ISEE Ristretto per disabili: come richiederlo e quando serve?

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Autore: Raffaella Mari

02 aprile 2025

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

ISEE Ristretto (disabili): per prestazioni socio-sanitarie. Beneficiario è dichiarante DSU (anche se a carico). Può abbassare valore ISEE.

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L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento chiave in Italia per valutare la condizione economica delle famiglie e determinare l’accesso a una vasta gamma di prestazioni sociali agevolate, dai bonus per i figli agli sconti sulle tasse universitarie, fino ai servizi socio-sanitari. Tuttavia, il calcolo dell’ISEE “ordinario”, che considera l’intero nucleo familiare anagrafico, non sempre riflette adeguatamente la situazione specifica di un componente con bisogni particolari, come una persona con disabilità grave. Per questo motivo, esiste una tipologia specifica, il cosiddetto “

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ISEE Ristretto“, pensata proprio per determinate prestazioni socio-sanitarie. Ma come funziona esattamente? E in particolare, come richiedere l’ISEE Ristretto per disabili e quando serve? È possibile utilizzarlo anche se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di altri e si è già in possesso di un ISEE ordinario? La risposta richiede attenzione ad alcuni passaggi procedurali fondamentali, soprattutto riguardo a chi deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Facciamo chiarezza su questo strumento specifico nel marzo 2025.

Qual è la differenza tra ISEE Ordinario e ISEE Ristretto?

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un valore numerico che rappresenta la situazione economica complessiva di un nucleo familiare, calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni (mobiliari e immobiliari) e della composizione del nucleo stesso, attraverso una scala di equivalenza.

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ISEE ordinario: è la tipologia standard, valida per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. Considera i redditi e i patrimoni di tutti i componenti del nucleo familiare come definito ai fini anagrafici e fiscali (generalmente le persone che coabitano e sono legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, ecc., con alcune eccezioni e regole specifiche);

ISEE Ristretto (o ISEE socio-sanitario): è una versione particolare dell’ISEE, utilizzabile esclusivamente per richiedere specifiche prestazioni di natura socio-sanitaria (o dottorati di ricerca). La sua peculiarità è che fa riferimento a un “nucleo familiare ristretto”, composto, di norma, soltanto dal beneficiario della prestazione, dal suo coniuge (se presente) e dai suoi figli minori o maggiorenni a carico (se presenti e a determinate condizioni). Esclude quindi, generalmente, i redditi e i patrimoni di altri familiari conviventi come genitori, fratelli/sorelle, nonni, anche se presenti nello stato di famiglia anagrafico.

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A cosa serve l’ISEE Ristretto e per quali prestazioni si può utilizzare?

L’ISEE Ristretto è stato introdotto per focalizzare la valutazione economica sulla situazione più specifica del diretto beneficiario di determinati servizi, spesso rivolti a persone non autosufficienti o con particolari esigenze. Si utilizza principalmente per:

  • ISEE sociosanitario: richiesta di prestazioni socio-sanitarie non residenziali, come l’assistenza domiciliare (SAD), centri diurni, servizi di sollievo per persone con disabilità o anziani non autosufficienti;
  • ISEE sociosanitario residenze: richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali, come il ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o altre strutture protette;
  • ISEE dottorati di ricerca: richiesta di agevolazioni o borse di studio per chi è iscritto a un dottorato.

Il vantaggio principale dell’ISEE Ristretto

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risiede nel fatto che, considerando un nucleo più piccolo, il valore ISEE risultante è spesso significativamente più basso rispetto all’ISEE Ordinario calcolato sull’intera famiglia convivente. Questo può consentire l’accesso a prestazioni (o l’applicazione di tariffe agevolate/minori compartecipazioni alla spesa) che sarebbero precluse basandosi sull’ISEE Ordinario, il quale potrebbe includere redditi e patrimoni di altri familiari non direttamente coinvolti nella fruizione della specifica prestazione socio-sanitaria.

Chi può richiedere l’ISEE Ristretto?

Per poter calcolare e utilizzare un ISEE Ristretto, è indispensabile che la persona che presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) – il cosiddetto “dichiarante” – sia lo stesso soggetto beneficiario della prestazione socio-sanitaria (o del dottorato) per cui l’ISEE Ristretto è richiesto.

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In altre parole, se l’ISEE Ristretto serve per l’accesso a un servizio per una persona con disabilità, sarà la persona con disabilità a dover figurare come dichiarante nella DSU utilizzata per quel calcolo. Non può essere un altro familiare a presentare la DSU “per conto del nucleo ristretto” se non è lui stesso il beneficiario.

Facciamo un esempio pratico e rispondiamo alla seguente domanda: «È possibile chiedere l’ISEE Ristretto per mia sorella disabile grave, anche se vive con noi ed è fiscalmente a carico di nostra madre?» Assolutamente sì. Il fatto che tua sorella sia fiscalmente a carico di vostra madre è irrilevante ai fini della richiesta dell’ISEE Ristretto e della definizione del relativo nucleo.

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La condizione di “carico fiscale” rileva ai fini delle detrazioni IRPEF per familiari a carico nella dichiarazione dei redditi del genitore, ma non determina la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE Ristretto.

