concorse nel reato, o lo ha promosso e organizzato;
- per chi sfruttando il proprio ruolo di direzione o vigilanza ha determinato le persone ad esso soggette a commettere il reato;
- per chi, al fine di commettere un reato, ha determinato un minore di anni 18 o una persona inferma psichicamente, oppure ha partecipato con gli stessi alla commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.
In tutti questi casi l’articolo in questione stabilisce un aumento della pena. Inoltre quest’ultima è aumentata fino alla metà, o due terzi se si tratta del genitore, per chi si è avvalso di una persona non imputabile o non punibile, a ragione di una qualità personale o condizione, o comunque con la stessa ha partecipato alla commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza. Se poi chi ha determinato altri a commettere il crimine o vi ha partecipato ne è il genitore, nel caso previsto dal numero 4 la pena è aumentata fino alla metà.