Dimissioni per fatti concludenti: i chiarimenti del Ministero
Il datore può attivare la procedura di dimissioni per fatti concludenti decorsi 15 giorni di assenza ingiustificata, salve condizioni migliori previste dai CCNL
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le prime indicazioni applicative in merito alle novità introdotte con il c.d. Collegato Lavoro in merito alla procedura di dimissioni per fatti concludenti per assenze ingiustificate. In particolare, come noto, il Collegato Lavoro ha riconosciuto la possibilità al datore di interpretare l’assenza ingiustificata, protratta per un certo periodo di tempo, come volontà del dipendente di risolvere il rapporto lavorativo in essere; vediamo dunque, dal punto di vista pratico, cosa può fare in caso di
Indice
Le dimissioni per fatti concludenti
L’articolo 19 della L. 203/2024 stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato rapporto, o in mancanza di previsione contrattuale superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende così risolto per volontà del lavoratore, a meno che quest’ultimo non dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
La procedura di dimissioni
La comunicazione delle dimissioni per fatti concludenti da parte dell’azienda e deve seguire un
- il datore di lavoro deve inviare al lavoratore una comunicazione formale per PEC, o raccomandata a.r., intimando di giustificare l’assenza entro cinque giorni
- se il lavoratore non risponde entro cinque giorni, il datore deve inviare una PEC all’Ispettorato del lavoro competente
- il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione UNILAV al Centro per l’impiego entro cinque giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
Prima di attivare la procedura di dimissioni per fatti concludenti, il datore di lavoro deve attendere il decorso di 15 giorni di calendario, fatte salve condizioni migliorative previste dal CCNL; dunque dal 16º giorno può procedere con la risoluzione del rapporto e l’invio delle comunicazioni a tal fine previste.
Le disposizioni del contratto collettivo che prevedono conseguenze disciplinari per assenza ingiustificata (licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) non possono trovare applicazione qualora si opti per la procedura delle dimissioni per fatti concludenti.
Il datore di lavoro dovrà quindi effettuare una preventiva scelta in merito alla procedura da seguire: disciplinare, oppure per dimissioni.
I vantaggi per l’azienda della procedura di dimissioni per fatti concludenti
A differenza del procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, le dimissioni per fatti concludenti consentono di conseguire un risparmio per l’azienda; infatti:
- durante il periodo di assenza ingiustificata il datore non è tenuto al pagamento della retribuzione e dei contributi
- il datore può trattenere l’indennità di mancato preavviso
- il datore non deve versare il ticket di licenziamento
L’accesso alla NASpI per il lavoratore assente ingiustificato
Le dimissioni per fatti concludenti, al pari del licenziamento motivato da assenza ingiustificata, non hanno diritto alla NASpI, in quanto non rientrano tra le ipotesi di perdita involontaria dell’occupazione, prevista dalla legge quale requisito per beneficiare di tale misura a sostegno del reddito.