I permessi per malattia del figlio sono retribuiti?
Come funzionano i permessi per malattia di un figlio? Come viene retribuita la malattia del figlio?
Capita di frequente che un dipendente debba assentarsi dal lavoro per assistere il figlio influenzato o comunque indisposto, specie se piccolo. In questi casi, cosa succede alla busta paga? I permessi per malattia del figlio sono retribuiti? La questione merita una particolare attenzione, tenendo tuttavia conto che ogni contratto collettivo può prevedere disposizioni di maggior favore rispetto a quelle previste, in via generale dalla legge. Ed è proprio da quest’ultima che partiremo, perché contiene la cornice della disciplina nazionale in materia di permessi per malattia del figlio
Indice
Come funzionano i permessi per malattia di un figlio?
Secondo l’articolo 47 del Decreto Legislativo n. 151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. In tal caso il permesso può durare fino alla guarigione, ossia per tutta la durata della malattia.
Per i figli di età compresa tra
I genitori adottivi o affidatari possono assentarsi dal lavoro alternativamente, senza diritto alla retribuzione:
- per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 6 anni;
- nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ciascun figlio fino agli 8 anni di età.
Tuttavia, se, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo per malattia (5 giorni all’anno) può essere fruito nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
I permessi per malattia del figlio sono retribuiti?
L’articolo 48 del medesimo Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce che i periodi di congedo per la malattia del figlio
In particolare:
- fino a tre anni di età del figlio: il congedo per malattia del figlio non è retribuito, ma è coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici;
- tra i tre e gli otto anni di età del figlio: il congedo è non retribuito e non è prevista contribuzione figurativa.
Questa disposizione è confermata da diversi CCNL come, ad esempio, il CCNL per il settore calzature.
Alcuni CCNL prevedono che i permessi per malattia del figlio comportano una proporzionale riduzione delle ferie. Sono esclusi anche dal calcolo di tredicesima e quattordicesima.
In alcuni contratti collettivi, come quello dei servizi assistenziali per il personale dipendente da Anpas ODV e Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV, sono previsti due giorni retribuiti all’anno per malattia del figlio entro i primi otto anni. Tuttavia, esauriti questi permessi, le ulteriori assenze non sono retribuite.
In conclusione, salvo diverse previsioni contrattuali specifiche, le ore di permesso dal lavoro per malattia del figlio non sono retribuite. È consigliabile verificare il proprio CCNL di riferimento per eventuali disposizioni più favorevoli.
Come chiedere i permessi per malattia del figlio
La certificazione di malattia deve essere trasmessa all’INPS in via telematica direttamente dal medico curante del SSN.
Il lavoratore deve comunicare direttamente al medico, all’atto della compilazione della certificazione di malattia, le generalità del genitore che ha scelto di usufruirne.
La certificazione è, poi, inoltrata immediatamente dall’INPS al datore di lavoro interessato.
Rapporto tra permessi per malattia e congedo parentale
La fruizione di permessi per malattia del bambino, insorta durante il congedo parentale (art. 32 D.Lgs. 151/2001), può sospenderne il godimento consentendo la sostituzione del titolo dell’assenza. La legge, infatti, non prevede alcun divieto di cumulo dei due istituti.
A tal fine occorre che l’interessato presenti domanda di sospensione del congedo e che sussistano i requisiti prescritti per l’accesso all’uno e all’altro istituto (Risp. Interpello Min. Lav. 28 agosto 2006 prot. n. 25/I/0003004).
C’è visita fiscale in caso di assenza per malattia del figlio?
La nozione di malattia del bambino non coincide con quella di malattia del lavoratore durante l’esecuzione del contratto poiché comprende non solo la fase patologica vera e propria, ma anche quella successiva di convalescenza (Cass. 4 aprile 1997 n. 2953). Ciò comporta che né l’INPS, né l’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) sono tenuti ad effettuare controlli sull’effettivo stato di malattia del bambino. Non è, quindi, prevista la visita fiscale.