Avviso IMU senza dati catastali: è valido?

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Mancano i dati catastali sull’avviso di accertamento IMU? Scopri quando l’atto è nullo e come contestarlo per difendere i tuoi diritti di contribuente.

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Ricevere un avviso di accertamento IMU è già di per sé fonte di preoccupazione per molti contribuenti. Ma cosa succede se, leggendo attentamente l’atto, ci si accorge che mancano i dati catastali dell’immobile? Si tratta di un semplice errore materiale o di un vizio che consente di impugnare l’intero accertamento? In questi casi è legittimo chiedersi se è valido l’avviso IMU senza dati catastali. E la risposta non è sempre ovvia.

In questo articolo, analizzeremo in dettaglio la normativa e la giurisprudenza in materia, per capire quando l’assenza dei dati catastali può portare alla nullità dell’atto e come il contribuente può tutelarsi. Scopriremo come la

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motivazione dell’atto impositivo possa influire sulla sua validità e quale ruolo giochino i dati catastali nell’identificazione dell’immobile.

Cos’è un avviso di accertamento IMU?

L’avviso di accertamento IMU è un atto con cui il Comune richiede al contribuente il pagamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) che ritiene non sia stata versata o sia stata versata in misura inferiore al dovuto. L’avviso può riguardare annualità pregresse (entro i termini di decadenza previsti dalla legge) e contiene, in genere:

È valido l’accertamento senza motivazione?

La motivazione è un elemento essenziale di qualsiasi atto amministrativo e, in particolar modo, di quelli impositivi con natura tributaria.

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L’articolo 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati: essi devono pertanto indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati.

La motivazione serve a:

Una motivazione insufficiente, generica o contraddittoria rende l’atto illegittimo e, quindi, impugnabile.

Quali elementi deve contenere un avviso di accertamento IMU?

Un avviso di accertamento IMU, per essere considerato valido, deve contenere tutte le informazioni necessarie per individuare e quantificare la pretesa tributaria.

L’articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007) non elenca in modo tassativo questi elementi, ma la giurisprudenza ha chiarito che, tra gli altri, sono indispensabili:

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Perché i dati catastali sono così importanti nell’avviso di accertamento IMU?

I dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria e rendita catastale) sono fondamentali per identificare in modo univoco l’immobile oggetto di imposizione. Essi permettono al contribuente di:

Senza i dati catastali, il contribuente non sarebbe in grado di comprendere appieno la pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa.

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Poiché tra gli elementi necessari è innegabile vadano indicati i dati catastali relativi agli immobili, locali, aree o superfici tassate, al fine di identificarli univocamente, la loro assenza, nell’ipotesi in cui l’immobile oggetto di accertamento non sia stato diversamente individuato (per esempio nel caso in cui l’immobile non fosse ancora accatastato e il Comune avesse operato un accesso diretto, come chiarito dalla Cassazione, sezione tributaria, 30 giugno 2010, n. 15538), è causa di nullità dell’atto impositivo.

Cosa succede se mancano i dati catastali nell’avviso di accertamento IMU?

La mancanza dei dati catastali, in linea di principio, costituisce un vizio di motivazione dell’atto, che può portare alla sua nullità. Come chiarito dalla domanda e risposta iniziali, se l’immobile non è diversamente individuato, l’atto è nullo. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’omissione dei dati catastali impedisca al contribuente di identificare con certezza l’oggetto della pretesa tributaria, compromettendo il suo diritto di difesa.

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Esiste un’eccezione importante. La Corte di Cassazione (sentenza n. 15538/2010) ha stabilito che l’assenza dei dati catastali non determina la nullità dell’atto se l’immobile è stato comunque individuato in altro modo, ad esempio nel caso in cui l’immobile non sia ancora accatastato e il Comune abbia operato un accesso diretto.

In sostanza, se il Comune è in grado di dimostrare di aver identificato l’immobile in modo alternativo (ad esempio, attraverso una perizia tecnica o una planimetria allegata all’atto), l’assenza dei dati catastali potrebbe non essere considerata un vizio invalidante.

Questa eccezione sussiste quando è impossibile reperire i dati, ma il comune riesce in altra maniera di dimostrare l’esistenza del fabbricato e la sua posizione, nonché la rendita.

