Infortunio in appalto: quando è colpa del committente?
Committente risponde per infortunio se omette verifica idoneità tecnico-professionale appaltatore (specie per lavori pericolosi). No controllo assiduo.
Affidare lavori in appalto, che si tratti della ristrutturazione di casa, della manutenzione di impianti aziendali o della realizzazione di un progetto complesso, è una pratica estremamente comune. Ci si rivolge a imprese specializzate o a lavoratori autonomi, fidandosi della loro professionalità. Ma cosa succede se durante questi lavori si verifica un infortunio? La responsabilità ricade unicamente sull’impresa esecutrice o anche su chi ha commissionato l’opera? La domanda che si pone è dunque la seguente: in caso di
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La responsabilità di chi commissiona lavori a terzi
Non pochi datori di lavoro si chiedono: «Se commissiono dei lavori a un’impresa o a un artigiano e un loro lavoratore (o l’artigiano stesso) si fa male, posso essere ritenuto responsabile?». Sì, è una possibilità concreta. La sentenza n. 11603/2025 della Corte di Cassazione conferma un principio ormai consolidato: il
La responsabilità del committente emerge in modo particolare quando l’infortunio è riconducibile a una sua specifica omissione: la mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o del lavoratore autonomo prescelto. In pratica, il committente risponde se ha affidato il lavoro a qualcuno che non aveva le competenze, l’organizzazione o le attrezzature adeguate per svolgerlo in sicurezza, e lui non ha effettuato i dovuti controlli preliminari.
Ma cosa significa esattamente “verificare l’idoneità tecnico-professionale”? Quali controlli devo fare prima di affidare i lavori? “Verificare l’idoneità tecnico-professionale” non è un semplice controllo formale, ma un’indagine sostanziale per assicurarsi che l’impresa o il lavoratore autonomo a cui si intende affidare l’incarico sia effettivamente in grado di realizzare l’opera commissionata garantendo standard di sicurezza adeguati. Questa verifica deve essere tanto più approfondita quanto più i lavori sono
Concretamente, il committente dovrebbe accertarsi che l’esecutore possieda:
- capacità ed esperienza specifiche per quel tipo di lavoro;
- un’organizzazione adeguata (personale qualificato, procedure di sicurezza);
- attrezzature idonee e conformi alle normative di sicurezza;
- regolarità contributiva e assicurativa (ad esempio, tramite il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva per le imprese).
Ad esempio, se si commissionano lavori di rifacimento del tetto (attività notoriamente pericolosa), il committente diligente dovrebbe verificare che l’impresa scelta disponga di ponteggi a norma, linee vita, dispositivi di protezione individuale (come imbracature), personale formato per lavori in quota, e non limitarsi a scegliere chi offre il prezzo più basso senza garanzie sulla sicurezza.
I doveri dell’appaltatore
La seconda domanda a cui vogliamo rispondere è la seguente «
L’obbligo di adottare le misure specifiche per prevenire gli infortuni durante l’esecuzione dei lavori ricade primariamente sull’appaltatore (o sul lavoratore autonomo). Il committente non deve sostituirsi a lui nella gestione quotidiana della sicurezza, a meno che non si verifichino situazioni particolari (come vedremo).
Quando c’è la responsabilità del committente per l’infortunio?
La responsabilità del committente non deriva automaticamente dall’infortunio, ma deve essere accertata
- omissione della verifica di idoneità: questo è il fattore principale. Se il committente ha trascurato di verificare l’idoneità dell’esecutore, o peggio, ha scelto consapevolmente un soggetto palesemente inadeguato per risparmiare (come nel caso citato dalla Cass. 35185/16), la sua responsabilità è altamente probabile, soprattutto se l’infortunio è conseguenza diretta di tale inadeguatezza;
- capacità organizzative dell’appaltatore: erano sufficienti per il lavoro commissionato? Il committente le ha prese in considerazione al momento della scelta?
- specificità e pericolosità dei lavori: lavori oggettivamente pericolosi impongono al committente una maggiore diligenza nella scelta e nella valutazione dei rischi;
- criteri usati per la scelta: la selezione è stata basata solo sul criterio del massimo ribasso o ha tenuto conto anche delle capacità tecniche e organizzative in materia di sicurezza?
- ingerenza (interferenza) del committente: il committente è intervenuto direttamente nell’esecuzione dei lavori, magari imponendo procedure frettolose o rischiose, fornendo materiali o attrezzature non idonei, o creando interferenze pericolose con altre attività? In questi casi, la sua responsabilità diretta aumenta significativamente;
- percezione immediata di situazioni di pericolo: il committente si è reso conto (o avrebbe potuto rendersi conto con una normale diligenza) di una situazione di pericolo grave ed evidente durante lo svolgimento dei lavori (es. operai senza protezioni in quota, ponteggi instabili, scavi non protetti) e non ha fatto nulla per fermare i lavori o pretendere l’adozione delle necessarie misure di sicurezza? Questa omissione di intervento di fronte a un pericolo palese e immediatamente percepibile è una causa frequente di riconoscimento della responsabilità del committente.
I precedenti in giurisprudenza
La sentenza 11603/25 fa riferimento a un suo importante precedente, la
La ragione della condanna fu proprio legata alla scelta dell’esecutore. I committenti, pur essendo consapevoli che si trattava di un lavoro oggettivamente pericoloso (lavorare in quota sulla copertura di un fabbricato), avevano affidato l’incarico a un semplice artigiano. Il punto cruciale era che i committenti sapevano bene che questo artigiano non disponeva di una struttura organizzativa d’impresa che gli permettesse di affrontare quel lavoro in condizioni di sicurezza (evidentemente mancavano attrezzature specifiche, procedure, forse anche formazione adeguata).
Questo esempio dimostra chiaramente il principio: non si può affidare un lavoro pericoloso a chi non è strutturato per gestirne i rischi. Il committente ha il dovere di valutare questa corrispondenza tra la pericolosità del lavoro e l’idoneità tecnico-professionale (che include l’organizzazione e le attrezzature) dell’esecutore scelto. Omettere questa verifica, soprattutto quando i rischi sono elevati ed evidenti, espone il committente a gravi responsabilità, civili e penali.