È legale riprendere i lavori condominiali?
Si può usare la videosorveglianza condominiale per filmare gli operai che lavorano sul cantiere? Cosa prevede lo statuto dei lavoratori?
La videosorveglianza condominiale è legale solo se riprende le parti comuni dell’edificio, come le scale, il cortile e l’atrio. Ogni ingerenza nella proprietà esclusiva dei condòmini è illecita e, in alcune circostanze, può perfino costituire reato. Con il presente articolo ci occuperemo di una questione in particolare: è legale riprendere i lavori condominiali?
In buona sostanza, si tratta di capire se è possibile utilizzare la videosorveglianza condominiale oppure altre telecamere per filmare gli operai che lavorano all’interno dell’edificio per eseguire i lavori che sono stati appaltati alla ditta, ad esempio al fine di verificare che l’attività proceda correttamente. Una condotta del genere è lecita oppure costituisce una violazione della privacy?
Indice
Come funziona la videosorveglianza condominiale?
Le deliberazioni concernenti l’installazione, sulle parti comuni dell’edificio, di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1122-ter cod. civ.).
Le telecamere vanno installate nelle parti comuni e possono riprendere solo queste ultime; non è quindi consentito che l’obiettivo sia puntato in direzione delle unità immobiliari esclusive.
La presenza delle telecamere deve essere segnalata con appositi cartelli.
Possono accedere alle immagini l’amministratore e i condòmini interessati, come ad esempio coloro che sono stati direttamente ripresi oppure che intendono usare i filmati per sporgere querela.
Le immagini sono conservate dall’impianto per un periodo di 24/48 ore, prorogabili al massimo fino a una settimana per comprovate esigenze (ad esempio, perché occorre attendere l’acquisizione da parte della polizia).
Si possono riprendere i lavori condominiali?
Non si può usare la videosorveglianza per riprendere i lavori in condominio allo scopo di esercitare una forma di controllo sui lavoratori della ditta.
Il divieto deriva dall’applicazione analogica delle disposizioni dello statuto dei lavoratori (art. 4, 20 maggio 1970, n. 300) il quale vieta espressamente l’installazione di telecamere volte a verificare l’operato dei dipendenti, salvo ricorrano esigenze eccezionali.
Poiché il committente è equiparabile al datore e il cantiere al luogo di lavoro, deve ritenersi vietato l’utilizzo delle telecamere condominiali per filmare gli operai.
Dunque, sul luogo oggetto dei lavori condominiali le telecamere già presenti andranno disattivate affinché sia tutelata la riservatezza degli operai; il divieto può essere derogato solo previo accordo oppure se sussiste una specifica esigenza che rende necessaria la videosorveglianza – ad esempio, quella di tutelare da furti o danneggiamenti una parte dell’edificio caratterizzata da un particolare pregio storico o artistico -, dandone in ogni caso avviso ai lavoratori.
Il singolo condomino può riprendere i lavori condominiali?
La videosorveglianza privata non può riprendere le parti comuni dell’edificio; pertanto, è da escludere che le telecamere possano filmare i lavori commissionati dal condominio sui beni comuni.
Il singolo condomino, però, potrebbe effettuare una ripresa dei lavori condominiali per conto proprio, ad esempio utilizzando lo smartphone; in questa ipotesi deve ritenersi che la condotta sia lecita ma che, in ogni caso, il video così ottenuto non possa essere divulgato ma, al massimo, utilizzato per tutelare le ragioni del condominio (ad esempio, si potrebbe utilizzare il filmato per dimostrare in giudizio il danno subito dalla compagine).
Videosorveglianza condominiale: approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti, si leggano i seguenti articoli:
- Come vedere le riprese delle telecamere condominiali?
- Videosorveglianza e lavori ristrutturazione casa;
- Videosorveglianza in condominio con dipendente.