Se mi licenzio per problemi di salute mi danno la NASPI?
Dimissioni per malattia con riconoscimento di invalidità: in quali casi è possibile ottenere l’assegno di disoccupazione dall’INPS?
Quando si è costretti a dimettersi dal lavoro per motivi di salute si teme sempre di non poter vivere con quel poco che lo Stato riconosce a titolo di invalidità. L’assegno dell’INPS è spesso insufficiente a mantenere il lavoratore affetto da disabilità. Di qui la speranza di poter contare quantomeno sull’assegno di disoccupazione. La domanda che allora ci si pone è la seguente: se mi licenzio per problemi di salute mi danno la NASPI?
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è infatti un’indennità di disoccupazione che, di norma, spetta solo a chi perde il lavoro per ragioni diverse dalla propria volontà. Ebbene, in questo caso, le dimissioni possono considerarsi davvero come “volontarie” o sono piuttosto determinate da una “giusta causa”?
Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza a riguardo. In questo articolo, analizzeremo in dettaglio quando le dimissioni per motivi di salute possono dare diritto all’assegno di disoccupazione, quali sono i requisiti necessari, come presentare la domanda e quali documenti allegare.
Indice
Le dimissioni danno diritto alla NASpI?
Di norma, le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI. L’indennità spetta infatti solo in caso di perdita involontaria del lavoro (licenziamento, scadenza del contratto a termine).
Quando le dimissioni danno diritto alla NASpI?
Esistono diverse eccezioni in cui le dimissioni danno comunque diritto all’assegno di disoccupazione. Ciò avviene nei seguenti casi:
- dimissioni per giusta causa: quando il comportamento del datore di lavoro è talmente grave da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro (es: mancato pagamento di due o più mensilità dello stipendio, omesso versamento dei contributi, mobbing, molestie, ecc.);
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità avvenute entro il primo anno di vita del bambino;
- dimissioni a seguito di trasferimento del lavoratore ad altra sede distante oltre 50 km dalla propria residenza e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
- dimissioni per risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro (in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Le dimissioni per motivi di salute danno diritto alla NASpI?
Secondo la giurisprudenza,
Quindi le dimissioni per motivi di salute si considerano come “volontarie” e non è possibile ricevere l’assegno di disoccupazione.
Le cose cambiano però se, a seguito della comunicazione di malattia, il dipendente chiede al datore di lavoro di assegnarlo ad altre mansioni. A questo punto si possono verificare tre ipotesi:
- non vi sono altre posizioni a cui adibire il dipendente, pertanto il datore procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo: in tal caso il lavoratore ha diritto alla NASpI;
- il datore di lavoro offre una mansione alternativa, ma il dipendente la rifiuta: in tal caso, se è il datore a licenziare il dipendente, questi potrà ottenere la disoccupazione. Viceversa, se è il lavoratore a non voler più lavorare alle nuove condizioni offertegli, la NASpI non può essere riconosciuta;
- il dipendente si mette in malattia e non va al lavoro, coperto da certificato medico e rispettando le fasce di reperibilità per la visita di controllo. Scaduto il termine del comporto previsto dal CCNL, il datore di lavoro lo licenzia. In tal caso spetta la NASpI.