Auto rubata: il proprietario deve pagare il bollo?

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Autore: Angelo Greco

10 aprile 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Se ti rubano l’auto, non devi più pagare il bollo, ma solo dopo aver fatto denuncia e richiesto l’annotazione di perdita possesso al PRA. Ecco come fare.

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In base al nostro codice civile, il proprietario di un bene, come un’auto, deve risarcire tutti i danni causati dal bene stesso a terzi. Si tratta di una responsabilità “oggettiva”, che scatta cioè per la semplice disponibilità materiale dell’oggetto. Questo collegamento tuttavia si interrompe quando viene denunciato il furto del veicolo. In un’ipotesi del genere, quali sono gli obblighi fiscali? Se l’auto è rubata, il proprietario deve pagare il bollo?

Il timore è quello di vedersi recapitare richieste di pagamento per un veicolo che ormai è nelle mani di qualcun altro. Fortunatamente, la legge italiana prevede che, in caso di furto, l’obbligo di versare la tassa automobilistica cessi. Ma attenzione: questo effetto

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non è automatico. È indispensabile attivarsi e seguire una procedura ben precisa per “comunicare” ufficialmente allo Stato la perdita del possesso del veicolo. Vediamo come fare.

In caso di furto della mia auto, sono obbligato a pagare il bollo auto?

Una volta che il furto è avvenuto e tu hai adempiuto a specifici obblighi burocratici comunicativi (di cui parleremo a breve), non sei più tenuto al pagamento del bollo. Il presupposto della tassa automobilistica è infatti il

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possesso o la proprietà del veicolo risultante dai pubblici registri (PRA) alla scadenza del termine utile per il pagamento (come stabilito dall’Art. 5, comma 32, del D.L. 953/1982). Con il furto, tu perdi irrimediabilmente il possesso e, una volta formalizzata questa perdita, viene meno anche l’obbligo tributario collegato.

Cosa fare per non pagare il bollo auto dopo il furto?

Per essere legalmente esonerato dal pagamento del bollo auto per i periodi successivi al furto, devi compiere due adempimenti fondamentali e imprescindibili:

  • recati immediatamente presso un ufficio della Polizia di Stato o una stazione dei Carabinieri per denunciare formalmente il furto del veicolo. Fatti rilasciare una copia della denuncia. Questo atto certifica legalmente l’avvenuto reato e la data in cui hai perso il possesso materiale del bene;
  • richiedere l’annotazione della perdita di possesso “per furto”, al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI).

Entrambi questi adempimenti sono necessari. La sola denuncia alle forze dell’ordine non è sufficiente per interrompere l’obbligo fiscale se non è seguita dalla formalizzazione al PRA (come confermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma, sent. 5642/2024).

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Ma perché è così importante fare l’annotazione al PRA? La ragione sta nel funzionamento del sistema fiscale automobilistico italiano:

  • è il PRA a “dire” allo Stato (e quindi alle Regioni/Agenzia Entrate che riscuotono il bollo) chi è l’intestatario del veicolo e quindi il soggetto tenuto al pagamento della tassa. Le autorità fiscali si basano primariamente sui dati presenti nel PRA;
  • la denuncia di furto informa le autorità di polizia e giudiziaria del reato e avvia le indagini, ma non aggiorna automaticamente i registri PRA sulla titolarità o sullo stato giuridico del veicolo ai fini fiscali;
  • finché nel PRA il tuo nome risulta associato a quella targa come proprietario/possessore, la legge presume (con una presunzione “relativa”, ma operante fino a prova contraria formale) che tu sia ancora il soggetto responsabile del pagamento del bollo. Anche se tu sai che l’auto è stata rubata, per il sistema fiscale essa risulta ancora a tuo carico;
  • l’annotazione della perdita di possesso al PRA è l’atto formale che interrompe questa presunzione e “comunica” al sistema fiscale che tu non sei più il soggetto tenuto al pagamento del bollo per quel veicolo, a partire dalla data del furto. (Principio ribadito da Cass. Civ., Sez. 5, N. 23516/2023 e N. 23593/2023).

Come dichiarare la perdita del possesso dell’auto per furto

Vediamo come si fa a richiedere l’annotazione della perdita di possesso per furto al PRA.

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La procedura è relativamente semplice:

Puoi recarti presso un Ufficio Territoriale ACI (PRA) della tua provincia oppure uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), che trovi presso le delegazioni ACI o presso le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate.

