Guadagni bitcoin e criptovalute: quando e come vengono tassati
Modello Redditi 2025: i 2.000 euro sono una franchigia, non una soglia. Tassazione al 26% solo sull’eccedenza. Novità anche per il 730. L’Agenzia delle Entrate cambia rotta sulla tassazione delle criptovalute. Le plusvalenze sotto i 2.000 euro nonsono tassate. Ecco come funziona.
Buone notizie per chi ha investito in criptovalute. Le istruzioni al modello Redditi 2025 (per i redditi 2024) chiariscono che le plusvalenze derivanti da cripto-attività sono tassate solo se superano i 2.000 euro esolo per la parte eccedente tale importo. Si tratta di un’importante precisazione: i 2.000 euro sono una franchigia, non una soglia. Ma cerchiamo di comprendere quando e come vengono tassati i guadagni da bitcoin e criptovalute
La tassazione dei guadagni derivanti da criptovalute è stata oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e di recenti interventi normativi. Di seguito, fornisco un quadro dettagliato su come e quando tali guadagni vengono tassati, aggiornato alla data odierna.
Indice
Tassazione criptoattività
La tassazione delle criptovalute è stata introdotta in Italia dalla Legge di Bilancio 2023. Dal 2025 in poi, i guadagni da criptovalute vengono sempre tassati. In precedenza, ciò avveniva solo per somme superiori a 2.000 euro. A quest’ultimo riguardo, le istruzioni dell’Agenzia Entrate al modello Redditi 2024 (per i redditi 2023) avevano creato confusione, interpretando i 2.000 euro come una soglia: se la plusvalenza superava i 2.000 euro, veniva tassato l’intero importo.
Le nuove istruzioni al modello Redditi 2025 (quadro RT) correggono il tiro. I 2.000 euro sono ora considerati una franchigia. Questo significa che:
- fino a 2.000 euro non c’è alcuna tassazione sulle plusvalenze da criptovalute.
- oltre 2.000 euro si tassa solo la parte che supera i 2.000 euro, con l’imposta sostitutiva del 26%.
Facciamo un esempio pratico:
- Plusvalenza realizzata nel 2024: 10.000 euro.
- Franchigia: 2.000 euro.
- Base imponibile: 8.000 euro (10.000 – 2.000).
- Imposta sostitutiva (26%): 2.080 euro (8.000 x 0,26).
Con la vecchia interpretazione (soglia), l’imposta sarebbe stata di 2.600 euro (10.000 x 0,26).
Come dichiarare i guadagni da criptovalute
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono cripto-attività devono indicarle nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, in quanto costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (Agenzie delle Entrate, risposta ad interpello n. 788 del 24/11/2021 e Circolare n. 30 del 27/10/2023).
Un’altra novità importante è che le plusvalenze da criptovalute possono essere dichiarate anche nel modello 730 (V) anziché nel quadro RF del modello Redditi PF (Persone Fisiche).
L’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nella versione in vigore nel 2023 e 2024 (perché, come detto, a partire dal 2025 il limite di 2.000 euro è stato eliminato), parla di plusvalenze «non inferiori complessivamente a 2.000 euro». Questo sembrerebbe indicare una soglia, non una franchigia.
Nonostante il tenore letterale della norma, l’Agenzia delle Entrate, già con la circolare 30/E/2023, aveva implicitamente interpretato i 2.000 euro come una franchigia («…per la parte che eccede la soglia di 2mila euro…»). Le nuove istruzioni al modello Redditi 2025 confermano questa interpretazione.
La Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) ha eliminato la soglia/franchigia di 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2025, quindi, le plusvalenze da cripto-attività saranno sempre tassate, indipendentemente dall’importo.
Era tuttavia necessario un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, per confermare definitivamente l’interpretazione dei 2.000 euro come franchigia per il 2023 e 2024
Tassazione delle plusvalenze da bitcoin e criptovalute
Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività sono considerate redditi diversi e sono tassate con un’aliquota del 26%.
Vediamo quando si realizza la tassazione:
- cessione a titolo oneroso: la vendita di criptovalute contro valuta fiat (es. euro) genera una plusvalenza tassabile;
- permuta: lo scambio tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni diverse è fiscalmente rilevante. Ad esempio, l’acquisto di un NFT con criptovalute costituisce una permuta tassabile (Circolare n. 30 del 27/10/2023);
- detenzione: i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, se superiori a 2.000 euro nel periodo d’imposta, sono tassabili.
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