Chat condominiale: cosa si può scrivere e cosa è vietato 

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Angelo Greco

28 marzo 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Chat condominiali (WhatsApp, etc.) trattano dati personali (GDPR). Serve consenso e informativa. Mai scrivere di morosità o dati sensibili. Non sostituiscono comunicazioni ufficiali. Rischi privacy e diffamazione.

Annuncio pubblicitario

Le chat di gruppo su WhatsApp, Telegram o altri social network sono diventate uno strumento quasi onnipresente nella vita condominiale. Permettono scambi rapidi di informazioni, segnalazioni veloci, e un senso di comunità. Che siano create spontaneamente tra condòmini o per iniziativa dell’amministratore, queste chat sembrano solo un modo informale per comunicare. Ma attenzione: dietro la loro apparente semplicità si nascondono importanti implicazioni legali, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei dati personali (privacy) secondo il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Spesso questi aspetti vengono sottovalutati, ma condividere informazioni in una chat condominiale non è come chiacchierare tra amici: si trattano dati personali, a volte anche molto delicati, con possibili conseguenze legali. Allora cerchiamo di comprendere

Annuncio pubblicitario
cosa si può scrivere e cosa è vietato nella chat condominiale: quali sono le regole sulla riservatezza e quali invece le informazioni che sono pubbliche e, come tali, possono essere condivise.

La chat condominiale è lecita?

Inserire una persona in una chat senza il suo consenso non è legale. Difatti,

Annuncio pubblicitario
usare WhatsApp o Telegram per le comunicazioni condominiali è “trattamento di dati personali”. Questo significa che la raccolta di tali dati (l’inserimento di un condomino in un gruppo WhatsApp o Telegam) e la loro diffusione (rendendo visibile il numero di cellulare a tutti gli utenti) è vietato senza il consenso preventivo dell’interessato.

Secondo il GDPR (art. 4), qualsiasi operazione compiuta su dati personali è “trattamento”. Questo include:

  • raccogliere numeri di telefono per creare il gruppo;
  • condividere messaggi che identificano persone (nome, cognome, numero di interno);
  • discutere problematiche private o segnalazioni che riguardano specifici condòmini;
  • inviare foto o video in cui le persone sono riconoscibili;
  • inoltrare documenti condominiali che contengono dati personali. Quindi, ogni volta che in una chat condominiale si scambiano informazioni riferibili a una persona identificata o identificabile, si sta effettuando un trattamento di dati personali soggetto alle regole del GDPR.

Chi è responsabile della privacy nella chat condominiale?

Vediamo ora chi è il responsabile della privacy in caso di chat condominiale. Tutto dipende da chi gestisce il gruppo e per quali finalità:

Annuncio pubblicitario

In generale, quando i dati sono trattati per finalità legate alla gestione condominiale (es. comunicazioni su lavori, scadenze), il Condominio nel suo complesso è il “Titolare del trattamento“, cioè il soggetto che decide scopi e mezzi del trattamento.

Se l’amministratore crea e gestisce attivamente una chat per conto del Condominio e per finalità legate al suo mandato, agisce come “Responsabile del trattamento“. In questo ruolo, deve garantire che il trattamento avvenga nel rispetto del GDPR e secondo le istruzioni del Condominio (Titolare), applicando la diligenza richiesta dal suo mandato.

Anche i singoli condomini, partecipanti alla chat, quando scrivono messaggi contenenti dati personali altrui, devono rispettare le regole di correttezza e liceità.

Annuncio pubblicitario

Posso essere aggiunto a un gruppo WhatsApp condominiale senza il mio permesso?

No. L’inserimento in un gruppo di messaggistica condominiale non può essere automatico o forzato. Deve avvenire solo su base volontaria, cioè su richiesta o con il consenso esplicito del singolo condòmino.

Prima di essere inserito, il condòmino deve ricevere un’informativa sulla privacy (ai sensi dell’art. 13 GDPR) che spieghi chiaramente:

  • le finalità specifiche del gruppo (es. solo comunicazioni urgenti, discussioni generali, ecc.);
  • chi è il Titolare del trattamento (il Condominio);
  • eventualmente chi è il Responsabile (l’Amministratore, se gestisce il gruppo su incarico);
  • i diritti dell’interessato (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, ecc.);
  • per quanto tempo saranno conservati i messaggi (se è previsto un archivio).

Le comunicazioni importanti (es. convocazione assemblea) possono essere fatte via chat?