Anna riceve un avviso di accertamento IMU per un’annualità pregressa. L’avviso indica solo il suo nome, cognome, codice fiscale, l’anno d’imposta e l’importo da pagare, ma non riporta alcun dato catastale dell’immobile. In questo caso, l’avviso è probabilmente nullo per difetto di motivazione. Anna non è in grado di capire a quale immobile si riferisce l’accertamento e, quindi, di verificare la correttezza della pretesa tributaria. Potrebbe trattarsi di un errore, di un immobile che Anna non possiede più o di un immobile per il quale ha già pagato l’IMU.

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Cosa fare se l’avviso IMU è senza dati catastali?

Se il contribuente riceve un avviso di accertamento IMU privo dei dati catastali (e non rientra nell’eccezione vista sopra), può:

Quali sono i termini per impugnare un avviso di accertamento IMU?

Il termine per presentare ricorso contro un avviso di accertamento IMU è di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto. È un termine perentorio, il che significa che, se non viene rispettato, il ricorso è inammissibile e l’atto diventa definitivo.

Giurisprudenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27261 del 25 settembre 2023, ha affermato che l’avviso di accertamento deve indicare i dati identificativi dell’immobile, il soggetto tenuto al pagamento e l’ammontare dell’imposta, e che l’obbligo motivazionale è ampiamente soddisfatto quando tali elementi sono presenti.

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La sentenza n. 23074 del 17 settembre 2019 ha stabilito che l’avviso di accertamento deve contenere i dati identificativi e catastali, la categoria, la percentuale di possesso, i mesi di possesso e l’imponibile liquidato, in perfetta rispondenza con i requisiti prescritti dalla legge in materia di ICI.

La sentenza n. 18949 del 13 giugno 2022 ha ribadito che l’avviso deve contenere elementi specifici per consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa.

La sentenza n. 11128 del 24 aprile 2024 ha confermato che l’obbligo motivazionale è adempiuto quando l’atto contiene i dati essenziali per comprendere la pretesa tributaria.

La sentenza n. 1405 del 18 gennaio 2022 ha evidenziato che l’avviso deve contenere i dati identificativi e catastali per essere valido.

La sentenza n. 1177 del 21 gennaio 2021 ha affermato che l’avviso deve indicare i dati catastali e gli elementi necessari per determinare l’imponibile.

La sentenza n. 31648 del 9 dicembre 2024 ha ribadito che l’avviso deve contenere i dati catastali per soddisfare l’obbligo motivazionale.

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Giurisprudenza di merito

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Padova, con la sentenza n. 142/2024, ha affermato che un avviso di accertamento può dirsi congruamente motivato quando contiene le informazioni necessarie per individuare e quantificare la pretesa tributaria in tutti i suoi elementi, tra cui i dati relativi agli immobili, locali, aree o superfici tassate, al fine di identificarli univocamente.

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Macerata, con la sentenza n. 185/2022, ha dichiarato che l’obbligo motivazionale non può ritenersi soddisfatto se non risultano indicati i dati catastali degli immobili oggetto d’imposta.

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Cosenza, con la sentenza n. 4982/2024, ha confermato che l’avviso deve contenere l’indicazione degli estremi catastali per essere adeguatamente motivato.

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Cosenza, con la sentenza n. 203/2024, ha sottolineato che l’avviso deve indicare gli identificativi catastali per essere sufficientemente motivato.

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In tema di imposizione locale si può richiamare la Commissione tributaria provinciale di Bari che, con la sentenza 1424/2028 ha qualificato come nullo l’avviso di accertamento – in quel caso Tarsu/Tari – emesso e notificato dal Comune impositore poiché non riportava i dati catastali degli immobili sottoposti a tassazione.

In proposito, i giudici tributari pugliesi hanno ritenuto fondata l’eccezione preliminare sollevata dal ricorrente relativa alla carenza di motivazione, sostenendo che la mancata indicazione degli identificativi catastali (foglio, particella, numero e sub, rendita catastale) precludesse inevitabilmente la possibilità di individuazione dell’immobile, con conseguente pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito. Pertanto, un avviso di accertamento Imu che non riporti gli estremi catastali dei fabbricati può essere impugnato dal contribuente per violazione del principio di motivazione degli atti impositivi, sancito dall’articolo 1, comma 162, della legge 296/2006.

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