Devi presentare:

  • una copia conforme della denuncia di furto rilasciata dalla Polizia o dai Carabinieri;
  • il Certificato di Proprietà (CDP) o il più recente Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) o il Documento Unico di Circolazione e Proprietà (DU) del veicolo. Se anche questi documenti sono stati rubati insieme all’auto, questo va specificato nella denuncia di furto;
  • un tuo documento di identità valido e il codice fiscale.
  • un apposito modulo di richiesta (spesso l’Istanza Unificata o il modello NP3B) che dovrai prima compilare.

Sono previsti dei costi amministrativi: gli

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emolumenti ACI e, di solito, l’imposta di bollo per la registrazione dell’istanza. L’importo è contenuto (verifica le tariffe aggiornate sul sito ACI). Se ti rivolgi a un’agenzia pratiche auto, ci sarà anche il costo del loro servizio.

Da quale momento cessa l’obbligo di pagare il bollo?

L’obbligo di pagamento cessa a partire dal periodo tributario (che per il bollo è solitamente annuale) successivo alla data della perdita di possesso, così come risulta dalla data della denuncia di furto.

Ti rubano l’auto il 15 giugno 2024. Sporgi denuncia lo stesso giorno e richiedi l’annotazione al PRA il 20 giugno 2024. Il bollo che scadeva ad aprile 2024 (e che quindi andava pagato entro maggio 2024) era ancora dovuto. Il bollo che scadrà ad aprile 2025 e tutti quelli successivi

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non saranno più dovuti.

Cosa succede per la frazione dell’anno di imposta successivo alla data del furto? La regola generale prevede l’esonero dal periodo successivo. Tuttavia, è consigliabile verificare le normative specifiche della propria Regione di residenza. Alcune Regioni potrebbero prevedere meccanismi di rimborso parziale per la frazione di anno non goduta o un’esenzione che decorre più ravvicinatamente, ma solo dopo l’annotazione al PRA. La certezza assoluta è l’esonero per i periodi d’imposta che iniziano dopo la data del furto/annotazione.

Se fai la denuncia di furto ma ti “dimentichi” o ritardi nel fare l’annotazione al PRA rischi di dover pagare il bollo auto anche per periodi in cui non avevi più l’auto! Come detto, finché il PRA non viene aggiornato con l’annotazione della perdita di possesso, per il sistema fiscale tu risulti ancora l’intestatario responsabile. Se l’annotazione viene fatta con molto ritardo (mesi o addirittura anni dopo il furto), la Regione o l’AdER potrebbero legittimamente richiederti il pagamento dei bolli scaduti nel periodo compreso

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tra la data del furto e la data di effettiva registrazione della perdita di possesso al PRA.

È quindi fondamentale agire tempestivamente su entrambi i fronti: denuncia immediata e richiesta di annotazione al PRA il prima possibile.

Che succede se l’auto viene ritrovata?

E se, fortunatamente, la tua auto rubata viene ritrovata dalle Forze dell’Ordine? Devi ricominciare a pagare il bollo? Ovviamente sì. Nel momento in cui rientri legalmente in possesso del tuo veicolo (a seguito del ritrovamento e delle necessarie procedure di dissequestro/restituzione), devi effettuare l’operazione inversa al PRA: devi richiedere l’annotazione del “rientro in possesso”. Da quel momento, l’obbligo di pagamento del bollo auto

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riprende a decorrere per i periodi tributari successivi.

Quando è possibile annotare al PRA la perdita del possesso per interrompere il bollo?

Il principio appena enunciato ha carattere generale: l’obbligo di pagare il bollo cessa solo quando viene formalmente annotata al PRA la causa che fa venir meno la proprietà o il possesso del veicolo. Questo vale, con procedure specifiche diverse, anche per:

  • demolizione del veicolo: bisogna ottenere il certificato di rottamazione da un demolitore autorizzato che provvederà alla radiazione dal PRA;
  • esportazione definitiva all’estero: bisogna richiedere la “radiazione per definitiva esportazione”;
  • vendita del veicolo: è fondamentale che il passaggio di proprietà venga trascritto al PRA. Di solito se ne occupa l’acquirente o l’agenzia incaricata, ma è bene verificare che sia stato fatto per non rimanere intestatari (e responsabili del bollo).

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