Come si calcola il quinto pignorabile di uno stipendio del dipendente?
Come avviene la trattenuta sullo stipendio in caso di pignoramento e a quanto ammonta il quinto: i calcoli e l’eventuale contestazione.
Chi riceve un pignoramento direttamente in capo al proprio datore di lavoro si vedrà decurtato lo stipendio di una misura pari a un quinto. Questa trattenuta avviene solo a seguito di un controllo formale fatto dal giudice dell’esecuzione. In questa sede il debitore può contestare i conteggi fatti dal creditore e procedere con l’opposizione. A tal fine è quindi necessario comprendere come si calcola il quinto pignorabile di uno stipendio da lavoro dipendente, quali somme concorrono a formare la quota su cui avviene la trattenuta e quali invece sono escluse da essa.
Di tanto ci occuperemo in questo articolo al fine di guidare il debitore nella comprensione delle regole che presiedono il cosiddetto “pignoramento presso terzi”. Ma procediamo con ordine.
Per calcolare il quinto pignorabile di uno stipendio da lavoro dipendente, è necessario seguire le disposizioni previste dall’art. 545 del Codice di Procedura Civile e dall’art. 68 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180.
Indice
Base di calcolo
Il quinto pignorabile si calcola sull’importo dello stipendio netto, cioè al netto delle ritenute fiscali e previdenziali obbligatorie.
Secondo l’art. 545, quarto comma, c.p.c., le somme dovute a titolo di stipendio possono essere pignorate nella misura di un quinto per ogni credito.
Tuttavia, per i debiti fiscali (ad esempio per cartelle esattoriali), l’art. 72-ter del DPR 602/1973 prevede limiti diversi:
- un decimo dello stipendio per importi fino a 2.500 euro;
- un settimo per importi superiori a 2.500 euro e fino a 5.000 euro;
- un quinto per importi superiori a 5.000 euro.
Presenza di cessioni del quinto
Se sullo stipendio grava una cessione volontaria del quinto, il pignoramento si calcola sulla busta paga lorda. Tuttavia è previsto un limite: l’art. 68, secondo comma, del DPR 180/1950 stabilisce che, in presenza di una cessione perfezionata e notificata, si può pignorare solo la differenza tra la metà dello stipendio netto e la quota ceduta.
Facciamo un esempio pratico.
Supponiamo che lo stipendio netto mensile sia di 1.500 euro e che vi sia una cessione del quinto pari a 300 euro:
- calcolo della metà dello stipendio netto: 1.500 / 2 = 750 euro;
- differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta: 750 – 300 = 450 euro.
In questo caso, il pignoramento può avvenire fino a 450 euro, ma comunque non oltre un quinto dello stipendio netto, cioè 300 euro.
Come chiarito dal Tribunale di Siena (sent. del 09.09.2019, n. 883), «nel caso di pignoramento di un credito su cui già gravava la cessione volontaria del quinto, la differenza fra la metà dello stipendio e la quota ceduta è interamente pignorabile solo se la somma della quota volontariamente ceduta e delle quote dei pignoramenti successivamente intervenuti (da intendersi ognuno non superiore al quinto) superano la metà dello stipendio, che costituisce il limite invalicabile a garanzia delle basilari esigenze di vita del debitore
Concorso di pignoramenti
Se vi sono più pignoramenti in corso, il totale delle trattenute non può superare la metà dello stipendio netto.
Tuttavia si ritiene che:
- se i pignoramenti sono della stessa natura, il secondo pignoramento va “in accodo” e pertanto scatta solo dopo che il precedente creditore è stato soddisfatto;
- se i pignoramenti sono di natura diversa, essi possono concorrere contemporaneamente ma sempre nei limiti di massimo la metà della quota trattenuta.
Quanto alle tipologie, si distinguono tre diverse classi:
- pignoramenti per debiti alimentari;
- pignoramenti per debiti fiscali;
- pignoramenti per altri debiti.
Ad esempio, se una persona subisce prima il pignoramento del condominio e poi della finanziaria, il secondo si pone in accodo. Se invece il secondo pignoramento riguarda un credito alimentare, questo si aggiunge al primo ma al debitore va sempre riservata metà dello stipendio.
Minimo vitale
A differenza di quanto previsto per la pensione, il pignoramento dello stipendio non prevede la sottrazione di un minimo vitale. Questo è garantito già dalla previsione della percentuale.
Somme accreditate su conto corrente
Le somme accreditate sul conto corrente a titolo di stipendio sono pignorabili nei limiti appena indicati.
Per le somme accreditate sul conto prima della notifica del pignoramento, il pignoramento può avvenire solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.
Conclusioni
Per calcolare il quinto pignorabile di uno stipendio da lavoro dipendente, si deve:
- determinare lo stipendio netto mensile;
- calcolare un quinto di tale importo;
- verificare la presenza di eventuali cessioni del quinto o delegazioni di pagamento;
- applicare i limiti previsti dall’art. 68 del DPR 180/1950 in presenza di cessioni;
- assicurarsi che il totale delle trattenute non superi la metà dello stipendio netto.
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