Il nucleo ristretto, come detto, si basa su regole proprie (beneficiario, eventuale coniuge, eventuali figli a carico del beneficiario). I genitori o i fratelli del beneficiario, anche se conviventi e anche se provvedono al suo mantenimento, di norma non rientrano nel nucleo ristretto.

La necessità che sia lei la dichiarante rimane: per ottenere l’ISEE Ristretto finalizzato a una prestazione per tua sorella, dovrà essere lei (o chi la rappresenta legalmente) a presentare la DSU specifica.

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La domanda ora si sposta su un altro tema: «Ho già compilato la DSU per l’ISEE Ordinario a nome di mia madre (includendo mia sorella nel nucleo). Posso usare quella DSU per ottenere l’ISEE Ristretto per mia sorella?». No! Se la DSU per l’ISEE Ordinario è stata presentata da un dichiarante diverso dalla persona disabile (in questo caso, tua madre), non è possibile “trasformare” o derivare direttamente l’ISEE Ristretto per tua sorella da quella DSU. Sarà necessario presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), questa volta a nome di tua sorella come dichiarante, selezionando l’opzione per il calcolo dell’ISEE Ristretto (Sociosanitario o Residenze, a seconda della prestazione richiesta).

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Se, invece, la DSU originaria fosse stata presentata proprio da tua sorella come dichiarante (anche per ottenere l’ISEE Ordinario), allora sì, sarebbe possibile utilizzare le procedure online (es. sul sito INPS) per richiedere anche l’attestazione ISEE Ristretto basata sulla medesima DSU.

Come si compila la DSU per richiedere specificamente l’ISEE Ristretto?

La procedura di compilazione della DSU, sia che si utilizzi il modello cartaceo (meno comune) sia che si proceda online tramite il portale INPS (spesso con l’ausilio dell’ISEE Precompilato, che semplifica l’inserimento dei dati), prevede dei passaggi specifici per richiedere il nucleo ristretto:

  • inserire i dati anagrafici della persona con disabilità come “dichiarante”;
  • indicare per quale tipo di prestazione si richiede l’ISEE (es. Prestazioni socio-sanitarie non residenziali, Prestazioni residenziali);
  • il sistema (o il modulo cartaceo) guiderà alla compilazione della sezione relativa al nucleo familiare. Si dovrà tipicamente selezionare l’opzione per il calcolo basato sul nucleo ristretto (spesso identificata con sigle come “Modulo MB.1rid” o simili);
  • all’interno del modulo per il nucleo ristretto, bisognerà identificare chiaramente chi è il Beneficiario (“B”) della prestazione (che, come detto, coincide con il dichiarante in questo caso).
  • indicare gli eventuali altri componenti che fanno parte del nucleo ristretto secondo le regole specifiche (coniuge del beneficiario, figli a carico del beneficiario).
  • gli altri componenti del nucleo familiare ordinario (genitori, fratelli conviventi, ecc.) andranno indicati in un’apposita sezione come “Soggetto non compreso nel nucleo ristretto” o dicitura simile. I loro redditi e patrimoni non verranno considerati nel calcolo dell’ISEE Ristretto.

L’ISEE Ristretto è sempre la scelta giusta o accettata per l’assegno di cura?

Per l’

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assegno di cura (prestazione prevista dalla L. 328/2000 e dal DM 26/09/2016) è facoltà del dichiarante presentare l’ISEE Ordinario o Ristretto. Questo suggerisce che entrambe le opzioni siano generalmente ammesse. Tuttavia, è assolutamente fondamentale tenere presente che l’Assegno di Cura è una prestazione spesso gestita a livello regionale o locale (Comuni, ASL, Distretti Socio-Sanitari). Pertanto, le regole specifiche, i requisiti ISEE e le soglie di accesso possono variare da Regione a Regione o persino da Comune a Comune.

Consiglio pratico: prima di presentare la DSU, verificare sempre con attenzione il bando o il regolamento specifico dell’ente che eroga l’assegno di cura nella propria zona di residenza. Contattare direttamente l’ufficio competente (es. Servizi Sociali del Comune, sportello ASL) per chiedere conferma su quale tipo di ISEE è richiesto o preferibile per quella specifica prestazione e per conoscere le soglie economiche di accesso.

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Il disabile deve necessariamente compilare e firmare la DSU personalmente?

Anche se la persona con disabilità deve figurare come “dichiarante” formale della DSU per l’ISEE Ristretto, non è detto che debba materialmente compilarla o firmarla in autonomia, specialmente se vi sono impedimenti fisici, cognitivi o legali. In questi casi:

  • se la persona è interdetta o inabilitata, la DSU sarà compilata e sottoscritta dal tutore o curatore legale;
  • se è stata nominata un’amministrazione di sostegno, sarà l’amministratore a poterla presentare nei limiti dei poteri conferitigli dal giudice;
  • se la persona, pur non avendo provvedimenti di limitazione della capacità, ha difficoltà pratiche, può certamente farsi assistere da un familiare nella compilazione (sia cartacea che online). La compilazione può essere fatta anche tramite un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o un patronato, fornendo la delega e i documenti necessari. L’importante è che la DSU sia presentata a nome del beneficiario disabile come dichiarante.

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