Quando contestare l’intimazione di pagamento?
Cassazione: l’intimazione di pagamento è impugnabile come l’avviso di mora. Ignorarla consolida il debito, impedendo future contestazioni sulla prescrizione.
Dopo la notifica della cartella esattoriale, Agenzia Entrate Riscossione può avviare il pignoramento, il fermo o l’ipoteca. Tuttavia, se non agisce entro un anno, deve inviare un ulteriore sollecito: la cosiddetta intimazione di pagamento. Cosa può fare, in questo caso, il contribuente? Quando contestare l’intimazione di pagamento? Sul punto ha fornito interessanti chiarimenti la Cassazione in diverse occasioni.
Cerchiamo innanzitutto di comprendere cos’è l’intimazione di pagamento e quando può essere impugnata.
Indice
Cos’è l’intimazione di pagamento?
L’intimazione di pagamento non è altro che un sollecito che segue la cartella esattoriale. La sua notifica è obbligatoria se, dopo un anno dal ricevimento della cartella stessa, Agenzia Entrate Riscossione non ha avviato il pignoramento. Questo perché la cartella ha un termine di efficacia appunto di un anno.
L’intimazione di pagamento è, in sostanza, un atto che precede l’avvio delle azioni esecutive. Tuttavia non è affatto scontato che, dopo di essa, l’Esattore dia corso al pignoramento, specie se il contribuente non ha beni intestati.
L’intimazione di pagamento dà al contribuente 5 giorni di tempo per pagare e perde efficacia dopo 180 giorni. Dopo tale termine, infatti, Agenzia Entrate Riscossione deve notificare una nuova intimazione se vuol procedere in via esecutiva contro il debitore.
Si può impugnare l’intimazione di pagamento?
La Cassazione, con la sentenza 6436/2025, ha chiarito che l’intimazione è equiparabile all’avviso di mora, e rientra quindi tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario (articolo 19 del Dlgs 546/1992). Essa va quindi contestata tempestivamente, nel termine di 60 giorni quando attiene a imposte e tributi. Ignorarla significa consolidare il debito, precludendo future contestazioni sulla prescrizione. Questa equiparazione tra intimazione di pagamento e avviso di mora è fondamentale, perché rende obbligatoria l’impugnazione dell’intimazione, a pena di decadenza.
La stessa Cassazione ha altresì chiarito che la prescrizione del debito, anche se non fatta valere al momento della notifica della cartella esattoriale, può essere eccepita impugnando la successiva intimazione di pagamento (ord. n. 18152/2024). Non c’è quindi decadenza dal diritto di difesa. Si può contestare la prescrizione dopo la notifica della cartella?
Tuttavia, se la prescrizione si forma dopo la notifica della cartella, ma prima dell’intimazione di pagamento, questo secondo atto va necessariamente impugnato. Diversamente il vizio si sana e il debito va corrisposto. In altri termini l’eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell’intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest’ultima: è invece preclusa in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
La vicenda all’esame della Cassazione
Nel caso specifico, un contribuente aveva impugnato un atto di pignoramento, contestando la prescrizione del debito tributario. Il Fisco, però, ha sostenuto che tale eccezione avrebbe dovuto essere sollevata avverso la precedente intimazione di pagamento, che non era stata impugnata.
In passato, la Cassazione aveva ritenuto che l’intimazione non fosse equiparabile all’avviso di mora, e quindi fosse un atto solo facoltativamente impugnabile. Con la sentenza 6436/2025, la Corte ha cambiato idea, affermando che l’intimazione svolge la stessa funzione dell’avviso di mora.
Che succede se non si contesta l’intimazione di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione?
Se l’intimazione di pagamento non viene impugnata tempestivamente, i vizi collegati all’atto non possono più essere contestati dal contribuente. In particolare, l’eccezione di prescrizione del debito tributario diventa inammissibile.
Un contribuente riceve una cartella di pagamento nel 2020. Nel 2022, riceve un’intimazione di pagamento, ma non la impugna. Nel 2024, subisce un pignoramento e contesta la prescrizione del debito. La sua contestazione sarà inammissibile, perché avrebbe dovuto impugnare l’intimazione di pagamento nel 2022.