L’amministratore non può informare i condomini delle riunioni (assemblee) nella chat senza inviare gli avvisi di convocazione. Le chat sono strumenti di comunicazione

Annuncio pubblicitario
informale e non possono sostituire i canali ufficiali previsti dal Codice Civile per le comunicazioni condominiali che richiedono forme specifiche. In particolare:

  • le convocazioni di assemblea devono avvenire obbligatoriamente secondo le modalità previste dall’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile (raccomandata, PEC, fax, consegna a mano). Una convocazione inviata solo via WhatsApp è nulla o annullabile. (Cit. Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sent. 269/2025);
  • altre comunicazioni formali (es. solleciti di pagamento, invio rendiconto) richiedono canali che garantiscano la prova di ricezione.

Le chat possono essere usate per promemoria o avvisi rapidi o anche come anticipazioni di comunicazioni che verranno successivamente fatte con raccomandata o lettere a mani, ma mai in sostituzione degli atti formali.

Annuncio pubblicitario

Cosa non si può scrivere o condividere in una chat condominiale?

Per evitare violazioni del GDPR e possibili sanzioni o richieste di risarcimento danni è necessario sapere per cosa è assolutamente vietato utilizzare la chat condominiale, Ecco un elenco non esaustivo:

  • informazioni sui debiti (morosità) dei condomini. Anche se ciascun condomino ha diritto a conoscere, dall’amministratore, lo stato dei pagamenti degli altri residenti, non è possibile indicare, in un gruppo condominiale su WhatsApp o Telegram, chi non ha versato le quote condominiali, a quanto ammonta il debito, o sollecitare pubblicamente i pagamenti in chat. Si tratterebbe di una grave violazione della privacy. Questi dati sono estremamente delicati e la loro diffusione ingiustificata viola i principi di minimizzazione, limitazione della finalità e liceità del GDPR. L’amministratore deve gestire le morosità tramite comunicazioni individuali e riservate;
  • dati sulla salute: le informazioni su malattie, disabilità, condizioni mediche dei condòmini o loro familiari sono dati “sensibili” e quindi massimamente tutelati dalla legge sulla privacy. Quindi non è possibile dire che un condomino non sta bene o ha difficoltà a deambulare;
  • situazioni personali delicate come problemi familiari, difficoltà economiche (diverse dalla mera morosità condominiale), questioni lavorative, orientamenti religiosi, politici o sessuali, ecc.;
  • informazioni non pertinenti alla gestione condominiale: pettegolezzi, giudizi personali non legati a fatti condominiali oggettivi, informazioni private apprese in altro modo.

La condivisione di questi dati in un gruppo ampio viola quasi sempre i principi fondamentali del GDPR per le seguenti violazioni:

Annuncio pubblicitario

  • minimizzazione: si condividono dati non necessari per la finalità del gruppo (che dovrebbe essere la gestione condominiale);
  • limitazione della finalità: si usano i dati per scopi diversi da quelli per cui il gruppo è stato creato;
  • liceità e correttezza: manca una base giuridica valida per diffondere dati così sensibili a tutti i partecipanti.

Si possono usare toni offensivi o accusare qualcuno nella chat?

Anche se informale, la chat condominiale non è una “zona franca” dove tutto è permesso. L’uso di linguaggio offensivo, insulti, minacce o accuse infondate può avere conseguenze legali. Si può essere innanzitutto chiamati a risarcire il danno all’onore e alla reputazione della persona offesa. Inoltre, scrivere messaggi offensivi in un gruppo (che per la legge equivale a una comunicazione “con più persone”) può integrare il reato di

Annuncio pubblicitario
diffamazione. La Cassazione (ord. 29203/2024) ha confermato che espressioni offensive in chat possono essere illecite. Nel caso specifico, dare dell'”appropriazione indebita” all’amministratore in chat è stato considerato potenzialmente lesivo, data la delicatezza del ruolo di chi gestisce denaro altrui. Bisogna quindi usare sempre toni rispettosi ed esprimere critiche in modo costruttivo e basato su fatti.

Attenzione però: si ha diffamazione solo quando la vittima dell’offesa non è online nel momento della digitazione del messaggio. Se invece è connessa, si ha ingiuria, che non è un reato e che può consentire di chiedere solo il risarcimento dei danni con un’azione civile.

Annuncio pubblicitario

Posso chiedere di essere rimosso dalla chat? Cosa succede ai miei dati?

Ogni condòmino ha il diritto di uscire dal gruppo in qualsiasi momento o di chiedere di essere rimosso. Questo equivale a esercitare il diritto alla limitazione del trattamento o alla cancellazione dei propri dati (artt. 17 e 18 GDPR) in relazione a quella specifica finalità (la partecipazione alla chat).

Chi gestisce il gruppo (l’amministratore o un altro condòmino designato) ha l’obbligo di rimuovere la persona che ne fa richiesta tempestivamente. Dovrebbe anche assicurarsi, per quanto possibile, che i dati di quella persona non siano più accessibili o riutilizzati all’interno del gruppo (anche se cancellare i messaggi inviati dalla memoria di tutti i partecipanti è tecnicamente complesso sulle piattaforme comuni).

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui