Il CTU deve avvertire la parte contumace?

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Autore: Mariano Acquaviva

28 settembre 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Il consulente tecnico d’ufficio deve avvisare la persona che non si è costituita in giudizio dell’inizio delle operazioni peritali?

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Quando il giudice non è in grado di risolvere la controversia sulla scorta delle sue sole conoscenze giuridiche può nominare un professionista che esprima un parere tecnico sulla questione discussa. Si pensi, ad esempio, alla necessità di accertare l’autenticità di una firma apposta in calce a un contratto: un giudizio del genere può essere reso solo da un grafologo, non avendo il magistrato le cognizioni necessarie per esprimersi. In questo contesto si pone il seguente quesito: il CTU deve avvertire la parte contumace?

In buona sostanza, si tratta di comprendere se il

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consulente tecnico d’ufficio nominato dal tribunale debba avvisare anche la parte che volontariamente non si è costituita in giudizio e che, pertanto, è rimasta contumace in giudizio. Approfondiamo l’argomento.

Chi è il CTU?

Il CTU è il consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice affinché esprima un parere qualificato circa l’evento che è oggetto della controversia.

Il CTU è un ausiliario del giudice, appartenente a una determinata categoria professionale, iscritto all’interno dell’albo conservato presso ogni tribunale.

Il suo parere deve essere reso con riferimento ai quesiti che il giudice decide di sottoporgli, limitando quindi la sua indagine a ciò che gli è stato richiesto.

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Il CTU può essere nominato tutte le volte in cui occorre accertare l’autenticità di una firma, la gravità di una patologia, l’incapacità d’intendere e di volere di una persona, la dinamica di un sinistro stradale, ecc.

Il CTU, dunque, non emette una sentenza ma esprime solo il suo convincimento con ciò che riguarda un aspetto particolarmente tecnico della controversia.

Ciò significa che il giudice potrebbe disattendere il parere reso dal CTU qualora non lo ritenga corretto, motivando in sentenza le ragioni che lo hanno indotto a non credere alla consulenza tecnica d’ufficio (circostanza invero piuttosto rara).

Chi è il contumace?

Nel processo civile, il contumace è la parte processuale che ha deciso spontaneamente di non costituirsi in giudizio e, pertanto, di non difendersi.

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Chi è contumace, dunque, si disinteressa delle sorti del procedimento intrapreso nei suoi riguardi; tale scelta, tuttavia, non equivale a un’ammissione di responsabilità: è pur sempre l’attore – cioè colui che intraprende per primo il processo – a dover dimostrare le proprie ragioni fornendo a sostegno delle valide prove.

Il contumace, dunque, non perde automaticamente la causa seppur, in assenza di difesa, le possibilità di tale esito negativo sono alte.

Il CTU deve avvisare la parte contumace?

Sulla necessità che il CTU debba avvisare dell’inizio delle operazioni peritali anche la parte contumace non c’è unanimità di vedute in giurisprudenza.

Secondo un orientamento piuttosto risalente nel tempo (Cass., 17 gennaio 1970 n. 98), il CTU non è tenuto ad avvisare colui che

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non si è costituito in giudizio.

Secondo altra tesi, invece, sussiste l’obbligo per il CTU di dare comunicazione anche alla parte contumace dell’inizio delle operazioni peritali (Cass., 26 settembre 2012, n. 16413); ciò che non deve essere notificata, invece, è l’ordinanza con cui il giudice dispone la consulenza tecnica d’ufficio, non comparendo tra i provvedimenti che la legge impone di comunicare anche al contumace (art. 292 cod. proc. civ.).

Quest’ultimo orientamento deve ritenersi valido con riferimento alle indagini tecniche che devono essere espletate con la necessaria collaborazione della parte contumace, come nell’ipotesi di prelievo del DNA per l’accertamento della paternità oppure di visita medico-legale per la verifica della sussistenza delle condizioni per l’invalidità civile.

Peraltro, la giurisprudenza italiana ha ormai consolidato il principio per cui il rifiuto di sottoporsi alla CTU (ad esempio, a un esame genetico in una causa di accertamento di paternità) costituisce un elemento di elevato valore indiziario di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione finale.

Sintetizzando quanto detto sinora, possiamo affermare che il CTU deve avvisare il contumace dell’inizio delle operazioni peritali solo nell’ipotesi in cui la presenza di quest’ultimo è ritenuta indispensabile; nelle altre circostanze, invece, tale comunicazione non è obbligatoria.

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